CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1813/2022 del 09/11/2022 oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IAIA GIUSEPPE Parte_1
Appellante
e
GIÀ ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANO Controparte_1 CP_2
GIUSEPPE
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.6.2021, esponeva di: -aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 21.3.2011 al 31.10.2019, inquadrato nel IV livello del CCNL CP_3 industria metalmeccanica;
-essere transitato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di a far data dall'1.11.2019; -aver in precedenza fruito, alle dipendenze della Controparte_4 [...]
CP_
di un importo mensile di € 150,00, riportato in busta paga sotto la voce “extra”, che non era stato riconosciuto dalla nonostante che il rapporto di lavoro fosse proseguito alle Controparte_4 dipendenze della stessa ex art. 2112 c.c. e che con l'accordo sindacale del 6.11.2019 e con il contratto di assunzione dell'1.11.2019 fosse stato assicurato il mantenimento delle condizioni economiche e normative, inclusi “eventuali elementi retributivi individuali”. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 2.869,00, quale importo maturato da novembre 2019 ad aprile 2021 per il titolo suddetto. Si costituiva in giudizio la che contestava gli avversi assunti, negando che la voce Controparte_4 retributiva rivendicata potesse essere qualificata quale superminimo, o quale “elemento retributivo individuale”, in quanto, per un verso, mancava un accordo scritto che consentisse di individuarne la natura e, per altro verso, essa era stata concessa indistintamente a tutti gli operai transitati alle dipendenze della società, dovendosi, pertanto, ritenere frutto di un accordo collettivo che non era stato citato al momento del fitto di ramo d'azienda. Precisava che la aveva garantito, ai CP_4 dipendenti transitati alle proprie dipendenze, la retribuzione contrattuale, gli scatti di anzianità ed eventuali superminimi riconosciuti in busta paga, purché identificati come tali, mentre la voce rivendicata dal ricorrente, non essendo in alcun modo riconducibile ad alcun istituto contrattuale né fisso né variabile, non era stata riconosciuta. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali intervenuti in fattispecie analoghe, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Rilevava in particolare che, sebbene dalle buste paga (riferite al rapporto alle dipendenze di risultasse CP_3 una voce fissa della retribuzione, denominata “extra”, non vi era prova dell'esistenza di un accordo aziendale scritto tra il datore di lavoro e le OO.SS., che consentisse di qualificare tale voce retributiva come elemento ad personam. Al contrario, la medesima voce retributiva risultava attribuita nella stessa misura anche ad altri dipendenti, senza distinzioni per qualità e quantità delle prestazioni rese nè per anzianità o mansione, così risultando avvalorata la deduzione di parte resistente -non specificamente contestata dal ricorrente- che non si trattasse di elemento individuale della retribuzione ma di un beneficio che era stato verosimilmente riconosciuto unilateralmente in favore di tutti gli operai. In considerazione di tanto, riteneva che il trattamento economico in questione trovasse fondamento in un uso o in una prassi aziendale adottata dalla società cedente;
poiché la società cessionaria si era impegnata a mantenere immutate solo le generali condizioni economico normative dei contratti di lavoro, ma non aveva assunto alcun obbligo in ordine all'uso o prassi aziendale relativa alla voce “extra” per cui è causa, la stessa non poteva essere rivendicata nei confronti della società resistente, trattandosi di un elemento previsto dalla contrattazione aziendale della società cedente -non applicata dalla cessionaria- e non richiamato negli accordi sindacali assunti in sede di trasferimento d'azienda. A sostegno di tale interpretazione richiamava l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto integrativo aziendale, così come il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, ragion per cui, operando l'uso aziendale come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non
è più applicabile presso la società cessionaria dotata di una propria contrattazione integrativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello , ritenendola errata per i seguenti motivi: Parte_1 1) erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole in materia di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., ritenendo che fosse onere del ricorrente contestare la deduzione avversaria relativa al presunto generalizzato riconoscimento dell'elemento “extra”, nonostante che si trattasse di una deduzione, solo genericamente formulata, riferita a un fatto costitutivo del diritto, di cui il ricorrente non poteva avere conoscenza, e nonostante che fossero state articolate richieste istruttorie sul punto da entrambe le parti. Il Tribunale, inoltre, era andato ultra petita, facendo riferimento a una presunta prassi aziendale mai dedotta dalle parti;
2) violazione degli artt 112 e 2697 cc per non aver ammesso le prove richieste dal ricorrente;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077 e 2078, 2113, 2112, comma 3 c.c., per non aver considerato che la cessionaria applicava lo stesso CCNL della cedente, ma non aveva propri accordi integrativi aziendali o proprie prassi aziendali diverse rispetto a quella della società cedente, e che, conseguentemente, la prassi aziendale in vigore presso la cedente si sarebbe dovuta applicare anche dopo la cessione.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2113 c.c., per avere del tutto trascurato che l'elemento EXTRA corrisposto da al ricorrente ha le caratteristiche CP_3 tipiche del superminimo individuale, e nel caso di specie di quello non assorbibile, essendo stato corrisposto, sempre nello stesso importo, continuativamente e per oltre dieci anni al ricorrente e, in quanto tale, pienamente rientrante nell'inderogabile trattamento retributivo individuale;
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., in tema di autonomia contrattuale delle parti, laddove, in mancanza di una norma di legge che lo vieti, ha escluso il potere delle stesse, e cioè datore di lavoro (la cessionaria) ed il lavoratore (oggetto del passaggio), di includere un elemento retributivo individuale, qualunque ne fosse la fonte, nel trattamento retributivo individuale da applicare al rapporto oggetto di cessione, in quanto nella lettera/contratto di assunzione espressamente è previsto il pagamento, oltre la retribuzione dovuta per CCNL, anche di ogni altro eventuale elemento retributivo individuale;
6) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione del contratto, per non avere motivato sulla interpretazione di parte ricorrente sul contenuto letterale sia del contratto di fitto di ramo di azienda, sia del verbale di accordo sindacale, sia della lettera di assunzione del ricorrente, laddove, ove correttamente interpretate sia letteralmente sia in connessione tra loro, avrebbero dovuto condurre alla logica e coerente conclusione che l'elemento retributivo ulteriore previsto dalla lettera contratto di assunzione del 1.11.2019 è proprio l'elemento denominato extra nei listini paga di CP_3 Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, previa ammissione dei mezzi istruttori ivi richiesti, ove necessario.
Si è costituita in giudizio già , richiamando le difese svolte Controparte_1 Controparte_2 nel giudizio di primo grado e la motivazione sottesa alla sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.09.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello -da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione- sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono, richiamando ex art 118 disp att cpc analoghi precedenti di questa Corte (ex multis sent 438/25).
Giova ricostruire in fatto la vicenda che occupa, sulla base della documentazione allegata in atti.
In data 29.10.2019, (Concedente) e l'odierna appellata ( ) stipulavano un CP_3 Parte_2 contratto di affitto di ramo di azienda in cui l' si obbligava “… ad occupare i lavoratori Parte_2 già alle dipendenze della Concedente indicati nell'allegato H, ai sensi e nei limiti delle necessità aziendali e di quanto sarà stabilito nell'accordo che sarà stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 28 dicembre 1990 n. 428, applicando ad essi il contratto collettivo di lavoro attualmente in essere…” (v. art. 10 del contratto di affitto, allegato in atti).
In data 6.11.2019, le suddette società, unitamente alle OO.SS., sottoscrivevano verbale di consultazione sindacale, redatto ai sensi dall'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 l.n. 428/1990, in cui, per quanto qui rileva, si conveniva che “ai sensi dell'art. 2112 c.c. e delle successive integrazioni e modifiche di legge, il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati al ramo di azienda sopra definito proseguirà con la cessionaria senza alcuna variazione delle condizioni economiche e CP_4 normative, pertanto il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità” (v. punto 4 del verbale, allegato in atti).
In data 1.11.2019 sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con Parte_1 CP_4 ove veniva confermata l'applicazione del CCNL per le aziende metalmeccaniche e l'inquadramento nel livello assegnato presso la società cedente e, inoltre, veniva espressamente concordato il
“trattamento economico lordo mensile di € 1.794,26 per n. 13 mensilità annue comprensive delle voci contrattuali relative al livello sopraindicato, previste dal vigente ccnl applicato e da eventuali elementi retributivi individuali”.
In ultimo, deve rilevarsi che nelle buste paga riferite al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della dal maggio 2013 all'ottobre 2019 (precedente al trasferimento ex art. 2112 c.c.) CP_3 risulta corrisposta al lavoratore la somma mensile fissa di € 150,00 riportata sotto la voce “extra”.
Come esposto in premessa, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che il fondamento di tale voce retributiva -in mancanza di accordo scritto, individuale o collettivo- debba essere rinvenuto in un uso o prassi aziendale della società cedente, destinato a non sopravvivere al trasferimento di azienda, in quanto sostituito dagli usi o dalla contrattazione integrativa della società cessionaria, con l'effetto che, in mancanza di uno specifico impegno assunto in tal senso, la società cessionaria non sarebbe tenuta a corrispondere tale compenso “extra”. Tale prospettazione non appare condivisibile alla luce di quanto disposto dall'art. 2112, comma 3,
c.c., ai sensi del quale “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”. La norma prevede, infatti, che ai dipendenti ceduti trovi applicazione il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel contesto di regole, anche retributive. È, tuttavia, assicurata l'applicazione dell'originario contratto collettivo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Anche con specifico riferimento all'uso aziendale -"fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ." (v. tra le tante Cass. n. 6746/2010, n. 15489/2007)- il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. n. 5882/2010). Anche in questo caso, tuttavia, l'uso aziendale sopravvive, invece, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale di pari livello, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello” (cfr. Cass. n.
10120/2024 cit.).
***
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia fondata. Parte_1
Invero, è documentato in atti che, quantomeno dal maggio 2013 e sino all'ottobre 2019 (mese precedente al trasferimento di azienda), l'appellante ha percepito mensilmente la somma di € 150,00, riportata in busta paga sotto la voce “extra”, rimasta invariata anche successivamente all'aumento della paga base registrata a far data dal mese di luglio 2019 (paga base riconosciuta nella stessa misura dalla società cessionaria successivamente all'affitto del ramo di azienda). Nel presente giudizio non è stata fornita prova che l'emolumento denominato “extra” sia stato riconosciuto dal precedente datore di lavoro in forza di una pattuizione individuale integrativa del contratto individuale di lavoro, né che sia stato attribuito in forza di accordi collettivi stipulati con le
OO.SS.
Vi è prova, tuttavia, di un comportamento costante e reiterato posto in essere dal precedente datore di lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla somma suddetta ad alcuni dipendenti, segnatamente a tutti i dipendenti ceduti (pari a 40 unità, per come risultante dall'allegato H del contratto di affitto), secondo quanto affermato dalla stessa società appellata (v. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado).
Ebbene, è noto che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (cfr. tra le tante Cass. n. 31204/2021); esso non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo (cfr. tra le tante Cass. n. 6747/2010).
Da ciò deriva che, al pari dei contratti aziendali, tale uso debba essere sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2112, comma 3, c.c., secondo cui, in ipotesi di trasferimento di azienda, l'uso aziendale sopravvive ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa “del medesimo livello”, cioè aziendale (cfr. Cass. n. 10120/2024, cit.).
Nella specie non è mai stata dedotta o allegata l'applicazione, da parte di di una propria CP_4 contrattazione aziendale che modificasse in peius l'uso aziendale della voce “extra”, sino al punto da escluderne la corresponsione.
Ne consegue che, anche successivamente al trasferimento di azienda, il lavoratore appellante ha conservato il diritto alla voce retributiva “extra”, trattandosi di un trattamento retributivo riconosciuto dal precedente datore di lavoro secondo le modalità suddette, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, non sostituito da un accordo “del medesimo livello” presso la società cessionaria.
Tale voce retributiva, quindi, integra le “condizioni economiche e normative” in essere al momento dell'affitto del ramo di azienda, che la stessa società cessionaria si è impegnata a garantire con il verbale di accordo del 6.11.2019 e con il contratto individuale di lavoro dell'1.11.2019, e al cui rispetto è comunque tenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello deve essere accolto, restando assorbita ogni altra questione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto di Parte_1 alla corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “extra” e, per l'effetto, la società appellata -in mancanza di specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito- deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.850,00 (per come richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello), dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo. La predetta somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/10/2023 da nei confronti di (già ), avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del 09/11/2022 n° 1813/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla corresponsione della Parte_1 somma di € 151,00 mensili spettante a titolo di “extra” e, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 2.850,00 dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Il consigliere relatore il Presidente
dott Donatella De Giorgi dott. Gennaro Lombardi
n. 1813/2022 del 09/11/2022 oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IAIA GIUSEPPE Parte_1
Appellante
e
GIÀ ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANO Controparte_1 CP_2
GIUSEPPE
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.6.2021, esponeva di: -aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 21.3.2011 al 31.10.2019, inquadrato nel IV livello del CCNL CP_3 industria metalmeccanica;
-essere transitato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di a far data dall'1.11.2019; -aver in precedenza fruito, alle dipendenze della Controparte_4 [...]
CP_
di un importo mensile di € 150,00, riportato in busta paga sotto la voce “extra”, che non era stato riconosciuto dalla nonostante che il rapporto di lavoro fosse proseguito alle Controparte_4 dipendenze della stessa ex art. 2112 c.c. e che con l'accordo sindacale del 6.11.2019 e con il contratto di assunzione dell'1.11.2019 fosse stato assicurato il mantenimento delle condizioni economiche e normative, inclusi “eventuali elementi retributivi individuali”. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 2.869,00, quale importo maturato da novembre 2019 ad aprile 2021 per il titolo suddetto. Si costituiva in giudizio la che contestava gli avversi assunti, negando che la voce Controparte_4 retributiva rivendicata potesse essere qualificata quale superminimo, o quale “elemento retributivo individuale”, in quanto, per un verso, mancava un accordo scritto che consentisse di individuarne la natura e, per altro verso, essa era stata concessa indistintamente a tutti gli operai transitati alle dipendenze della società, dovendosi, pertanto, ritenere frutto di un accordo collettivo che non era stato citato al momento del fitto di ramo d'azienda. Precisava che la aveva garantito, ai CP_4 dipendenti transitati alle proprie dipendenze, la retribuzione contrattuale, gli scatti di anzianità ed eventuali superminimi riconosciuti in busta paga, purché identificati come tali, mentre la voce rivendicata dal ricorrente, non essendo in alcun modo riconducibile ad alcun istituto contrattuale né fisso né variabile, non era stata riconosciuta. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali intervenuti in fattispecie analoghe, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Rilevava in particolare che, sebbene dalle buste paga (riferite al rapporto alle dipendenze di risultasse CP_3 una voce fissa della retribuzione, denominata “extra”, non vi era prova dell'esistenza di un accordo aziendale scritto tra il datore di lavoro e le OO.SS., che consentisse di qualificare tale voce retributiva come elemento ad personam. Al contrario, la medesima voce retributiva risultava attribuita nella stessa misura anche ad altri dipendenti, senza distinzioni per qualità e quantità delle prestazioni rese nè per anzianità o mansione, così risultando avvalorata la deduzione di parte resistente -non specificamente contestata dal ricorrente- che non si trattasse di elemento individuale della retribuzione ma di un beneficio che era stato verosimilmente riconosciuto unilateralmente in favore di tutti gli operai. In considerazione di tanto, riteneva che il trattamento economico in questione trovasse fondamento in un uso o in una prassi aziendale adottata dalla società cedente;
poiché la società cessionaria si era impegnata a mantenere immutate solo le generali condizioni economico normative dei contratti di lavoro, ma non aveva assunto alcun obbligo in ordine all'uso o prassi aziendale relativa alla voce “extra” per cui è causa, la stessa non poteva essere rivendicata nei confronti della società resistente, trattandosi di un elemento previsto dalla contrattazione aziendale della società cedente -non applicata dalla cessionaria- e non richiamato negli accordi sindacali assunti in sede di trasferimento d'azienda. A sostegno di tale interpretazione richiamava l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto integrativo aziendale, così come il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, ragion per cui, operando l'uso aziendale come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non
è più applicabile presso la società cessionaria dotata di una propria contrattazione integrativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello , ritenendola errata per i seguenti motivi: Parte_1 1) erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole in materia di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., ritenendo che fosse onere del ricorrente contestare la deduzione avversaria relativa al presunto generalizzato riconoscimento dell'elemento “extra”, nonostante che si trattasse di una deduzione, solo genericamente formulata, riferita a un fatto costitutivo del diritto, di cui il ricorrente non poteva avere conoscenza, e nonostante che fossero state articolate richieste istruttorie sul punto da entrambe le parti. Il Tribunale, inoltre, era andato ultra petita, facendo riferimento a una presunta prassi aziendale mai dedotta dalle parti;
2) violazione degli artt 112 e 2697 cc per non aver ammesso le prove richieste dal ricorrente;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077 e 2078, 2113, 2112, comma 3 c.c., per non aver considerato che la cessionaria applicava lo stesso CCNL della cedente, ma non aveva propri accordi integrativi aziendali o proprie prassi aziendali diverse rispetto a quella della società cedente, e che, conseguentemente, la prassi aziendale in vigore presso la cedente si sarebbe dovuta applicare anche dopo la cessione.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2113 c.c., per avere del tutto trascurato che l'elemento EXTRA corrisposto da al ricorrente ha le caratteristiche CP_3 tipiche del superminimo individuale, e nel caso di specie di quello non assorbibile, essendo stato corrisposto, sempre nello stesso importo, continuativamente e per oltre dieci anni al ricorrente e, in quanto tale, pienamente rientrante nell'inderogabile trattamento retributivo individuale;
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., in tema di autonomia contrattuale delle parti, laddove, in mancanza di una norma di legge che lo vieti, ha escluso il potere delle stesse, e cioè datore di lavoro (la cessionaria) ed il lavoratore (oggetto del passaggio), di includere un elemento retributivo individuale, qualunque ne fosse la fonte, nel trattamento retributivo individuale da applicare al rapporto oggetto di cessione, in quanto nella lettera/contratto di assunzione espressamente è previsto il pagamento, oltre la retribuzione dovuta per CCNL, anche di ogni altro eventuale elemento retributivo individuale;
6) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione del contratto, per non avere motivato sulla interpretazione di parte ricorrente sul contenuto letterale sia del contratto di fitto di ramo di azienda, sia del verbale di accordo sindacale, sia della lettera di assunzione del ricorrente, laddove, ove correttamente interpretate sia letteralmente sia in connessione tra loro, avrebbero dovuto condurre alla logica e coerente conclusione che l'elemento retributivo ulteriore previsto dalla lettera contratto di assunzione del 1.11.2019 è proprio l'elemento denominato extra nei listini paga di CP_3 Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, previa ammissione dei mezzi istruttori ivi richiesti, ove necessario.
Si è costituita in giudizio già , richiamando le difese svolte Controparte_1 Controparte_2 nel giudizio di primo grado e la motivazione sottesa alla sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.09.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello -da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione- sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono, richiamando ex art 118 disp att cpc analoghi precedenti di questa Corte (ex multis sent 438/25).
Giova ricostruire in fatto la vicenda che occupa, sulla base della documentazione allegata in atti.
In data 29.10.2019, (Concedente) e l'odierna appellata ( ) stipulavano un CP_3 Parte_2 contratto di affitto di ramo di azienda in cui l' si obbligava “… ad occupare i lavoratori Parte_2 già alle dipendenze della Concedente indicati nell'allegato H, ai sensi e nei limiti delle necessità aziendali e di quanto sarà stabilito nell'accordo che sarà stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 28 dicembre 1990 n. 428, applicando ad essi il contratto collettivo di lavoro attualmente in essere…” (v. art. 10 del contratto di affitto, allegato in atti).
In data 6.11.2019, le suddette società, unitamente alle OO.SS., sottoscrivevano verbale di consultazione sindacale, redatto ai sensi dall'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 l.n. 428/1990, in cui, per quanto qui rileva, si conveniva che “ai sensi dell'art. 2112 c.c. e delle successive integrazioni e modifiche di legge, il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati al ramo di azienda sopra definito proseguirà con la cessionaria senza alcuna variazione delle condizioni economiche e CP_4 normative, pertanto il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità” (v. punto 4 del verbale, allegato in atti).
In data 1.11.2019 sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con Parte_1 CP_4 ove veniva confermata l'applicazione del CCNL per le aziende metalmeccaniche e l'inquadramento nel livello assegnato presso la società cedente e, inoltre, veniva espressamente concordato il
“trattamento economico lordo mensile di € 1.794,26 per n. 13 mensilità annue comprensive delle voci contrattuali relative al livello sopraindicato, previste dal vigente ccnl applicato e da eventuali elementi retributivi individuali”.
In ultimo, deve rilevarsi che nelle buste paga riferite al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della dal maggio 2013 all'ottobre 2019 (precedente al trasferimento ex art. 2112 c.c.) CP_3 risulta corrisposta al lavoratore la somma mensile fissa di € 150,00 riportata sotto la voce “extra”.
Come esposto in premessa, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che il fondamento di tale voce retributiva -in mancanza di accordo scritto, individuale o collettivo- debba essere rinvenuto in un uso o prassi aziendale della società cedente, destinato a non sopravvivere al trasferimento di azienda, in quanto sostituito dagli usi o dalla contrattazione integrativa della società cessionaria, con l'effetto che, in mancanza di uno specifico impegno assunto in tal senso, la società cessionaria non sarebbe tenuta a corrispondere tale compenso “extra”. Tale prospettazione non appare condivisibile alla luce di quanto disposto dall'art. 2112, comma 3,
c.c., ai sensi del quale “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”. La norma prevede, infatti, che ai dipendenti ceduti trovi applicazione il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel contesto di regole, anche retributive. È, tuttavia, assicurata l'applicazione dell'originario contratto collettivo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Anche con specifico riferimento all'uso aziendale -"fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ." (v. tra le tante Cass. n. 6746/2010, n. 15489/2007)- il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. n. 5882/2010). Anche in questo caso, tuttavia, l'uso aziendale sopravvive, invece, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale di pari livello, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello” (cfr. Cass. n.
10120/2024 cit.).
***
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia fondata. Parte_1
Invero, è documentato in atti che, quantomeno dal maggio 2013 e sino all'ottobre 2019 (mese precedente al trasferimento di azienda), l'appellante ha percepito mensilmente la somma di € 150,00, riportata in busta paga sotto la voce “extra”, rimasta invariata anche successivamente all'aumento della paga base registrata a far data dal mese di luglio 2019 (paga base riconosciuta nella stessa misura dalla società cessionaria successivamente all'affitto del ramo di azienda). Nel presente giudizio non è stata fornita prova che l'emolumento denominato “extra” sia stato riconosciuto dal precedente datore di lavoro in forza di una pattuizione individuale integrativa del contratto individuale di lavoro, né che sia stato attribuito in forza di accordi collettivi stipulati con le
OO.SS.
Vi è prova, tuttavia, di un comportamento costante e reiterato posto in essere dal precedente datore di lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla somma suddetta ad alcuni dipendenti, segnatamente a tutti i dipendenti ceduti (pari a 40 unità, per come risultante dall'allegato H del contratto di affitto), secondo quanto affermato dalla stessa società appellata (v. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado).
Ebbene, è noto che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (cfr. tra le tante Cass. n. 31204/2021); esso non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo (cfr. tra le tante Cass. n. 6747/2010).
Da ciò deriva che, al pari dei contratti aziendali, tale uso debba essere sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2112, comma 3, c.c., secondo cui, in ipotesi di trasferimento di azienda, l'uso aziendale sopravvive ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa “del medesimo livello”, cioè aziendale (cfr. Cass. n. 10120/2024, cit.).
Nella specie non è mai stata dedotta o allegata l'applicazione, da parte di di una propria CP_4 contrattazione aziendale che modificasse in peius l'uso aziendale della voce “extra”, sino al punto da escluderne la corresponsione.
Ne consegue che, anche successivamente al trasferimento di azienda, il lavoratore appellante ha conservato il diritto alla voce retributiva “extra”, trattandosi di un trattamento retributivo riconosciuto dal precedente datore di lavoro secondo le modalità suddette, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, non sostituito da un accordo “del medesimo livello” presso la società cessionaria.
Tale voce retributiva, quindi, integra le “condizioni economiche e normative” in essere al momento dell'affitto del ramo di azienda, che la stessa società cessionaria si è impegnata a garantire con il verbale di accordo del 6.11.2019 e con il contratto individuale di lavoro dell'1.11.2019, e al cui rispetto è comunque tenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello deve essere accolto, restando assorbita ogni altra questione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto di Parte_1 alla corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “extra” e, per l'effetto, la società appellata -in mancanza di specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito- deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.850,00 (per come richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello), dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo. La predetta somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/10/2023 da nei confronti di (già ), avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del 09/11/2022 n° 1813/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla corresponsione della Parte_1 somma di € 151,00 mensili spettante a titolo di “extra” e, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 2.850,00 dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Il consigliere relatore il Presidente
dott Donatella De Giorgi dott. Gennaro Lombardi