Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2978/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 19/03/1950 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del per la Campania, pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il ricorrente in epigrafe adiva questa A.G. chiedendo accertarsi e dichiararsi l'eziologia professionale della patologia da cui risultava affetto, in quanto assertivamente derivante dalle multiple esposizioni ad agenti tossici e cancerogeni, protrattesi nel tempo, a cagione dell'attività professionale dallo stesso svolta nelle cabine di trasformazione alle dipendenze della SpA E-Distribuzione dal 1° gennaio
1973 al 30 giugno 2005; per l'effetto, chiedeva condannarsi l (già rigettata la CP_1
domanda ed il ricorso amministrativo regolarmente avanzati) alla costituzione della rendita
1
Resisteva l' . CP_1
Istruita la causa documentalmente, disposta ed espletata CTU medico-legale di scienza, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, la stessa – ritenuta matura per la decisione - è stata decisa con la presente sentenza depositata entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Pacifiche in quanto non contestate le mansioni espletate dal ricorrente all'interno delle cabine di trasformazione, nel periodo in cui lo stesso risulta aver lavorato alle dipendenze della e pacifico l'ambiente lavorativo di contesto, il CTU, con analisi Controparte_3
completa ed esaustiva (qui da intendersi integralmente riportata), immune da vizi logico- giuridici e che non si ha pertanto motivo di non condividere, ha asseverato quanto segue.
“Neoplasia vescicale Le neoplasie professionali costituiscono un gruppo di tumori nella cui genesi ha agito, come causa o concausa, l'attività lavorativa con esposizione ad agenti cancerogeni noti: clinicamente e anatomicamente sono indistinguibili da quelli analoghi che colpiscono la popolazione non esposta. L'identificazione di professioni a rischio si basa su dati epidemiologici, ossia sull'evidenza di un aumento di incidenza di determinate patologie tumorali in determinati settori lavorativi (Rischio Relativo).
Fattori di rischio
Diversi fattori di rischio sono chiamati in causa nell'eziologia del tumore della vescica: tra questi i più importanti sono il fumo di sigaretta e l'esposizione ad amine aromatiche. Al fumo di tabacco sono attribuiti i ⅔ del rischio complessivo in quanto nel fumatore il rischio
è da 4 a 5 volte (secondo alcuni autori anche maggiormente) superiore al non fumatore.
Le esposizioni professionali costituiscono un significativo gruppo di fattori di rischio. Tra i fattori di rischio l'Associazione nazionale oncologia medica (2018) considera cancerogeni con sufficiente evidenza la produzione di alluminio, di amine aromatiche, le benzidine, la produzione di gomma. Sono invece considerati agenti cancerogeni con ragionevole limitata evidenza il caffè, l'industria tessile ed alcune professioni come parrucchieri e barbieri. Si osserva che non compare tra i fattori di rischio, allo stato attuale, l'esposizione ad amianto. I tumori della vescica sono annoverati nelle tabelle delle malattie professionali, con un periodo illimitato d'indennizzabilità. Il DM 12.09.20214 riporta il tumore alla vescica nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità), nella Lista II^ (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) e nella lista III^,
2 mentre il recente aggiornamento (DM 10.10.2023) ridefinisce alcune esposizioni escludendone altre e quelle della lista III^. Tra le abitudini voluttuarie dell'interessato risulta quella del fumo, non per alcool, sostanze d'abuso, ecc. L'esame istologico del
12.09.2016 evidenzia un quadro di cellule con atipie da carcinoma uroteliale allo stadio pT2. Il nodo medico-legale che si pone è relativo all'esistenza dei presupposti affinché la neoplasia possa considerarsi una causa unica e diretta ovvero preponderante e necessaria dell'esposizione lavorativa o sia da addebitare ad altri fattori o se sussista una concausa. Non è allegata documentazione da cui risulti, da parte degli Enti preposti,
l'esposizione alle sostanze cancerogene elencate nei citati DM e/o ad altre sostanze, il tempo di applicazione lavorativa, eventuali analisi ambientali. Rischi da esposizione:
Occorre chiarire che l'effettiva esposizione al rischio esige un riscontro oggettivo. Non è, quindi, in discussione il fatto che nell'ambiente di lavoro potessero essere presenti le sostanze invocate, quanto il riscontro oggettivo della loro presenza, dei tempi e dosi di esposizione e del tipo di sostanze sprigionatesi, eventuali mezzi di protezione individuale.
Secondo i dati dell'Airc i principali agenti cancerogeni associati al tumore alla vescica sono le ammine aromatiche, sostanze chimiche usate nell'industria dei coloranti, chimica, della gomma, del tessile, e, anche qui, benzo(a)pirene e radiazioni ionizzanti. Esiste anche una correlazione certa fra esposizione ad agenti chimici e fisici (ad esempio benzene, formaldeide, 1,3-butadiene) usati nell'industria e leucemie e linfomi non-Hodgkin. Le più importanti ammine aromatiche sono, tra le altre, la benzidina, il 4- aminobifenile, la 2- naftilammina e l'ortotolidina. L'esposizione avverrebbe principalmente con l'ingestione di ammine aromatiche o attraverso la pelle o per inalazione di vapori o polveri.
L'associazione fra esposizione ad amine aromatiche (laddove dimostrata) e cancro della vescica è cosa nota anche se parte del mondo scientifico tende a ridimensionare il fenomeno ritenendo la classificazione IARC non esaustiva della reale cancerogenicità dei composti chimici interessati. Certezza diagnostica della malattia neoplastica: Esistono in medicina dei criteri per porre la diagnosi di tumore che si rilevano dalla cartella clinica allegata con le idonee indagini diagnostiche atte a supportare la diagnosi di neoplasia.
Non è possibile desumere tempi e modalità del trattamento effettuato, mentre il dato topografico della neoplasia è per una localizzazione vescicale. Criterio cronologico: è noto che il periodo di latenza del carcinoma non è univoco e non si è in grado di predirlo con certezza nel singolo paziente a causa dell'influenza di numerosi fattori di confondimento: si ammette una latenza non inferiore al decennio. Criterio della continuità fenomenologica: prevede la continuità delle manifestazioni morbose che si succedono nel tempo, dal primo
3 momento dell'azione della noxa lesiva alla patologia neoplastica, realizzando quella che in campo medico-legale viene definita “sindrome a ponte”, ossia una serie continua di manifestazioni cliniche e menomative tra loro concatenate, in quanto l'una è causa dell'altra, secondo il principio della consecuzione causale, valendo il principio della “natura non facit saltus”. Orbene, tale criterio non è da ritenersi applicabile al caso in esame in quanto il rapporto causa/effetto è sempre di probabilità, anche nel caso sia qualificata e non necessariamente devono essere presenti segni di patologia intermedia. Allo stato attuale: - dal punto di vista anatomo-patologico e clinico, le neoplasie indotte e/o correlate a cause lavorative sono indistinguibili da quelli causati da altra noxa patogena;
-
l'attribuzione causale di una neoplasia ad una determinata esposizione non è mai di assoluta certezza, ma di probabilità e ciò in quanto il carcinoma uroteliale è una patologia ad etiologia multifattoriale e la sua prevalenza nella popolazione maschile non esposta è piuttosto elevata;
- da un punto di vista epidemiologico si identifica con il modello stocastico con soglia;
- la relazione tra causa-effetto è determinabile, sia pure con approssimazione, ed è lineare in funzione dell'esposizione cumulativa. Nel caso in discussione non risulta segnalata la presenza di indicatori o quantificata in qualche modo l'esposizione, per cui non è stato possibile calcolare la probabilità di neoplasia, rispetto alla popolazione non esposta, mancando i dati necessari per il calcolo. E' da precisare che per stabilire la correlazione tra malattia e origine lavorativa è necessario provare l'esposizione a sostanze riconosciute cancerogene: dalla documentazione disponibile non vi è alcuna dimostrazione della presunta esposizione a qualsiasi sostanza che resta confinata a quanto descritto nel ricorso e/o dichiarato dal ricorrente in anamnesi, quindi, in assenza di oggettività: tale carenza impedisce di esprimersi anche in merito ad una probabilità almeno qualificata.
Rapporto con il fumo
E' noto e comprovato che il fumo di tabacco da solo e senza nessun effetto attribuibile alle sostanze invocate può essere all'origine di una neoplasia vescicale agendo come causa sufficiente efficiente e determinante. Al riguardo il Sig. ha dichiarato di essere stato Pt_1
un ex tabagista con un consumo quotidiano riferito intorno a dieci/quindici sigarette di tabacco. La probabilità di sviluppare la malattia è notevolmente più alta nei fumatori rispetto ai non fumatori. Rischio relativo Il rischio relativo (RR) è la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a determinati fattori, sviluppi la malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente ad un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia. Questo indice è utilizzato negli studi di coorte dove l'esposizione è
4 misurata nel tempo: RR = I(esposti)/I(non esposti). In molti Paesi, viene utilizzato lo standard legale del “più probabile che non”, che equivale, da un punto di vista medico- legale, a un rischio relativo (RR) di 2, come valore soglia per l'attribuzione di causalità di una malattia in soggetti esposti a rischio. La valutazione del rischio relativo è, quindi, fondamentale per poter attribuire una patologia ad un fattore di rischio, ritenendosi significativo il raggiungimento del valore di 2.
Non avendo certezza delle sostanze presumibilmente cui vi sarebbe stata esposizione non
è stato possibile riscontrare in letteratura studi scientifici inerenti tale parametro che, quindi, non può essere utilizzato per sussistenza di un rischio relativo tale da deporre per una probabilità qualificata…(omissis)… E' di tutta evidenza che per ritenere un evento probabile si richiede che il grado di probabilità sia perlomeno superiore al 50%. La mancanza degli elementi di esposizione non consente di esprimersi a favore di una correlazione che sia suffragata da sufficienti prove scientifiche (elevata probabilità o probabilità qualificata). In altre parole la correlazione tra l'attività lavorativa e la patologia dedotta in giudizio non è provata”.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU:
“1. La patologia di cui è causa, denunciata dal ricorrente quale malattia professionale, è costituita da “Esiti di cistectomia radicale con ricostruzione ortotopica;
2. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile desumere la sussistenza di patologie antecedenti correlabili di natura neoplastica, né non neoplastica;
3. Pur ipotizzando un collegamento con l'attività lavorativa svolta e la possibile esposizione alle sostanze invocate, la documentazione disponibile non è sufficiente per poter correlare la malattia all'esposizione professionale dedotta in giudizio, anche in termini di probabilità almeno qualificata”.
Nel successivo supplemento di perizia richiesto al CTU, lo stesso ha altresì precisato: “non
è in discussione il fatto che nell'ambiente di lavoro potessero essere presenti le sostanze invocate, quanto il riscontro oggettivo della loro presenza, dei tempi e dosi di esposizione e del tipo di sostanze sprigionatesi, eventuali mezzi di protezione individuale. Tali dati sono indispensabili per poter stabilire la cosiddetta dose/effetto (cfr. pagina 10) in quanto la correlazione ipotizzata si identifica con il modello stocastico con soglia, per il calcolo delle probabilità e per la relazione tra causaeffetto che è lineare ed è in funzione dell'esposizione cumulativa. Si è fatto riferimento anche ad un organismo non istituzionale quale l'Associazione Italiana per il Cancro che elenca gli agenti cancerogeni associati al tumore alla vescica: ammine aromatiche, sostanze chimiche usate nell'industria dei
5 coloranti, chimica, della gomma, del tessile, e, anche qui, benzo(a)pirene e radiazioni ionizzanti, nonché una correlazione certa fra esposizione ad agenti chimici e fisici (ad esempio benzene, formaldeide, 1,3-butadiene) usati nell'industria e leucemie e linfomi non-Hodgkin (non cancro alla vescica). Rapporto con il fumo cui sono attribuiti i ⅔ del rischio complessivo in quanto nel fumatore il rischio è da 4 a 5 volte (secondo alcuni autori anche maggiormente) superiore al non fumatore: il ricorrente era un tabagista e non può negarsi il rischio. Rischio relativo: è un parametro epidemiologico fondamentale per stabilire, sia pure con qualificata probabilità, una correlazione tra esposizione lavorativa e neoplasia ed valore soglia per l'attribuzione di causalità di una malattia in soggetti esposti a rischio deve essere almeno di 2, valore che non si riscontra in letteratura. Non può tralasciarsi l'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (GU 10/2024) che riporta il tumore alla vescica nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) per esposizione alle amine aromatiche, agli idrocarburi aromatici, agli agenti dell'industria della gomma, alla produzione di alluminio, dell'auramina del coke, del gas carbone, di magenta, all'attività del verniciatore sostanze cui il ricorrente non risulta essere stato esposto. Lista II^ (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) per le emissioni di motori diesel e esposizione nella produzione di trielina, per le attività di barbieri e parrucchieri, per esposizioni alla fuliggine dei camini, per la lavorazione del catrame e per esposizione alle radiazioni ionizzanti (non risulta essere il caso del ricorrente). Non risultano esposizioni di cui alla Lista III^ Malattie la cui origine lavorativa è possibile. Allo stato delle attuali conoscenze l'esposizione alle sostanze denunciate dal ricorrente presso le cabine elettriche della dal 01.01.1973 al 30.06.2005 Controparte_3
non costituisce un rischio specifico sufficiente ed idoneo a poter correlare la medesima esposizione ad una neoplasia vescicale. Pur ipotizzando un collegamento con l'attività lavorativa svolta e la dichiarata esposizione alle sostanze invocate, non è possibile correlare la malattia all'esposizione professionale dedotta in giudizio, anche in solo in termini di probabilità almeno qualificata”.
Ritiene il giudicante di aderire integralmente a tali conclusioni, alle quali il CTU è giunto a seguito di un attento esame clinico della documentazione sanitaria in atti;
non vi sono deduzioni di parte sufficienti a smentire tali conclusioni.
E, invero, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
6 Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all' assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 8 gennaio 2003 n.
87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n.
3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra- professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388;
Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass.
5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
Ebbene, tale “qualificata probabilità” è stata esclusa dal CTU, nel caso di specie.
È opportuno, invero, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr.
Cass. n. 10042/2004).
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all' accoglimento della domanda, senza che a diverse conclusioni possano portare i rilievi mossi dalla parte ricorrente compiutamente confutati dal ctu nel supplemento di perizia richiesto da questo giudice.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria dell'istante e l'attività da questi espletata.
In considerazione di ciò, non risultando provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, la domanda deve essere respinta.
Spese di lite compensate, avuto riguardo alla peculiarità della questione affrontata e agli esiti della CTU.
7 Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fabiana Colameo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell così provvede: Pt_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Aversa, 19.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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