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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5286/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11/11/2024 da
C.F. ) e per Parte_1 P.IVA_1
essa (già , elettivamente domiciliata in Parte_2 Controparte_1
TREVISO, via MANIN 37/A, presso l'Avv. LAURA MUNARI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1
in TREVISO, via POZZOBON 5, presso l'Avv. LETIZIA DE FRANCO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
In via preliminare :-accertarsi e dichiararsi che il signor , nato il 13 agosto Persona_1
1951 a Venezia (VE), e deceduto a Treviso in data 17.02.2017 C.F.: è C.F._2
l'erede legittimo della sig.ra nata il [...] a [...]_2
(USA), C.F.: deceduta in data 7.03.2016 negli Stati Uniti, avendo lo C.F._3 stesso accettato l'eredità relitta della de cuius ai sensi degli artt. 475, Persona_2
476 e art. 485 c.c.; e che pertanto lo stesso ha acquistato per successione ereditaria la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile di cui alla seguente descrizione catastale:
“Porzioni Immobiliari facenti parte del complesso in condominio denominato “Le Calle”, sito in Comune di Preganziol, Via Bacchina n. 42, censite al Catasto dei Fabbricati come segue:
COMUNE DI PREGANZIOL –SEZIONE B –FOGLIO 2
-MM.NN. 963 sub. 2 –963 sub. 6, Via Bacchina, piano terra, categoria A/2, classe 2a, vani 4,5, superficie catastale mq. 99, R.C. Euro 403,22;
-M.N. 963 sub. 14, Via Bacchina, piano S1, categoria C/6, classe 3a, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 24, R.C. Euro 28,92”.
In via principale: -previo accertamento dell'inefficacia della rinuncia resa dalla sig.ra Controparte_2
avanti al cancelliere del Tribunale di Treviso in data 3.5.2017 per mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, accertarsi e dichiararsi che la signora CP_2
, nata a [...] il [...], C.F.: è erede legittima
[...] C.F._1
di , nato il [...] a [...], C.F.: Persona_1
e deceduto a Treviso in data 17.02.2017, avendo la stessa accettato l'eredità C.F._2
relitta dal de cuius, ai sensi degli artt. 475, 476 e 485 c.c.; e che la medesima è pertanto titolare dell'intero diritto di proprietà dell'immobile di cui alla seguente descrizione catastale:
“Porzioni Immobiliari facenti parte del complesso in condominio denominato “Le Calle”, sito in Comune di Preganziol, Via Bacchina n. 42, censite al Catasto dei Fabbricati come segue:
COMUNE DI PREGANZIOL –SEZIONE B –FOGLIO 2
-MM.NN. 963 sub. 2 –963 sub. 6, Via Bacchina, piano terra, categoria A/2, classe 2a, vani 4,5, superficie catastale mq. 99, R.C. Euro 403,22;
-M.N. 963 sub. 14, Via Bacchina, piano S1, categoria C/6, classe 3a, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 24, R.C. Euro 28,92”. per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di trascrivere l'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede legittimo;
- anticipazioni, spese e compenso professionale della presente procedura, interamente rifusi.
PER LA RESISTENTE Accertato e dichiarato che non ha assunto la qualità di erede di Controparte_2 Persona_1
respingersi la domanda del ricorrente.
Spese di lite integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e per essa già Parte_3 Parte_2
prospetta preliminarmente. Controparte_1
1) di essere succeduta nella titolarità di un credito, originariamente facente capo a e derivante da concessione di un mutuo fondiario in Controparte_3
favore di e Persona_1 Persona_2
2) che i mutuatari/debitori sono entrambi deceduti, il 07.03.16 Persona_2
e il 17.02.2017, entrambi senza lasciare disposizioni testamentarie, Persona_1
3) di avere interesse ad agire in via esecutiva sul bene concesso in garanzia e pertanto ad accertare (secondo la ricostruzione delle vicende successorie dettagliatamente riportata nel ricorso introduttivo, cui integralmente si rinvia), in primo luogo, che Persona_1
sia succeduto quale unico erede a e sia dunque divenuto per l'intero Persona_2
proprietario dell'immobile gravato da ipoteca e che, alla morte del gli sia succeduta Per_1
quale unica erede la seconda moglie, che sarebbe quindi il soggetto Controparte_2
divenuto per l'intero proprietario dell'immobile e nei confronti del quale la ricorrente potrebbe quindi promuovere la procedura esecutiva.
Tale conclusione si fonda sull'assunto che pur non avendo accettato Controparte_2
espressamente l'eredità relitta dal marito, abbia mantenuto la residenza nell'immobile ipotecato, sito in Preganziol Via Bacchina n. 42 dal 19.01.2015 fino al 1.03.2024: pertanto, ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo rimasta nel possesso di un bene ereditario per oltre tre mesi senza avere fatto l'inventario, sarebbe divenuta erede pura e semplice di Per_1
[...]
resiste alla domanda della ricorrente, documentando di avere Controparte_2
rinunciato all'eredità del marito con dichiarazione resa avanti a questo Tribunale in data
3.5.2017, 75 giorni dopo il decesso del marito, così che la sua successiva permanenza nell'immobile, dopo l'intervenuta rinuncia, sarebbe priva di rilievo giuridico a fini successori. ***
La prospettazione di parte ricorrente, quanto alla posizione di è Controparte_2
infondata.
L'art. 485 c.c. si riferisce infatti alla posizione del semplice “chiamato”, nell'individuare sia il soggetto onerato dell'erezione dell'inventario, sia colui che, compiuto l'inventario nel termine, debba nei successivi quaranta giorni deliberare con dichiarazione espressa se accettare o rinunciare all'eredità.
“Chiamato” è colui in favore del quale avviene la delazione ereditaria, colui cioè che, in forza di disposizioni testamentarie o - in mancanza di disposizioni di ultima volontà - secondo la legge (art. 457 c.c.) sia designato come potenziale successore del defunto.
L'acquisto della qualità di erede avviene infatti solo con l'accettazione, espressa o tacita, mentre tale facoltà viene meno laddove il chiamato rinunzi all'eredità.
L'art. 485 c.c. invocato da parte ricorrente si riferisce alla posizione di colui che, ancora semplice successibile, si trovi tuttavia nel possesso dei beni ereditari, a carico del quale viene imposto l'onere di attivarsi nei termini e nei modi previsti dalla norma a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, che richiede una tutela rafforzata quando il chiamato si trovi in una relazione di fatto con i beni ricompresi nell'asse ereditario.
Tuttavia quando, come nel caso in esame, prima dello spirare del termine di tre mesi dall'apertura della successione (17.02.2017) sia intervenuta rinuncia (03.05.17), l'onere di procedere ad inventario di cui all'art. 485 c.c. viene meno.
Ai sensi dell'art. 521 c.c., infatti, chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
La retroattività della rinuncia priva pertanto con efficacia ex tunc il soggetto della originaria qualità di “chiamato”.
Nel caso in esame, pertanto, alla scadenza del termine dei tre mesi Parte_4
non possedeva tale qualità e, di conseguenza, a suo carico non si è prodotto alcuno degli effetti previsti dall'art. 485 c.c.
La domanda diretta ad accertare in capo a la qualità di erede di Controparte_2 Per_1
va perciò respinta.
[...] Resta, per l'effetto, assorbita la domanda diretta ad accertare in capo a la Persona_1
qualità di erede di in quanto l'accertamento dell'eventuale avvenuto Persona_2
acquisto da parte sua della quota di 1/2 dell'immobile per successione della non Per_2
è sorretto da alcun autonomo interesse giuridico in un procedimento promosso nei confronti di di cui è stata esclusa la qualità di erede. Controparte_2
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza di parte ricorrente.
Si assume, nella liquidazione, a scaglione di riferimento quello “indeterminabile – complessità bassa”, con quantificazione prossima ai minimi tariffari ed esclusione della fase istruttoria, considerata la natura del rito prescelto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede di Per_1
in capo a
[...] Controparte_2
- per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede di in capo a;
Persona_2 Persona_1
- condanna e per essa Parte_3 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_2 Controparte_2
liquida in euro 3.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA
Treviso, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5286/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11/11/2024 da
C.F. ) e per Parte_1 P.IVA_1
essa (già , elettivamente domiciliata in Parte_2 Controparte_1
TREVISO, via MANIN 37/A, presso l'Avv. LAURA MUNARI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1
in TREVISO, via POZZOBON 5, presso l'Avv. LETIZIA DE FRANCO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
In via preliminare :-accertarsi e dichiararsi che il signor , nato il 13 agosto Persona_1
1951 a Venezia (VE), e deceduto a Treviso in data 17.02.2017 C.F.: è C.F._2
l'erede legittimo della sig.ra nata il [...] a [...]_2
(USA), C.F.: deceduta in data 7.03.2016 negli Stati Uniti, avendo lo C.F._3 stesso accettato l'eredità relitta della de cuius ai sensi degli artt. 475, Persona_2
476 e art. 485 c.c.; e che pertanto lo stesso ha acquistato per successione ereditaria la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile di cui alla seguente descrizione catastale:
“Porzioni Immobiliari facenti parte del complesso in condominio denominato “Le Calle”, sito in Comune di Preganziol, Via Bacchina n. 42, censite al Catasto dei Fabbricati come segue:
COMUNE DI PREGANZIOL –SEZIONE B –FOGLIO 2
-MM.NN. 963 sub. 2 –963 sub. 6, Via Bacchina, piano terra, categoria A/2, classe 2a, vani 4,5, superficie catastale mq. 99, R.C. Euro 403,22;
-M.N. 963 sub. 14, Via Bacchina, piano S1, categoria C/6, classe 3a, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 24, R.C. Euro 28,92”.
In via principale: -previo accertamento dell'inefficacia della rinuncia resa dalla sig.ra Controparte_2
avanti al cancelliere del Tribunale di Treviso in data 3.5.2017 per mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, accertarsi e dichiararsi che la signora CP_2
, nata a [...] il [...], C.F.: è erede legittima
[...] C.F._1
di , nato il [...] a [...], C.F.: Persona_1
e deceduto a Treviso in data 17.02.2017, avendo la stessa accettato l'eredità C.F._2
relitta dal de cuius, ai sensi degli artt. 475, 476 e 485 c.c.; e che la medesima è pertanto titolare dell'intero diritto di proprietà dell'immobile di cui alla seguente descrizione catastale:
“Porzioni Immobiliari facenti parte del complesso in condominio denominato “Le Calle”, sito in Comune di Preganziol, Via Bacchina n. 42, censite al Catasto dei Fabbricati come segue:
COMUNE DI PREGANZIOL –SEZIONE B –FOGLIO 2
-MM.NN. 963 sub. 2 –963 sub. 6, Via Bacchina, piano terra, categoria A/2, classe 2a, vani 4,5, superficie catastale mq. 99, R.C. Euro 403,22;
-M.N. 963 sub. 14, Via Bacchina, piano S1, categoria C/6, classe 3a, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 24, R.C. Euro 28,92”. per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di trascrivere l'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede legittimo;
- anticipazioni, spese e compenso professionale della presente procedura, interamente rifusi.
PER LA RESISTENTE Accertato e dichiarato che non ha assunto la qualità di erede di Controparte_2 Persona_1
respingersi la domanda del ricorrente.
Spese di lite integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e per essa già Parte_3 Parte_2
prospetta preliminarmente. Controparte_1
1) di essere succeduta nella titolarità di un credito, originariamente facente capo a e derivante da concessione di un mutuo fondiario in Controparte_3
favore di e Persona_1 Persona_2
2) che i mutuatari/debitori sono entrambi deceduti, il 07.03.16 Persona_2
e il 17.02.2017, entrambi senza lasciare disposizioni testamentarie, Persona_1
3) di avere interesse ad agire in via esecutiva sul bene concesso in garanzia e pertanto ad accertare (secondo la ricostruzione delle vicende successorie dettagliatamente riportata nel ricorso introduttivo, cui integralmente si rinvia), in primo luogo, che Persona_1
sia succeduto quale unico erede a e sia dunque divenuto per l'intero Persona_2
proprietario dell'immobile gravato da ipoteca e che, alla morte del gli sia succeduta Per_1
quale unica erede la seconda moglie, che sarebbe quindi il soggetto Controparte_2
divenuto per l'intero proprietario dell'immobile e nei confronti del quale la ricorrente potrebbe quindi promuovere la procedura esecutiva.
Tale conclusione si fonda sull'assunto che pur non avendo accettato Controparte_2
espressamente l'eredità relitta dal marito, abbia mantenuto la residenza nell'immobile ipotecato, sito in Preganziol Via Bacchina n. 42 dal 19.01.2015 fino al 1.03.2024: pertanto, ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo rimasta nel possesso di un bene ereditario per oltre tre mesi senza avere fatto l'inventario, sarebbe divenuta erede pura e semplice di Per_1
[...]
resiste alla domanda della ricorrente, documentando di avere Controparte_2
rinunciato all'eredità del marito con dichiarazione resa avanti a questo Tribunale in data
3.5.2017, 75 giorni dopo il decesso del marito, così che la sua successiva permanenza nell'immobile, dopo l'intervenuta rinuncia, sarebbe priva di rilievo giuridico a fini successori. ***
La prospettazione di parte ricorrente, quanto alla posizione di è Controparte_2
infondata.
L'art. 485 c.c. si riferisce infatti alla posizione del semplice “chiamato”, nell'individuare sia il soggetto onerato dell'erezione dell'inventario, sia colui che, compiuto l'inventario nel termine, debba nei successivi quaranta giorni deliberare con dichiarazione espressa se accettare o rinunciare all'eredità.
“Chiamato” è colui in favore del quale avviene la delazione ereditaria, colui cioè che, in forza di disposizioni testamentarie o - in mancanza di disposizioni di ultima volontà - secondo la legge (art. 457 c.c.) sia designato come potenziale successore del defunto.
L'acquisto della qualità di erede avviene infatti solo con l'accettazione, espressa o tacita, mentre tale facoltà viene meno laddove il chiamato rinunzi all'eredità.
L'art. 485 c.c. invocato da parte ricorrente si riferisce alla posizione di colui che, ancora semplice successibile, si trovi tuttavia nel possesso dei beni ereditari, a carico del quale viene imposto l'onere di attivarsi nei termini e nei modi previsti dalla norma a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, che richiede una tutela rafforzata quando il chiamato si trovi in una relazione di fatto con i beni ricompresi nell'asse ereditario.
Tuttavia quando, come nel caso in esame, prima dello spirare del termine di tre mesi dall'apertura della successione (17.02.2017) sia intervenuta rinuncia (03.05.17), l'onere di procedere ad inventario di cui all'art. 485 c.c. viene meno.
Ai sensi dell'art. 521 c.c., infatti, chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
La retroattività della rinuncia priva pertanto con efficacia ex tunc il soggetto della originaria qualità di “chiamato”.
Nel caso in esame, pertanto, alla scadenza del termine dei tre mesi Parte_4
non possedeva tale qualità e, di conseguenza, a suo carico non si è prodotto alcuno degli effetti previsti dall'art. 485 c.c.
La domanda diretta ad accertare in capo a la qualità di erede di Controparte_2 Per_1
va perciò respinta.
[...] Resta, per l'effetto, assorbita la domanda diretta ad accertare in capo a la Persona_1
qualità di erede di in quanto l'accertamento dell'eventuale avvenuto Persona_2
acquisto da parte sua della quota di 1/2 dell'immobile per successione della non Per_2
è sorretto da alcun autonomo interesse giuridico in un procedimento promosso nei confronti di di cui è stata esclusa la qualità di erede. Controparte_2
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza di parte ricorrente.
Si assume, nella liquidazione, a scaglione di riferimento quello “indeterminabile – complessità bassa”, con quantificazione prossima ai minimi tariffari ed esclusione della fase istruttoria, considerata la natura del rito prescelto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede di Per_1
in capo a
[...] Controparte_2
- per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede di in capo a;
Persona_2 Persona_1
- condanna e per essa Parte_3 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_2 Controparte_2
liquida in euro 3.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA
Treviso, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon