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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Stefano Stefani Presidente
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9258/2024 promossa da:
C.F. , (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI Parte_3 C.F._2
ENRICO e dell'avv. NAPOLI MASSIMILIANO ( ); elettivamente domiciliato C.F._3
in VIA M. STABILE, 85 PALERMO, presso il difensore avv. NAPOLI ENRICO parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. DE CRESCENZO FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA SAN MAURILIO 20 MILANO, presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
parte convenuta pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO, giusto quanto chiesto nell'atto di citazione:
- Ritenere e dichiarare la nullità relativa dei contratti di leasing oggetto di causa, ai sensi e per
l'effetto dell'art. 117 Tub num. 4 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che agli stessi dovrà
essere applicato il tasso di interessi sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB num. 7 e ciò per tutto quanto
esposto in epigrafe.
- Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri e per i motivi su Parte_2 Parte_3
esposti e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest'ultimi a in Controparte_1
virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della in dipendenza dei Parte_1
contratti di leasing in essere fra le parti;
Sempre nel MERITO, così come ulteriormente chiesto con la memoria ai sensi dell'art. 183 cpc VI
co num 1:
- Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri e in quanto in Parte_2 Parte_3
evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest'ultimi a
[...]
in virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della CP_1 [...]
in dipendenza dei rapporti in essere fra le parti;
Parte_1
- In subordine, senza recesso alcuno dalla superiore domanda, dichiarare la nullità delle sole clausole
contenute nei contratti fideiussori prodotti da controparte, che riproducano le clausole nn. 2, 6 e 8
dello schema ABI del 2003, in quanto in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2, comma
2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma
pagina 2 di 14 è dovuto dai fideiussori a dichiarando, al contempo, che controparte è decaduta Controparte_2
dalla possibilità di far valere le fideiussioni nei confronti dei Sig.ri e , Parte_2 Parte_3
essendo vanamente trascorso il termine fissato a tal proposito dall'art. 1957 c.c.;
- Dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussioni prodotti dall'istituto bancario per le
quali è stata pretesa dall'istituto di credito la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, in quanto la
società convenuta non ha dato prova che dette clausole siano state oggetto di specifiche trattative
private ex art. 34 comma 5 cod. consum., dichiarando, al contempo, che la società convenuta è
decaduta dalla possibilità di far valere i contratti fideiussori nei confronti dei Sig.ri e Parte_2
e ciò anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. Parte_3
Si insiste, infine, sulla ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e
nelle successive note autorizzate ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num. 2
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in
favore degli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, i quali dichiarano di avere anticipato tutte
le spese e di non aver percepito alcun compenso.
Per parte convenuta:
rigettare in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare:
a) la alla immediata riconsegna dei seguenti beni locati: Parte_1
Contratto n. 1102368
pagina 3 di 14 attrezzatura elettromedicale meglio descritta nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del
28/04/2017 della società fornitrice che si allega per una esatta Controparte_3
individuazione dei beni locati;
Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale meglio descritta nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del
04/08/2017 della società fornitrice New Tech Sp.A. che si allega per una esatta individuazione dei beni
locati.
Si chiede l'emissione di ordinanza ex-art. 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva per la riconsegna
dei menzionati beni.
b) tutti gli attori ed in solido tra loro: al pagamento della somma complessiva di euro 40.836,36 oltre
interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo conteggiati
sull'importo del capitale di euro 28.037,33 dalla data del 05/01/2023 fino a quella dell'effettivo
soddisfo.
Con riserva di chiedere il pagamento dell'eventuale residuo del capitale da scadere alla data di
risoluzione una volta riconsegnati e riallocati i beni concessi in leasing.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rigettare la chiesta CTU contabile in quanto meramente esplorativa e quindi
inammissibile, oltre che ultronea vista la evidente infondatezza delle contestazioni mosse dall'attrice
relativamente ai contratti di leasing.
pagina 4 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in relazione a tre contratti di leasing e, comunque, per ottenere la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate.
Gli attori in particolare esponevano:
- che la aveva stipulato nel 2017 con la convenuta tre contratti di locazione Parte_1
finanziaria aventi ad oggetto apparecchiature medicali;
- che i tre contratti erano nulli, nella parte in cui indicavano il Tasso Leasing in termini di mero
Tasso Annuo Nominale, anziché come Tasse Effettivo derivante dalla previsione di canoni da pagarsi con cadenza infrannuale;
- che, pertanto, il Tasso Leasing effettivo dei contratti era superiore a quello indicato;
- che, conseguentemente, doveva trovare applicazione il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB;
- che le fideiussioni prestate da e con riferimento ai tre contratti di leasing Pt_2 Parte_3
erano nulle, in quanto ricalcavano lo schema di fideiussione omnibus proposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, in quanto frutto di una intesa illecita anticoncorrenziale;
- che il Tribunale di Palermo, a seguito dell'eccezione in tal senso sollevata dalla convenuta
[...]
, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia, CP_1
essendo competente il Tribunale di Milano;
- che, pertanto, gli attori riassumevano il giudizio, evidenziando come, una volta esaminato il testo delle fideiussioni prodotte dalla controparte, le stesse contenevano le tre clausole di pagina 5 di 14 reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c. ritenute illecite dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra citato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni contrattuali e la natura specifica delle fideiussioni prestate dagli attori;
la convenuta proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna dell'utilizzatrice alla restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria, nonché la condanna solidale dei convenuto al pagamento dei canoni scaduti in data antecedente alla risoluzione dei contratti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e, adempiuto detto onere processuale, tratteneva la causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento, a differenza delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Indeterminatezza del Tasso Leasing.
Parte attrice ha, infatti, per pima cosa contestato come i contratti inter partes indicassero il Tasso
Leasing inteso come Tasso Annuo Nominale;
viceversa, in violazione di quanto disposto dall'art. 6
della Delibera CICR del 9.2.2000, non era stato indicato il Tasso Annuo Effettivo, ossia il tasso di interesse determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
A detta dell'attrice, quindi, tale violazione comporterebbe la nullità della pattuizione in punto tasso di interesse, con conseguente sua sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117 TUB.
La contestazione, nei termini sopra riassunti, non può trovare condivisione.
pagina 6 di 14 In primo luogo, infatti, deve osservarsi come errato sia il riferimento richiamato al fine di prospettare la necessaria indicazione del Tasso Leasing anche nella sua esplicitazione in termini di Tasso Annuo
Effettivo.
L' art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, in materia di trasparenza contrattuale, infatti, si riferisce
(nell'ambito di una normativa rivolta ex art. 1 tanto agli operatori bancari quanto agli altri intermediari finanziari, tra i quali, ai sensi dell'art. 106 TUB, le società di leasing) ai contratti stipulati nell'esercizio dell'attività bancaria, come desumibile dalla circostanza che si faccia esplicito riferimento ai contratti relativi alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, ossia ai soli contratti propriamente bancari.
Ne consegue che la disciplina in parola, a prescindere dalle conseguenze che ne deriverebbero in caso di sua violazione, non trova applicazione con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, in relazione ai quali, pertanto, nessuna disposizione impone l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo.
La scelta di circoscrivere l'ambito di operatività dell'art. 6 in esame ai soli contratti strettamente bancari di esercizio del credito si giustifica in considerazione del fatto che solo con essi si determina il pagamento degli interessi con finalità di corrispettivo della messa a disposizione di un capitale, con l'effetto che là dove tali pagamenti siano concordati con cadenza infrannuale, la quantificazione degli interessi dovuti viene determinata sulla base e quindi tenendo conto degli interessi in precedenza pagati con gli altri versamenti effettuati nell'anno; in tali casi, quindi, dovendosi rapportare il tasso di interessi su base annua, si spiega perché il Tasso Annuo Effettivo, ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione infrannuale, risulti maggiore rispetto al Tasso Annuo Nominale.
Non si tratta, peraltro, di un fenomeno anatocistico in violazione del dettato di cui all'art 1283 c.c., in quanto non si determina una produzione di interessi su interessi, ma più semplicemente la pattuita pagina 7 di 14 periodicità di liquidazione infrannuale comporta una leggera maggiore onerosità per il debitore, il quale deve corrispondere gli interessi già nel corso dell'anno, anziché ritardare tale esborso alla fine del periodo annuale.
Tale maggiore onerosità non si traduce in un corrispondente aumento di corrispettivo per il creditore,
ma comporta solo un vantaggio/svantaggio dal punto di vista dell'organizzazione finanziaria delle parti del rapporto negoziale, senza incidere sull'equilibrio sinallagmatico del singolo contratto esaminato.
Nel contratto di leasing l'utilizzatore non si obbliga a restituire un capitale, mediante il pagamento di rate composte da capitale e interessi, ma si obbliga a pagare dei canoni, nei quali sono inglobati gli interessi, che non hanno autonoma evidenza contrattuale (così Cass. n. 14760/2008).
Il tasso leasing è stato previsto solo dalle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia; esso opera come tasso interno di attualizzazione, ossia, secondo la definizione della Banca d'Italia, come tasso rivolto a rendere eguale il costo del bene agli esborsi a titolo di canone e di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore; se così è, l'eventuale maggiore onere per l'utilizzatore discendente dalla previsione di una periodicità infrannuale del canone non si risolve in un incremento del corrispettivo per il concedente, ma rimane relegato a un mero costo finanziario per il debitore adempiente, costo che incide esclusivamente sul piano propriamente finanziario, senza influire sul sinallagma contrattuale.
Inoltre, in difetto di alcuna normativa in materia di trasparenza che imponga l'indicazione del tasso leasing in termini di T.A.N., piuttosto che di T.A.E., entrambe le opzioni possano indifferentemente essere adottate, fermo restando che, una volta che il canone, in tali contratti sempre quantificato, sia coerente con una delle due differenti sue possibili esplicitazioni, sarà possibile a ritroso accertare se il dato contrattuale riportato sia stato espresso in termini di T.A.N. o di T.A.E.
pagina 8 di 14 Nel caso di specie parte attrice si è limitata a dolersi della mancata indicazione del T.A.E.,
riconoscendo la presenza nel contratto del tasso leasing effettivo e quindi la violazione di un canone di trasparenza contrattuale in realtà non sussiste, alla luce di quanto sopra argomentato.
Nullità delle fideiussioni.
In secondo luogo parte attrice ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al pagina 9 di 14 suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_2 Parte_3
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al
2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte pagina 10 di 14 costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte attrice pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod. Consumo.
A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra i garanti e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che e sono gli unici Pt_2 Parte_3
due soci della (e il primo anche amministratore unico della stessa). Parte_1
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa
C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società
commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Domanda riconvenzionale.
La convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha riproposto le domande riconvenzionali già
tempestivamente dedotte nel giudizio inizialmente instaurato avanti il Tribunale di Palermo, chiedendo pagina 11 di 14 la condanna della utilizzatrice all'immediata restituzione dei macchinari oggetto dei tre contratti di leasing, sul presupposto della loro già maturata risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni, nonché la condanna solidale degli attori al pagamento dei canoni scaduti e non pagati antecedenti alla risoluzione contrattuale.
La difesa attorea non ha preso posizione alcuna rispetto a tali domande riconvenzionali, non contestando il dedotto inadempimento contrattuale, l'ammontare dei canoni non pagati e la avvenuta risoluzione di diritto dei contratti.
Sennonché va osservato come allo stato il credito relativo ai canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione dei contratti non possa considerarsi liquido ed esigibile, dipendendo la sua esistenza e il suo ammontare dall'entità del controcredito vantato dall'utilizzatrice a titolo di prezzo ricavato dalla vendita dei beni a terzi, secondo la compensazione delle contrapposte voci di credito imposta dalla
Legge 124/2017.
L'utilizzatrice, viceversa, va condannata all'immediata restituzione dei beni oggetto dei tre contratti di locazione finanziaria oggetto di risoluzione e, precisamente:
- Contratto n. 1102368
attrezzatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del 28/04/2017
della società fornitrice CP_3 Controparte_3
- Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
- Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del 04/08/2017
pagina 12 di 14 della società fornitrice New Tech Sp.A.
Conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 10.868,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.350,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da da e da nei Parte_1 Pt_2 Parte_3
confronti di Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna a consegnare immediatamente ad i beni oggetto dei tre Parte_1 Controparte_1
contratti di locazione finanziaria oggetto di risoluzione e, precisamente:
Contratto n. 1102368
attrezzatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del
28/04/2017 della società fornitrice Controparte_3
Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del
04/08/2017 della società fornitrice New Tech Sp.A.;
pagina 13 di 14 - condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 10.868,00, oltre c.p.a. di cui euro 1.350,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Antonio Stefani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Stefano Stefani Presidente
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9258/2024 promossa da:
C.F. , (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI Parte_3 C.F._2
ENRICO e dell'avv. NAPOLI MASSIMILIANO ( ); elettivamente domiciliato C.F._3
in VIA M. STABILE, 85 PALERMO, presso il difensore avv. NAPOLI ENRICO parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. DE CRESCENZO FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA SAN MAURILIO 20 MILANO, presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
parte convenuta pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO, giusto quanto chiesto nell'atto di citazione:
- Ritenere e dichiarare la nullità relativa dei contratti di leasing oggetto di causa, ai sensi e per
l'effetto dell'art. 117 Tub num. 4 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che agli stessi dovrà
essere applicato il tasso di interessi sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB num. 7 e ciò per tutto quanto
esposto in epigrafe.
- Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri e per i motivi su Parte_2 Parte_3
esposti e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest'ultimi a in Controparte_1
virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della in dipendenza dei Parte_1
contratti di leasing in essere fra le parti;
Sempre nel MERITO, così come ulteriormente chiesto con la memoria ai sensi dell'art. 183 cpc VI
co num 1:
- Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri e in quanto in Parte_2 Parte_3
evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest'ultimi a
[...]
in virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della CP_1 [...]
in dipendenza dei rapporti in essere fra le parti;
Parte_1
- In subordine, senza recesso alcuno dalla superiore domanda, dichiarare la nullità delle sole clausole
contenute nei contratti fideiussori prodotti da controparte, che riproducano le clausole nn. 2, 6 e 8
dello schema ABI del 2003, in quanto in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2, comma
2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma
pagina 2 di 14 è dovuto dai fideiussori a dichiarando, al contempo, che controparte è decaduta Controparte_2
dalla possibilità di far valere le fideiussioni nei confronti dei Sig.ri e , Parte_2 Parte_3
essendo vanamente trascorso il termine fissato a tal proposito dall'art. 1957 c.c.;
- Dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussioni prodotti dall'istituto bancario per le
quali è stata pretesa dall'istituto di credito la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, in quanto la
società convenuta non ha dato prova che dette clausole siano state oggetto di specifiche trattative
private ex art. 34 comma 5 cod. consum., dichiarando, al contempo, che la società convenuta è
decaduta dalla possibilità di far valere i contratti fideiussori nei confronti dei Sig.ri e Parte_2
e ciò anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. Parte_3
Si insiste, infine, sulla ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e
nelle successive note autorizzate ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num. 2
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in
favore degli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, i quali dichiarano di avere anticipato tutte
le spese e di non aver percepito alcun compenso.
Per parte convenuta:
rigettare in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare:
a) la alla immediata riconsegna dei seguenti beni locati: Parte_1
Contratto n. 1102368
pagina 3 di 14 attrezzatura elettromedicale meglio descritta nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del
28/04/2017 della società fornitrice che si allega per una esatta Controparte_3
individuazione dei beni locati;
Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale meglio descritta nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del
04/08/2017 della società fornitrice New Tech Sp.A. che si allega per una esatta individuazione dei beni
locati.
Si chiede l'emissione di ordinanza ex-art. 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva per la riconsegna
dei menzionati beni.
b) tutti gli attori ed in solido tra loro: al pagamento della somma complessiva di euro 40.836,36 oltre
interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo conteggiati
sull'importo del capitale di euro 28.037,33 dalla data del 05/01/2023 fino a quella dell'effettivo
soddisfo.
Con riserva di chiedere il pagamento dell'eventuale residuo del capitale da scadere alla data di
risoluzione una volta riconsegnati e riallocati i beni concessi in leasing.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rigettare la chiesta CTU contabile in quanto meramente esplorativa e quindi
inammissibile, oltre che ultronea vista la evidente infondatezza delle contestazioni mosse dall'attrice
relativamente ai contratti di leasing.
pagina 4 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in relazione a tre contratti di leasing e, comunque, per ottenere la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate.
Gli attori in particolare esponevano:
- che la aveva stipulato nel 2017 con la convenuta tre contratti di locazione Parte_1
finanziaria aventi ad oggetto apparecchiature medicali;
- che i tre contratti erano nulli, nella parte in cui indicavano il Tasso Leasing in termini di mero
Tasso Annuo Nominale, anziché come Tasse Effettivo derivante dalla previsione di canoni da pagarsi con cadenza infrannuale;
- che, pertanto, il Tasso Leasing effettivo dei contratti era superiore a quello indicato;
- che, conseguentemente, doveva trovare applicazione il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB;
- che le fideiussioni prestate da e con riferimento ai tre contratti di leasing Pt_2 Parte_3
erano nulle, in quanto ricalcavano lo schema di fideiussione omnibus proposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, in quanto frutto di una intesa illecita anticoncorrenziale;
- che il Tribunale di Palermo, a seguito dell'eccezione in tal senso sollevata dalla convenuta
[...]
, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia, CP_1
essendo competente il Tribunale di Milano;
- che, pertanto, gli attori riassumevano il giudizio, evidenziando come, una volta esaminato il testo delle fideiussioni prodotte dalla controparte, le stesse contenevano le tre clausole di pagina 5 di 14 reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c. ritenute illecite dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra citato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni contrattuali e la natura specifica delle fideiussioni prestate dagli attori;
la convenuta proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna dell'utilizzatrice alla restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria, nonché la condanna solidale dei convenuto al pagamento dei canoni scaduti in data antecedente alla risoluzione dei contratti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e, adempiuto detto onere processuale, tratteneva la causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento, a differenza delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Indeterminatezza del Tasso Leasing.
Parte attrice ha, infatti, per pima cosa contestato come i contratti inter partes indicassero il Tasso
Leasing inteso come Tasso Annuo Nominale;
viceversa, in violazione di quanto disposto dall'art. 6
della Delibera CICR del 9.2.2000, non era stato indicato il Tasso Annuo Effettivo, ossia il tasso di interesse determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
A detta dell'attrice, quindi, tale violazione comporterebbe la nullità della pattuizione in punto tasso di interesse, con conseguente sua sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117 TUB.
La contestazione, nei termini sopra riassunti, non può trovare condivisione.
pagina 6 di 14 In primo luogo, infatti, deve osservarsi come errato sia il riferimento richiamato al fine di prospettare la necessaria indicazione del Tasso Leasing anche nella sua esplicitazione in termini di Tasso Annuo
Effettivo.
L' art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, in materia di trasparenza contrattuale, infatti, si riferisce
(nell'ambito di una normativa rivolta ex art. 1 tanto agli operatori bancari quanto agli altri intermediari finanziari, tra i quali, ai sensi dell'art. 106 TUB, le società di leasing) ai contratti stipulati nell'esercizio dell'attività bancaria, come desumibile dalla circostanza che si faccia esplicito riferimento ai contratti relativi alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, ossia ai soli contratti propriamente bancari.
Ne consegue che la disciplina in parola, a prescindere dalle conseguenze che ne deriverebbero in caso di sua violazione, non trova applicazione con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, in relazione ai quali, pertanto, nessuna disposizione impone l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo.
La scelta di circoscrivere l'ambito di operatività dell'art. 6 in esame ai soli contratti strettamente bancari di esercizio del credito si giustifica in considerazione del fatto che solo con essi si determina il pagamento degli interessi con finalità di corrispettivo della messa a disposizione di un capitale, con l'effetto che là dove tali pagamenti siano concordati con cadenza infrannuale, la quantificazione degli interessi dovuti viene determinata sulla base e quindi tenendo conto degli interessi in precedenza pagati con gli altri versamenti effettuati nell'anno; in tali casi, quindi, dovendosi rapportare il tasso di interessi su base annua, si spiega perché il Tasso Annuo Effettivo, ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione infrannuale, risulti maggiore rispetto al Tasso Annuo Nominale.
Non si tratta, peraltro, di un fenomeno anatocistico in violazione del dettato di cui all'art 1283 c.c., in quanto non si determina una produzione di interessi su interessi, ma più semplicemente la pattuita pagina 7 di 14 periodicità di liquidazione infrannuale comporta una leggera maggiore onerosità per il debitore, il quale deve corrispondere gli interessi già nel corso dell'anno, anziché ritardare tale esborso alla fine del periodo annuale.
Tale maggiore onerosità non si traduce in un corrispondente aumento di corrispettivo per il creditore,
ma comporta solo un vantaggio/svantaggio dal punto di vista dell'organizzazione finanziaria delle parti del rapporto negoziale, senza incidere sull'equilibrio sinallagmatico del singolo contratto esaminato.
Nel contratto di leasing l'utilizzatore non si obbliga a restituire un capitale, mediante il pagamento di rate composte da capitale e interessi, ma si obbliga a pagare dei canoni, nei quali sono inglobati gli interessi, che non hanno autonoma evidenza contrattuale (così Cass. n. 14760/2008).
Il tasso leasing è stato previsto solo dalle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia; esso opera come tasso interno di attualizzazione, ossia, secondo la definizione della Banca d'Italia, come tasso rivolto a rendere eguale il costo del bene agli esborsi a titolo di canone e di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore; se così è, l'eventuale maggiore onere per l'utilizzatore discendente dalla previsione di una periodicità infrannuale del canone non si risolve in un incremento del corrispettivo per il concedente, ma rimane relegato a un mero costo finanziario per il debitore adempiente, costo che incide esclusivamente sul piano propriamente finanziario, senza influire sul sinallagma contrattuale.
Inoltre, in difetto di alcuna normativa in materia di trasparenza che imponga l'indicazione del tasso leasing in termini di T.A.N., piuttosto che di T.A.E., entrambe le opzioni possano indifferentemente essere adottate, fermo restando che, una volta che il canone, in tali contratti sempre quantificato, sia coerente con una delle due differenti sue possibili esplicitazioni, sarà possibile a ritroso accertare se il dato contrattuale riportato sia stato espresso in termini di T.A.N. o di T.A.E.
pagina 8 di 14 Nel caso di specie parte attrice si è limitata a dolersi della mancata indicazione del T.A.E.,
riconoscendo la presenza nel contratto del tasso leasing effettivo e quindi la violazione di un canone di trasparenza contrattuale in realtà non sussiste, alla luce di quanto sopra argomentato.
Nullità delle fideiussioni.
In secondo luogo parte attrice ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al pagina 9 di 14 suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_2 Parte_3
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al
2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte pagina 10 di 14 costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte attrice pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod. Consumo.
A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra i garanti e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che e sono gli unici Pt_2 Parte_3
due soci della (e il primo anche amministratore unico della stessa). Parte_1
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa
C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società
commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Domanda riconvenzionale.
La convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha riproposto le domande riconvenzionali già
tempestivamente dedotte nel giudizio inizialmente instaurato avanti il Tribunale di Palermo, chiedendo pagina 11 di 14 la condanna della utilizzatrice all'immediata restituzione dei macchinari oggetto dei tre contratti di leasing, sul presupposto della loro già maturata risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni, nonché la condanna solidale degli attori al pagamento dei canoni scaduti e non pagati antecedenti alla risoluzione contrattuale.
La difesa attorea non ha preso posizione alcuna rispetto a tali domande riconvenzionali, non contestando il dedotto inadempimento contrattuale, l'ammontare dei canoni non pagati e la avvenuta risoluzione di diritto dei contratti.
Sennonché va osservato come allo stato il credito relativo ai canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione dei contratti non possa considerarsi liquido ed esigibile, dipendendo la sua esistenza e il suo ammontare dall'entità del controcredito vantato dall'utilizzatrice a titolo di prezzo ricavato dalla vendita dei beni a terzi, secondo la compensazione delle contrapposte voci di credito imposta dalla
Legge 124/2017.
L'utilizzatrice, viceversa, va condannata all'immediata restituzione dei beni oggetto dei tre contratti di locazione finanziaria oggetto di risoluzione e, precisamente:
- Contratto n. 1102368
attrezzatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del 28/04/2017
della società fornitrice CP_3 Controparte_3
- Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
- Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del 04/08/2017
pagina 12 di 14 della società fornitrice New Tech Sp.A.
Conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 10.868,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.350,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da da e da nei Parte_1 Pt_2 Parte_3
confronti di Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna a consegnare immediatamente ad i beni oggetto dei tre Parte_1 Controparte_1
contratti di locazione finanziaria oggetto di risoluzione e, precisamente:
Contratto n. 1102368
attrezzatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 109171174 del
28/04/2017 della società fornitrice Controparte_3
Contratto n. 1107423
Tomografo a coerenza ottica Widefield Enface Optovue modello AngioVue matricola 31650 +
stampante laser;
Contratto n. 1110405
Apparecchiatura elettromedicale indicata nella fattura di acquisti dei beni n. 1450/V3 del
04/08/2017 della società fornitrice New Tech Sp.A.;
pagina 13 di 14 - condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 10.868,00, oltre c.p.a. di cui euro 1.350,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Antonio Stefani
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