Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.3000 /2024 CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3000/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del
17.12.2014, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti SPADA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e BELLINZONA FABIO con domicilio eletto in Pavia, Via A. Volta n. 29
RICORRENTE
E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“che l'Ill.mo Tribunale di Pavia, pronunci la separazione personale tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , alle seguenti Controparte_1
pagina 1 di 3
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza nel luogo che riterrà più opportuno;
2. Condannare la IG.ra al pagamento delle spese e delle competenze legali del Controparte_1
presente procedimento in virtù del fatto che ella, essendoci resa irreperibile ed avendo abbandonato la casa coniugale, ha reso necessaria per il IG. la presente procedura giudiziale, Parte_1
precludendo la possibilità di un ricorso congiunto e, ancora prima, di un procedimento di negoziazione assistita.
**********
Il IG. , ut supra rappresentato, assistito e difeso, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE altresì al Tribunale di Pavia che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970
n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
Confermare che:
1. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
2. i coniugi hanno già definito ogni rapporto di natura economica tra loro intercorrente e, quindi, nulla hanno a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo, ragione o causa;
3. Condannare, inoltre, la IG.ra al pagamento delle spese e delle competenze Controparte_1
legali anche del presente procedimento di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONI
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi vista la volontà del marito e considerato quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 17.12.2024 in merito alla fine della relazione coniugale e alla separazione di fatto tra i coniugi sin dall'anno 2023, deve senza dubbio ritenersi che sia venuta meno l'affectio coniugalis e la possibilità di ristabilire la vita coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Giacché con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia così decide:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposati in Montù Parte_1 Controparte_1
Beccaria, in data 3.4.2014 (matrimonio trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Montù Beccaria al n. 2, parte II, serie C, anno 2014);
- manda all'ufficiale di stato civile del predetto comune per le annotazioni di rito;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3