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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9666/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9666/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 14 aprile 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in alla via Roma n. 168, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Spirito Parte_1
Loredana (c.f.: ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._1 in opposizione
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14, presso lo studio dell'Avv. Frasca Fulvio (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato
[...] in Sant'Anastasia alla Via Donizetti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marciano Raffaele
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce all'atto di intervento volontario depositato telematicamente in data 08/02/2024
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2911/2023, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 28/09/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del .
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso monitorio depositato telematicamente in data 22/09/2023, la ricorrente chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti del Controparte_1
per le somme di euro 34.073,04 per sorta capitale, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data della cessione sino al soddisfo effettivo e ad euro 7.680,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02.
A fondamento della propria pretesa creditoria, la predetta parte deduceva di essersi resa cessionaria, da Hera Comm S.p.A., in forza di contratto di cessione per notaio di Bologna del 25 settembre 2019, registrato a Bologna I° Ufficio Persona_1 delle Entrate il 26 settembre 2019, n. 15114, Serie 1/T, rep. n. 18.392, dei crediti da quest'ultima vantata nei confronti del predetto a titolo di Parte_2 corrispettivo per forniture di energie elettriche operate in c.d. regime di salvaguardia per gli anni 2019-2020 e di cui alle fatture richiamate nello stesso ricorso introduttivo.
In accoglimento della proposta domanda monitoria veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2911/2023, pubblicato in data 28/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g., avverso il quale, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, spiegava opposizione l'ingiunto , il quale, di converso, deduceva ed eccepiva: — Parte_1
l'intervenuto dissesto finanziario del Comune comparente e, dunque, la conseguente competenza a liquidare il credito da parte dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione; — la carenza di titolarità attiva della per la Controparte_1 mancata prova della esistenza del contratto di cessione e della sua notificazione al debitore ceduto;
— l'inefficacia del contratto di cessione per il mancato consenso espresso da parte della P.A. ceduta;
— l'inesistenza di un contratto scritto tra la società cedente e il , nonché di un valido impegno di spesa;
Parte_1
— il mancato invio delle fatture in forma elettronica al Comune ceduto;
—
l'inapplicabilità degli interessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e l'illegittimità degli applicati interessi moratori e anatocistici.
Tutto ciò premesso, il predetto Comune opponente concludeva chiedendo all'adito
Tribunale:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare che la vicenda de quo rientra tra quelle materie che richiedono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato, l'esperimento del procedimento di mediazione e, pertanto, sospendere il
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giudizio de quo al fine di invitare la parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ad introdurre la procedura conciliativa;
2) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dell'opposizione per non essere legittima e/o efficace la cessione del credito intervenuta tra la società opposta ed Hera Comm S.p.a. e, comunque, non dovute le somme richieste da Controparte_1
3) revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2911/2023, emesso nei confronti del in quanto del tutto illegittimo;
Pt_1 Parte_1
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
18/12/2023 si costituiva in giudizio la convenuta-opposta la Controparte_1 quale, di contro, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo, da un lato, l'irrilevanza dello stato di dissesto in cui si sarebbe venuto a trovare l'Ente Comunale opponente, che non comporterebbe il venir meno della propria legittimazione sostanziale e processuale nella presente azione di cognizione con riguardo al credito azionato in lite e, dall'altro lato, l'infondatezza delle difese di merito dallo stesso spiegato, soprattutto in punto di inesistenza di un valido contratto scritto tra la cedente ed esso Comune opponente ceduto e di un valido impegno di spesa, dato che i crediti ceduto afferirebbero a forniture di energie operate in c.d. regime di salvaguardia, ovvero in forza di un rapporto giuridico instaurato ex lege tra fornitore e beneficiario, il quale non abbisognerebbe né della forma scritta né del relativo impegno di spesa;
ancora nel merito, essa opposta contestava le difese sollevate dal opponente con riguardo al mancato invio Pt_1 delle fatture elettroniche, nonché sulla non debenza degli interessi ex D.Lgs.
231/2002, poichè sarebbero state depositate agli atti del monitorio le ricevute di consegna delle fatture e gli esiti della fatturazione elettronica e non avendo il opponente fornito prove del presunto pagamento e dell'estinzione delle Pt_1 proprie obbligazioni.
Tutto ciò premesso, essa opposta concludeva chiedendo:
“1) in via preliminare, atteso che l'opposizione non si fonda assolutamente su prova scritta, né è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2911/23, r.g.n. 8287/23;
2) in ogni caso, rigettare integralmente in rito, quantomeno nel merito, le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) solo in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condannare con sentenza il al pagamento di i) € Parte_1
34.073,04 per sorta capitale, ii) € 53,82 per spese notarili, iii) € 7.680,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della
Direttiva 2011/7, iv) € 286,00 per spese vive della procedura monitoria ed v) €
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1.300,00 per competenze legali della procedura monitoria, oltre spese generali, iva
e cpa;
vi) oltre agli interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data della cessione sino all'effettivo soddisfo;
o in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
4) condannare il al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze di lite della presente causa ex D.M. 147/22; spese generali, i.v.a. e
c.p.a., come per legge.
Con attribuzione in favore dell'avv. Fulvio Frasca.”
Con comparsa di intervento volontario del 08/02/2024, interveniva nel presente giudizio l' , il Controparte_2 quale, eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 248 T.U.E.L., sostanzialmente aderiva alle medesime difese di merito spiegate dall'Ente Comunale originario opponente.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte, rigettata la preliminare istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura prettamente documentale e, dunque, matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189
c.p.c. del 14 aprile 2025 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei relativi termini e a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281- quinquies, comma 1, c.p.c..
In via preliminare vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della avversa pretesa creditoria formulate dal opponente, Pt_1 per il proprio intervenuto dissesto finanziario e per la intervenuta nomina dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Va rilevato, infatti, che l'attivazione di un organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del dissestato, che continua ad essere l'ente debitore in quanto espressione istituzionalizzata dell'autonomia locale, e nei cui confronti non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma solo le azioni di esecuzione, per cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell'ente le sole azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo straordinario ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell'ente, né l'instaurazione di azioni di accertamento dei crediti (cfr. Corte cost., 16 giugno 1994 n. 242, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2001 n. 1191).
Tale principio di diritto è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 6692 del 10/03/2020, ha stabilito che “In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né alcuna Pt_1 sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del
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rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura.”.
La dichiarazione dello stato di dissesto, pertanto, alcuna conseguenza comporta per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.
Va, inoltre, rilevato che alla luce delle sentenze della Corte cost. nn. 149, 155 e 242 del
1994, l'art. 21, comma 3, D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993
n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis, tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, 22/01/2010, n.1097).
Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass., SS.UU.,
16059/2001; Cass. 16959/2016).
In particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 16059 del 2001 cit.) hanno da tempo chiarito che il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (cfr. Cass. 26 novembre 1999, n. 13234).
Conclusione, quest'ultima, che trova un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione — già esposta — che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass, SS.UU., 16059/2001 cit.).
Ciò precisato, nel merito l'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
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In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla convenuta opposta non è possibile evincersi la compiuta prova della piena efficacia ed opponibilità alla Pubblica Amministrazione ceduta dell'atto di cessione in forza del quale essa opposta si è proclamata titolare dei crediti dedotti e azionati in lite.
Giova premettere, senza pretesa di esaustività ricostruttiva alcuna, che la complessa tematica della cessione dei crediti vantati da privati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione (anche non statale) ha trovato sistemazione normativa in una pluralità di fonti speciali così schematizzabili:
– (a) artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
– (b) art. 9, all. E, L. 2248/1895, così come ridotto nella sua portata applicativa dal disposto di cui all'art. 70, comma 3, R.D. 2440/1993 (cfr., sul punto, Cass.
981/2002), applicabile ai soli contratti in corso di esecuzione, che prevede espressamente il previo consenso della P.A. ceduta alla cessione;
– (c) art. 26, comma 5, L. 11 febbraio 1994 n. 109 che ha esteso ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni della L. 52/1991, recante “disciplina della cessione dei crediti di impresa”, che disponeva, in particolare, all'art. 1, sotto la rubrica “Ambito di applicazione”, nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 156, che: “
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi della L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 25, comma 2, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa”;
– (d) art. 115, D.P.R.554/1999 (recante regolamento di attuazione della c.d. Legge
Lavori Pubblici, di cui alla su menzionata L. 109/1994), secondo cui “le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.”;
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
– (e) art. 117, D.Lgs. 163/2006, che ha previsto che “
1. Le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” (tale disposizione normativa è stata abrogata, ma integralmente sostituita senza sostanziali modificazioni dapprima dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, e poi dall'art. 120, comma 12,
D.Lgs. 36/2023).
Per quanto riguarda, poi, i rapporti reciproci sussistenti tra le su richiamate normative, occorre precisare che tanto la L. n. 109/1994, quanto il D.P.R. 554/1999
(recante regolarmente di attuazione della predetta legge) sono stati abrogati dal
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 256 (abrogazione, poi, ribadita dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), cosicché la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (anche non statali), non solo scaturenti da appalti di lavori pubblici, ma, in generale, da qualsiasi contratto “di servizi, forniture e lavori” di cui al codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), ha trovato definitiva sistemazione nel su menzionato art. 117, D.Lgs. cit. (così come poi sostituito, senza sostanziali modifiche, dai già citati art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, e art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023).
Dunque, in materia di cessione di crediti scaturenti da appalti pubblici, somministrazioni o forniture, solo qualora non sussistano i presupposti di applicabilità del menzionato articolo 117, D.Lgs. cit. (come, ad esempio, quando la cessione avvenga nei confronti di soggetto che non sia una banca o un intermediario finanziario professionale), troverà applicazione — non già la disciplina generale del codice civile in materia di cessione di crediti, bensì — quella speciale di cui al suddetto art. 9, L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (in tal senso, si cfr. Cassazione civile, sez. I, 24/09/2007, n.19571); di contro, la generale normativa codicistica in materia di cessione del credito troverà applicazione, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, solo qualora il credito scaturisca da rapporti o contratti diversi rispetto a quelli oggetto della normativa speciale innanzi richiamata.
Ciò chiarito, nella specie, trovando il credito ceduto causa in un (soltanto dedotto) contratto di somministrazione di energia, ed essendosi la cessione realizzata nell'ambito di una operazione di factoring che ha visto la cessionaria — odierna n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
convenuta-opposta — agire quale intermediario finanziario professionale (come documentalmente emerso in atti e come del tutto incontestato tra le parti, essendo stata, peraltro, espressamente richiamata nel contratto di cessione in atti la disciplina prevista in materia dalla L. 52/1991), l'alternativa interpretativa risiede unicamente nel verificare l'applicabilità, alla fattispecie concreta qui venuta in esame, della disciplina prevista dagli artt. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 9, all. E, L.
2248/1895, oppure di quella dettata dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile al caso di specie) e, dunque, nel verificare, rispettivamente, se per l'efficacia della cessione occorreva necessariamente l'adesione espressa della P.A. ceduta, ovvero se era sufficiente che l'Amministrazione ceduta non ne manifestasse rifiuto entro il termine di 45 giorni dalla notifica;
di contro, giammai potrebbe trovare applicazione, nella specie, la generale normativa prevista dall'art. 1260 c.c. in materia di cessione del credito.
Tuttavia, nel caso di specie, appurata, in ogni caso, la necessità, ai fini della stessa efficacia della cessione, della notificazione all'Amministrazione ceduta, la questione della necessità o meno dell'adesione di quest'ultima alla cessione, oppure della sufficienza della mera non opposizione della stessa, si rivela persino del tutto irrilevante dato che, nella specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla opposta, è radicalmente mancata la compiuta prova della ritualità della notificazione della cessione in discorso.
In particolare, l'attrice ha dedotto che la propria pretesa creditoria principale nei confronti dell'Ente convenuto troverebbe fondamento nell'atto di cessione del
25/09/2019, redatto in forma di scrittura privata autenticata, registrato a Bologna I°
Ufficio delle Entrate il 26 settembre 2019, n. 15114, Serie 1/T, rep. n. 18.392, concluso tra Hera COMM s.r.l. e Controparte_1
Orbene, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione della menzionata cessione nei confronti del Comune opponente, essa opposta risulta aver prodotto in atti una ricevuta di avvenuta consegna di una PEC datata 17/10/2019 all'indirizzo PEC
“ antantimo.na.it”, alla quale, tuttavia, non risulta essere acclusa Email_1 Pt_1 alcuna relata di notificazione.
In merito, giova osservare come “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.” (cfr. in tal senso Cass., Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593).
Ora, considerato che alla notificazione in esame devono certamente considerarsi applicabili le medesime regole previste in materia di “notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale” di cui alla L. 53/1994 e alla L. 890/1982 (dovendo tali notificazioni eseguirsi “nelle forme di legge”, così come anche osservato da Cass.
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
5493/2013), non vi sono dubbi che la relata (che doveva accompagnare la relativa notificazione) è elemento indispensabile al fine della stessa riconducibilità dell'atto compiuto nel genus delle notificazioni, onde la sua radicale mancanza non consente di ritenere perfezionata la relativa fattispecie notificatoria.
Non appare, peraltro, neppure superfluo evidenziare come tra i molteplici contenuti obbligatori della relazione di notificazione prevista dall'art. 3-bis, comma 5, L.
53/1994 sono annoverati anche “e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
”; ora, nella specie, non essendo stata la predetta notificazione accompagnata dalla menzionata relazione di notificazione (in realtà mai redatta), manca altresì qualsivoglia attestazione che certifichi che l'indirizzo PEC presso il quale essa è stata indirizzata equivalga ad un valido domicilio digitale dell'Ente Comunale ceduto, per essere stato estratto da un valido pubblico elenco previsto per legge (dovendosi eseguire la notificazione con modalità telematica, a pena di nullità, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 3-bis, comma 1, e 11 L. 53/1994).
Peraltro, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, risulta aver appunto contestato la “carenza di titolarità attiva da parte di per mancata prova Controparte_1 dell'esistenza del contratto di cessione e della sua notifica” (cfr. pagg. 6 e ss. dell'atto di opposizione), sicché la circostanza in esame neppure potrebbe dirsi processualmente acquisita per effetto dell'operatività del c.d. principio di non contestazione.
In secondo luogo, appare anche utile osservare che quand'anche volessero superarsi le (invero assorbenti) considerazioni che precedono in punto di compiuta prova della piena efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti della P.A. opponente, nella specie la domanda attorea si è rivelata infondata anche per carenza di prova dei titoli negoziali, e dei corrispondenti impegni di spesa, posti a base dei plurimi crediti azionati.
In merito giova premettere che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha storicamente sempre affermato sul punto che “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"” (cfr. in tal senso
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001); e, ancora, “Quando per un contratto è richiesta la
Forma scritta ad substantiam, cioè la Forma ha funzione costitutiva, ed il contratto stesso è invocato come fonte di diritti ed obbligazioni fra i contraenti e non come semplice fatto storico influente sulla controversia, la prova della esistenza e del suo contenuto non può essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, non essendo consentite nè la prova testimoniale, nè quella presuntiva, nè la stessa confessione della parte.” (cfr. Cass.
3395/1969).
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
Ora, nella specie, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340;
Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass.,
19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge
(cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica
Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi amministrativi;
controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità
n. r.g.a.c. Pag. 10 di 15 Numero_1 N. 9666/2023 R.G.A.C.
della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/2000
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”. Di talché
l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, in questi casi, Parte_3 che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Ciò precisato, nella specie, non solo parte attrice, sul piano meramente deduttivo, non risulta aver in alcun modo univocamente ricollegato i precisi crediti cumulativamente enunciati in citazione ai precisi e necessari titoli negoziali giustificativi, ma — anche sul piano strettamente probatorio — non risulta aver prodotto in atti tali necessari titoli contrattuali corredati dalle necessarie delibere di impegno di spesa da parte dell'Ente locale convenuto.
Del resto, costituisce onere tutt'altro che irragionevole per il privato che pretenda il pagamento di obbligazioni ex contractu assunte da una P.A. quello di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale avente la necessaria forma scritta ad substantiam e della copertura finanziaria di spesa nel relativo bilancio dell'Ente (che costituiscono gli elementi minimi essenziali e necessari per contrattare con la P.A.). Anzi, la normativa in esame prevede anche che qualora tale copertura finanziaria manchi, il privato contraente rimane tutt'altro che privo di tutela, potendo far valere l'obbligazione nei confronti del pubblico funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura in spregio alle richiamate regole dell'agire pubblico.
Si rammenti, infatti, che l'immedesimazione organica tra e persona fisica che lo Pt_2 rappresenta è recisa dalla manifesta illiceità della condotta di quest'ultimo, che non può porre in capo all'Ente rappresentato obbligazioni assunte in totale spregio delle regole dettate in tema di contabilità pubblica.
Mette conto ancora osservare sul punto che quand'anche si volesse ritenere che le obbligazioni dedotte in lite siano sorta ex lege (quale corrispettivo di prestazioni eseguite nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia, la cui circostanza, peraltro, è
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
stato oggetto di mera e indimostrata affermazione unilaterale di parte, non avendo la opposta fornito compiuta dimostrazione dell'effettiva attivazione del regime de quo nei confronti dell'ente comunale opponente e circa l'esistenza dei presupposti di legge per la sua operatività nella fattispecie concreta), si è pur sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché
(occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
Rispetto a detto ultimo aspetto, inoltre, occorre rammentare che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. 33768/2019). Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Va anche precisato che, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni. Come già osservato, infatti, trattasi di atto pubblico rispondente all'esigenza di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività pubblica e, dunque, a valori fondamentali di carattere costituzionale che non possono in alcun modo essere elisi. Se, dunque, è questa la ratio sottesa, ne deriva, quale conseguenza, che perché possa emanarsi una pronuncia di condanna si deve essere certi dell'esistenza dell'impegno contabile. Diversamente ragionando, infatti, potrebbe sussistere il concreto rischio che attraverso una sentenza di condanna si possa giungere, per via giurisdizionale, a porre in capo all'Ente locale spese che mai risultano aver rispettato la imperativa procedura contabile prevista per legge.
Né la prova può dirsi raggiunta dalla non contestazione o dal parziale pagamento.
Per quanto riguarda la non contestazione, proprio in virtù di tutto quanto esposto in relazione alla ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L., essa non può trovare applicazione nella specie, poiché la necessaria prova per iscritto e del contratto e n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Quanto al parziale pagamento, esso non è invocabile quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici.
Ciò posto, va precisato che l'erogazione delle prestazioni in regime di salvaguardia, sebbene possa giustificare una deroga alle norme che impongono il requisito della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione, di certo non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali;
norme
— come innanzi già ampiamente precisato — di portata certamente imperativa e che non trovano eccezione alcuna — né legale, né per via interpretativa — nel caso di specie (come di recente chiarito anche dalla Corte d'Appello di Napoli, in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ove, nel ribadire l'inderogabilità della normativa in discorso, il Collegio investito del gravame sul punto espressamente argomentava: “Parimenti non assume rilievo ai fini della decisione la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia. Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili
e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza della domanda di pagamento, come in maniera corretta e CP_1 condivisibile statuito dal Tribunale.” — cfr. Corte Appello Napoli, sentenza, 30/10/2024,
n. 4361 — ).
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Si rammenti, inoltre, che l'art. 1262 c.c. prevede espressamente che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, nel caso di crediti nascenti da contratti stipulati con una Pubblica Amministrazione
e, come nella specie, con un Ente Locale, in forza dei disposti normativi e dei principi costituzionali innanzi illustrati, il contratto avente la necessaria forma scritta ad substantiam e la relativa delibera di impegno di spesa costituiscono certamente
“documenti probatori” del credito ceduto, la cui mancanza non può di certo giovare al cessionario che agisca giudizialmente per farlo valere. Del resto, si ingenererebbe una inammissibile e ingiustificata disparità di trattamento (oltre che un facile aggiramento delle norme imperative innanzi illustrate) se si consentisse al cessionario di giovare di un regime probatorio semplificato e meno stringente rispetto a quello ordinariamente preteso dal cedente di un tal tipo di crediti.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale. Trattasi, infatti, di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
In virtù di tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e, dunque, la domanda creditoria azionata dalla parte opposta integralmente rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte opposta e cristallizzata nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice-opponente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta).
Sussistono, invece, i presupposti per pervenirsi alla integrale compensazione delle spese di lite tra l'opposta e l'interventore volontario Organismo Straordinario di
Liquidazione del , sia per l'estrema esiguità dell'attività Parte_1 processuale da quest'ultimo svolta, sia per la sostanziale irrilevanza delle questioni e difese da esso poste, del tutto assorbite nei motivi che precedono.
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9666/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2911/2023, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 28/09/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g.”, pendente tra
[...]
— attore-opponente — e convenuta- Parte_1 Controparte_1 opposta — , nonché Controparte_2
— interventore volontario — ogni contraria istanza
[...] disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando la domanda creditoria azionata da parte opposta, per le ragioni esposte in motivazione;
2. condanna parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite relative al presente giudizio tra la opposta e l'interventore volontario Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Aversa, 07/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9666/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 14 aprile 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in alla via Roma n. 168, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Spirito Parte_1
Loredana (c.f.: ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._1 in opposizione
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14, presso lo studio dell'Avv. Frasca Fulvio (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato
[...] in Sant'Anastasia alla Via Donizetti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marciano Raffaele
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce all'atto di intervento volontario depositato telematicamente in data 08/02/2024
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2911/2023, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 28/09/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del .
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso monitorio depositato telematicamente in data 22/09/2023, la ricorrente chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti del Controparte_1
per le somme di euro 34.073,04 per sorta capitale, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data della cessione sino al soddisfo effettivo e ad euro 7.680,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02.
A fondamento della propria pretesa creditoria, la predetta parte deduceva di essersi resa cessionaria, da Hera Comm S.p.A., in forza di contratto di cessione per notaio di Bologna del 25 settembre 2019, registrato a Bologna I° Ufficio Persona_1 delle Entrate il 26 settembre 2019, n. 15114, Serie 1/T, rep. n. 18.392, dei crediti da quest'ultima vantata nei confronti del predetto a titolo di Parte_2 corrispettivo per forniture di energie elettriche operate in c.d. regime di salvaguardia per gli anni 2019-2020 e di cui alle fatture richiamate nello stesso ricorso introduttivo.
In accoglimento della proposta domanda monitoria veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2911/2023, pubblicato in data 28/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g., avverso il quale, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, spiegava opposizione l'ingiunto , il quale, di converso, deduceva ed eccepiva: — Parte_1
l'intervenuto dissesto finanziario del Comune comparente e, dunque, la conseguente competenza a liquidare il credito da parte dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione; — la carenza di titolarità attiva della per la Controparte_1 mancata prova della esistenza del contratto di cessione e della sua notificazione al debitore ceduto;
— l'inefficacia del contratto di cessione per il mancato consenso espresso da parte della P.A. ceduta;
— l'inesistenza di un contratto scritto tra la società cedente e il , nonché di un valido impegno di spesa;
Parte_1
— il mancato invio delle fatture in forma elettronica al Comune ceduto;
—
l'inapplicabilità degli interessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e l'illegittimità degli applicati interessi moratori e anatocistici.
Tutto ciò premesso, il predetto Comune opponente concludeva chiedendo all'adito
Tribunale:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare che la vicenda de quo rientra tra quelle materie che richiedono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato, l'esperimento del procedimento di mediazione e, pertanto, sospendere il
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giudizio de quo al fine di invitare la parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ad introdurre la procedura conciliativa;
2) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dell'opposizione per non essere legittima e/o efficace la cessione del credito intervenuta tra la società opposta ed Hera Comm S.p.a. e, comunque, non dovute le somme richieste da Controparte_1
3) revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2911/2023, emesso nei confronti del in quanto del tutto illegittimo;
Pt_1 Parte_1
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
18/12/2023 si costituiva in giudizio la convenuta-opposta la Controparte_1 quale, di contro, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo, da un lato, l'irrilevanza dello stato di dissesto in cui si sarebbe venuto a trovare l'Ente Comunale opponente, che non comporterebbe il venir meno della propria legittimazione sostanziale e processuale nella presente azione di cognizione con riguardo al credito azionato in lite e, dall'altro lato, l'infondatezza delle difese di merito dallo stesso spiegato, soprattutto in punto di inesistenza di un valido contratto scritto tra la cedente ed esso Comune opponente ceduto e di un valido impegno di spesa, dato che i crediti ceduto afferirebbero a forniture di energie operate in c.d. regime di salvaguardia, ovvero in forza di un rapporto giuridico instaurato ex lege tra fornitore e beneficiario, il quale non abbisognerebbe né della forma scritta né del relativo impegno di spesa;
ancora nel merito, essa opposta contestava le difese sollevate dal opponente con riguardo al mancato invio Pt_1 delle fatture elettroniche, nonché sulla non debenza degli interessi ex D.Lgs.
231/2002, poichè sarebbero state depositate agli atti del monitorio le ricevute di consegna delle fatture e gli esiti della fatturazione elettronica e non avendo il opponente fornito prove del presunto pagamento e dell'estinzione delle Pt_1 proprie obbligazioni.
Tutto ciò premesso, essa opposta concludeva chiedendo:
“1) in via preliminare, atteso che l'opposizione non si fonda assolutamente su prova scritta, né è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2911/23, r.g.n. 8287/23;
2) in ogni caso, rigettare integralmente in rito, quantomeno nel merito, le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) solo in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condannare con sentenza il al pagamento di i) € Parte_1
34.073,04 per sorta capitale, ii) € 53,82 per spese notarili, iii) € 7.680,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della
Direttiva 2011/7, iv) € 286,00 per spese vive della procedura monitoria ed v) €
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
1.300,00 per competenze legali della procedura monitoria, oltre spese generali, iva
e cpa;
vi) oltre agli interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data della cessione sino all'effettivo soddisfo;
o in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
4) condannare il al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze di lite della presente causa ex D.M. 147/22; spese generali, i.v.a. e
c.p.a., come per legge.
Con attribuzione in favore dell'avv. Fulvio Frasca.”
Con comparsa di intervento volontario del 08/02/2024, interveniva nel presente giudizio l' , il Controparte_2 quale, eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 248 T.U.E.L., sostanzialmente aderiva alle medesime difese di merito spiegate dall'Ente Comunale originario opponente.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte, rigettata la preliminare istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura prettamente documentale e, dunque, matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189
c.p.c. del 14 aprile 2025 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei relativi termini e a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281- quinquies, comma 1, c.p.c..
In via preliminare vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della avversa pretesa creditoria formulate dal opponente, Pt_1 per il proprio intervenuto dissesto finanziario e per la intervenuta nomina dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Va rilevato, infatti, che l'attivazione di un organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del dissestato, che continua ad essere l'ente debitore in quanto espressione istituzionalizzata dell'autonomia locale, e nei cui confronti non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma solo le azioni di esecuzione, per cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell'ente le sole azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo straordinario ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell'ente, né l'instaurazione di azioni di accertamento dei crediti (cfr. Corte cost., 16 giugno 1994 n. 242, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2001 n. 1191).
Tale principio di diritto è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 6692 del 10/03/2020, ha stabilito che “In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né alcuna Pt_1 sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura.”.
La dichiarazione dello stato di dissesto, pertanto, alcuna conseguenza comporta per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.
Va, inoltre, rilevato che alla luce delle sentenze della Corte cost. nn. 149, 155 e 242 del
1994, l'art. 21, comma 3, D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993
n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis, tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, 22/01/2010, n.1097).
Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass., SS.UU.,
16059/2001; Cass. 16959/2016).
In particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 16059 del 2001 cit.) hanno da tempo chiarito che il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (cfr. Cass. 26 novembre 1999, n. 13234).
Conclusione, quest'ultima, che trova un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione — già esposta — che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass, SS.UU., 16059/2001 cit.).
Ciò precisato, nel merito l'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla convenuta opposta non è possibile evincersi la compiuta prova della piena efficacia ed opponibilità alla Pubblica Amministrazione ceduta dell'atto di cessione in forza del quale essa opposta si è proclamata titolare dei crediti dedotti e azionati in lite.
Giova premettere, senza pretesa di esaustività ricostruttiva alcuna, che la complessa tematica della cessione dei crediti vantati da privati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione (anche non statale) ha trovato sistemazione normativa in una pluralità di fonti speciali così schematizzabili:
– (a) artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
– (b) art. 9, all. E, L. 2248/1895, così come ridotto nella sua portata applicativa dal disposto di cui all'art. 70, comma 3, R.D. 2440/1993 (cfr., sul punto, Cass.
981/2002), applicabile ai soli contratti in corso di esecuzione, che prevede espressamente il previo consenso della P.A. ceduta alla cessione;
– (c) art. 26, comma 5, L. 11 febbraio 1994 n. 109 che ha esteso ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni della L. 52/1991, recante “disciplina della cessione dei crediti di impresa”, che disponeva, in particolare, all'art. 1, sotto la rubrica “Ambito di applicazione”, nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 156, che: “
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi della L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 25, comma 2, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa”;
– (d) art. 115, D.P.R.554/1999 (recante regolamento di attuazione della c.d. Legge
Lavori Pubblici, di cui alla su menzionata L. 109/1994), secondo cui “le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.”;
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
– (e) art. 117, D.Lgs. 163/2006, che ha previsto che “
1. Le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” (tale disposizione normativa è stata abrogata, ma integralmente sostituita senza sostanziali modificazioni dapprima dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, e poi dall'art. 120, comma 12,
D.Lgs. 36/2023).
Per quanto riguarda, poi, i rapporti reciproci sussistenti tra le su richiamate normative, occorre precisare che tanto la L. n. 109/1994, quanto il D.P.R. 554/1999
(recante regolarmente di attuazione della predetta legge) sono stati abrogati dal
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 256 (abrogazione, poi, ribadita dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), cosicché la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (anche non statali), non solo scaturenti da appalti di lavori pubblici, ma, in generale, da qualsiasi contratto “di servizi, forniture e lavori” di cui al codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), ha trovato definitiva sistemazione nel su menzionato art. 117, D.Lgs. cit. (così come poi sostituito, senza sostanziali modifiche, dai già citati art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, e art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023).
Dunque, in materia di cessione di crediti scaturenti da appalti pubblici, somministrazioni o forniture, solo qualora non sussistano i presupposti di applicabilità del menzionato articolo 117, D.Lgs. cit. (come, ad esempio, quando la cessione avvenga nei confronti di soggetto che non sia una banca o un intermediario finanziario professionale), troverà applicazione — non già la disciplina generale del codice civile in materia di cessione di crediti, bensì — quella speciale di cui al suddetto art. 9, L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (in tal senso, si cfr. Cassazione civile, sez. I, 24/09/2007, n.19571); di contro, la generale normativa codicistica in materia di cessione del credito troverà applicazione, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, solo qualora il credito scaturisca da rapporti o contratti diversi rispetto a quelli oggetto della normativa speciale innanzi richiamata.
Ciò chiarito, nella specie, trovando il credito ceduto causa in un (soltanto dedotto) contratto di somministrazione di energia, ed essendosi la cessione realizzata nell'ambito di una operazione di factoring che ha visto la cessionaria — odierna n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
convenuta-opposta — agire quale intermediario finanziario professionale (come documentalmente emerso in atti e come del tutto incontestato tra le parti, essendo stata, peraltro, espressamente richiamata nel contratto di cessione in atti la disciplina prevista in materia dalla L. 52/1991), l'alternativa interpretativa risiede unicamente nel verificare l'applicabilità, alla fattispecie concreta qui venuta in esame, della disciplina prevista dagli artt. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 9, all. E, L.
2248/1895, oppure di quella dettata dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile al caso di specie) e, dunque, nel verificare, rispettivamente, se per l'efficacia della cessione occorreva necessariamente l'adesione espressa della P.A. ceduta, ovvero se era sufficiente che l'Amministrazione ceduta non ne manifestasse rifiuto entro il termine di 45 giorni dalla notifica;
di contro, giammai potrebbe trovare applicazione, nella specie, la generale normativa prevista dall'art. 1260 c.c. in materia di cessione del credito.
Tuttavia, nel caso di specie, appurata, in ogni caso, la necessità, ai fini della stessa efficacia della cessione, della notificazione all'Amministrazione ceduta, la questione della necessità o meno dell'adesione di quest'ultima alla cessione, oppure della sufficienza della mera non opposizione della stessa, si rivela persino del tutto irrilevante dato che, nella specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla opposta, è radicalmente mancata la compiuta prova della ritualità della notificazione della cessione in discorso.
In particolare, l'attrice ha dedotto che la propria pretesa creditoria principale nei confronti dell'Ente convenuto troverebbe fondamento nell'atto di cessione del
25/09/2019, redatto in forma di scrittura privata autenticata, registrato a Bologna I°
Ufficio delle Entrate il 26 settembre 2019, n. 15114, Serie 1/T, rep. n. 18.392, concluso tra Hera COMM s.r.l. e Controparte_1
Orbene, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione della menzionata cessione nei confronti del Comune opponente, essa opposta risulta aver prodotto in atti una ricevuta di avvenuta consegna di una PEC datata 17/10/2019 all'indirizzo PEC
“ antantimo.na.it”, alla quale, tuttavia, non risulta essere acclusa Email_1 Pt_1 alcuna relata di notificazione.
In merito, giova osservare come “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.” (cfr. in tal senso Cass., Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593).
Ora, considerato che alla notificazione in esame devono certamente considerarsi applicabili le medesime regole previste in materia di “notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale” di cui alla L. 53/1994 e alla L. 890/1982 (dovendo tali notificazioni eseguirsi “nelle forme di legge”, così come anche osservato da Cass.
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
5493/2013), non vi sono dubbi che la relata (che doveva accompagnare la relativa notificazione) è elemento indispensabile al fine della stessa riconducibilità dell'atto compiuto nel genus delle notificazioni, onde la sua radicale mancanza non consente di ritenere perfezionata la relativa fattispecie notificatoria.
Non appare, peraltro, neppure superfluo evidenziare come tra i molteplici contenuti obbligatori della relazione di notificazione prevista dall'art. 3-bis, comma 5, L.
53/1994 sono annoverati anche “e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
”; ora, nella specie, non essendo stata la predetta notificazione accompagnata dalla menzionata relazione di notificazione (in realtà mai redatta), manca altresì qualsivoglia attestazione che certifichi che l'indirizzo PEC presso il quale essa è stata indirizzata equivalga ad un valido domicilio digitale dell'Ente Comunale ceduto, per essere stato estratto da un valido pubblico elenco previsto per legge (dovendosi eseguire la notificazione con modalità telematica, a pena di nullità, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 3-bis, comma 1, e 11 L. 53/1994).
Peraltro, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, risulta aver appunto contestato la “carenza di titolarità attiva da parte di per mancata prova Controparte_1 dell'esistenza del contratto di cessione e della sua notifica” (cfr. pagg. 6 e ss. dell'atto di opposizione), sicché la circostanza in esame neppure potrebbe dirsi processualmente acquisita per effetto dell'operatività del c.d. principio di non contestazione.
In secondo luogo, appare anche utile osservare che quand'anche volessero superarsi le (invero assorbenti) considerazioni che precedono in punto di compiuta prova della piena efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti della P.A. opponente, nella specie la domanda attorea si è rivelata infondata anche per carenza di prova dei titoli negoziali, e dei corrispondenti impegni di spesa, posti a base dei plurimi crediti azionati.
In merito giova premettere che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha storicamente sempre affermato sul punto che “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"” (cfr. in tal senso
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001); e, ancora, “Quando per un contratto è richiesta la
Forma scritta ad substantiam, cioè la Forma ha funzione costitutiva, ed il contratto stesso è invocato come fonte di diritti ed obbligazioni fra i contraenti e non come semplice fatto storico influente sulla controversia, la prova della esistenza e del suo contenuto non può essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, non essendo consentite nè la prova testimoniale, nè quella presuntiva, nè la stessa confessione della parte.” (cfr. Cass.
3395/1969).
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Ora, nella specie, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340;
Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass.,
19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge
(cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica
Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi amministrativi;
controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità
n. r.g.a.c. Pag. 10 di 15 Numero_1 N. 9666/2023 R.G.A.C.
della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/2000
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”. Di talché
l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, in questi casi, Parte_3 che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Ciò precisato, nella specie, non solo parte attrice, sul piano meramente deduttivo, non risulta aver in alcun modo univocamente ricollegato i precisi crediti cumulativamente enunciati in citazione ai precisi e necessari titoli negoziali giustificativi, ma — anche sul piano strettamente probatorio — non risulta aver prodotto in atti tali necessari titoli contrattuali corredati dalle necessarie delibere di impegno di spesa da parte dell'Ente locale convenuto.
Del resto, costituisce onere tutt'altro che irragionevole per il privato che pretenda il pagamento di obbligazioni ex contractu assunte da una P.A. quello di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale avente la necessaria forma scritta ad substantiam e della copertura finanziaria di spesa nel relativo bilancio dell'Ente (che costituiscono gli elementi minimi essenziali e necessari per contrattare con la P.A.). Anzi, la normativa in esame prevede anche che qualora tale copertura finanziaria manchi, il privato contraente rimane tutt'altro che privo di tutela, potendo far valere l'obbligazione nei confronti del pubblico funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura in spregio alle richiamate regole dell'agire pubblico.
Si rammenti, infatti, che l'immedesimazione organica tra e persona fisica che lo Pt_2 rappresenta è recisa dalla manifesta illiceità della condotta di quest'ultimo, che non può porre in capo all'Ente rappresentato obbligazioni assunte in totale spregio delle regole dettate in tema di contabilità pubblica.
Mette conto ancora osservare sul punto che quand'anche si volesse ritenere che le obbligazioni dedotte in lite siano sorta ex lege (quale corrispettivo di prestazioni eseguite nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia, la cui circostanza, peraltro, è
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stato oggetto di mera e indimostrata affermazione unilaterale di parte, non avendo la opposta fornito compiuta dimostrazione dell'effettiva attivazione del regime de quo nei confronti dell'ente comunale opponente e circa l'esistenza dei presupposti di legge per la sua operatività nella fattispecie concreta), si è pur sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché
(occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
Rispetto a detto ultimo aspetto, inoltre, occorre rammentare che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. 33768/2019). Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Va anche precisato che, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni. Come già osservato, infatti, trattasi di atto pubblico rispondente all'esigenza di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività pubblica e, dunque, a valori fondamentali di carattere costituzionale che non possono in alcun modo essere elisi. Se, dunque, è questa la ratio sottesa, ne deriva, quale conseguenza, che perché possa emanarsi una pronuncia di condanna si deve essere certi dell'esistenza dell'impegno contabile. Diversamente ragionando, infatti, potrebbe sussistere il concreto rischio che attraverso una sentenza di condanna si possa giungere, per via giurisdizionale, a porre in capo all'Ente locale spese che mai risultano aver rispettato la imperativa procedura contabile prevista per legge.
Né la prova può dirsi raggiunta dalla non contestazione o dal parziale pagamento.
Per quanto riguarda la non contestazione, proprio in virtù di tutto quanto esposto in relazione alla ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L., essa non può trovare applicazione nella specie, poiché la necessaria prova per iscritto e del contratto e n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Quanto al parziale pagamento, esso non è invocabile quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici.
Ciò posto, va precisato che l'erogazione delle prestazioni in regime di salvaguardia, sebbene possa giustificare una deroga alle norme che impongono il requisito della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione, di certo non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali;
norme
— come innanzi già ampiamente precisato — di portata certamente imperativa e che non trovano eccezione alcuna — né legale, né per via interpretativa — nel caso di specie (come di recente chiarito anche dalla Corte d'Appello di Napoli, in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ove, nel ribadire l'inderogabilità della normativa in discorso, il Collegio investito del gravame sul punto espressamente argomentava: “Parimenti non assume rilievo ai fini della decisione la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia. Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili
e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza della domanda di pagamento, come in maniera corretta e CP_1 condivisibile statuito dal Tribunale.” — cfr. Corte Appello Napoli, sentenza, 30/10/2024,
n. 4361 — ).
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
Si rammenti, inoltre, che l'art. 1262 c.c. prevede espressamente che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, nel caso di crediti nascenti da contratti stipulati con una Pubblica Amministrazione
e, come nella specie, con un Ente Locale, in forza dei disposti normativi e dei principi costituzionali innanzi illustrati, il contratto avente la necessaria forma scritta ad substantiam e la relativa delibera di impegno di spesa costituiscono certamente
“documenti probatori” del credito ceduto, la cui mancanza non può di certo giovare al cessionario che agisca giudizialmente per farlo valere. Del resto, si ingenererebbe una inammissibile e ingiustificata disparità di trattamento (oltre che un facile aggiramento delle norme imperative innanzi illustrate) se si consentisse al cessionario di giovare di un regime probatorio semplificato e meno stringente rispetto a quello ordinariamente preteso dal cedente di un tal tipo di crediti.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale. Trattasi, infatti, di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
In virtù di tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e, dunque, la domanda creditoria azionata dalla parte opposta integralmente rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte opposta e cristallizzata nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice-opponente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta).
Sussistono, invece, i presupposti per pervenirsi alla integrale compensazione delle spese di lite tra l'opposta e l'interventore volontario Organismo Straordinario di
Liquidazione del , sia per l'estrema esiguità dell'attività Parte_1 processuale da quest'ultimo svolta, sia per la sostanziale irrilevanza delle questioni e difese da esso poste, del tutto assorbite nei motivi che precedono.
n. 9666/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 9666/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9666/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2911/2023, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 28/09/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8287/2023 r.g.”, pendente tra
[...]
— attore-opponente — e convenuta- Parte_1 Controparte_1 opposta — , nonché Controparte_2
— interventore volontario — ogni contraria istanza
[...] disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando la domanda creditoria azionata da parte opposta, per le ragioni esposte in motivazione;
2. condanna parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite relative al presente giudizio tra la opposta e l'interventore volontario Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Aversa, 07/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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