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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.681+684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella nel giudizio di rinvio di cui alle cause riunite R.G. n. 681/2025 e R.G. n. 684/2025 promosse in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.. Parte_1 C.F._1
TA RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma, Viale delle Milizie,
76,
-ricorrente in riassunzione- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio di Aversa, via Pisacane, 1,
-resistente in riassunzione-
(C.F. – P. IVA Controparte_2
), P.IVA_2
-convenuta contumace-
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, co per : Parte_1
Accertato che non sussistevano, con riferimento a , i presupposti Parte_1 dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza in favore dei
Geometri nell'anno 2011, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della pretesa
1 creditoria fatta valere da con la cartella esattoriale n. n. Controparte_3
068 2015 00241170 76. Con vittoria di spese di lite. per : CP_1
In via pregiudiziale, disporre la riunione del giudizio ex artt. 392 ss. c.p.c. recante R.G. n.
684/2025 proposto da al presente giudizio più risalente recante R.G. n. CP_1
681/2025, procedimenti che saranno entrambi chiamati all'udienza del 28/10/2025 ;
Rigettare le domande proposte dal geom. in tale sede perché inammissibili ed Pt_1
infondate alla luce dei motivi sopra esposti.
Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. CP_1
06820150024117076000;
Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. Pt_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da
[...] CP_1
in forza della provvisoria esecutività della sentenza n.2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.498,84. nella causa R.G. n. 684/2025: per : CP_1
Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. CP_1
0682015002411707600, con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. Pt_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in
[...] CP_1
forza della provvisoria esecutività della sentenza n.2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.498,84.
2 per : Parte_1
Previa riunione dell'odierno giudizio a quello recante R.G. n. 681/2025, si chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso in riassunzione proposto dall'odierno convenuto ed il rigetto del ricorso avversario con il favore delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra Parte_1
proponeva, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione avverso la cartella esattoriale n.
06820150024117076000 notificata il 18/4/2015 da a mezzo Controparte_4 della quale gli si intimava il pagamento di € 8.983,13 per contributi soggettivi minimi, integrativi minimi, di maternità, interessi e sanzioni per gli anni 2011 e 2012.
A sostegno dell'opposizione allegava di essere lavoratore dipendente di Pt_1 [...] dall'8/3/1988 – società tenuta al versamento dei contributi previdenziali CP_5 all'INPS – e di svolgere per la stessa mansioni per le quali non sono previsti l'abilitazione alla libera professione, l'iscrizione al Collegio dei Geometri e l'utilizzo del timbro professionale.
Sostiene, inoltre, di non esercitare più la libera professione dalla fine del 2010 e di non aver percepito più alcun compenso per l'attività professionale di geometra dall'1/1/2011, avendo curato solamente, nel 2011 due pratiche relative a rettifiche di precedenti atti
Con sentenza n. 2653/2015 il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a . Pt_1
Con sentenza n. 1586 del 2018, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_2
confermava la pronuncia del Tribunale di Milano, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività CP_1 libero professionale, previsto da una norma primaria (l'art. 22 della l. 773/1982), non derogabile dalla regolamentazione secondaria della presupposto nella specie CP_1 insussistente, considerato che , privo di P.IVA, pur essendo iscritto all'albo, nel Pt_1 periodo controverso si era limitato a compiere pratiche relative a rettifiche di precedenti atti per le quali non ha percepito alcun compenso.
La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di CP_1
due motivi, al quale resisteva con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del
D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché
3 dell'art. 5 dello Statuto della e dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito CP_1 avrebbe errato nell'escludere il potere della di incidere sulla disciplina primaria CP_1
relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la infatti, nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano CP_1 un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l.
37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva, l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla a prescindere dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che il CP_1
professionista avesse lo status di lavoratore dipendente.
Quest'ultima con l'ordinanza n. 8626 del 1/4/2025 ha accolto il ricorso premettendo che
“questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione
INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano CP_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di
4 un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla geometri professionisti a Parte_2 Pt_2
nuove categorie di soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito
e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla
Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995
(Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).”
Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni
(da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
5.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in CP_1
motivazione).
Le critiche della ricorrente colgono nel segno anche sotto un distinto profilo, concernente il requisito della continuità dell'attività professionale svolta (pagina 5 della sentenza impugnata).
Sulla scorta dell'insussistenza di tale requisito, che le previsioni regolamentari hanno, invece, legittimamente superato, la Corte di merito ha disconosciuto l'obbligazione contributiva, evidenziando altresì che, per le due pratiche eseguite nel 2011 in rettifica di atti precedenti, il professionista non ha incassato alcun compenso.
Neppure il dato della mancata produzione di redditi, valorizzato anche nel controricorso, riveste rilievo dirimente, a fronte del pacifico compimento di atti tipici, riservati alla professione di geometra.
Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che «L'iscrizione alla Cassa richiede
5 che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito».
Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d'appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in una
“doppia conforme”, non era stato in alcun modo scalfito.
6.– Dai rilievi esposti discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.”.
I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Sia che la hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte Parte_1 CP_1
d'Appello con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., il primo depositato in data 27.6.2025 da iscritto al n. 681/2025 di R.G. e il secondo depositato in data 30.6.2025 da Pt_1 CP_1
e iscritto al n. 684/2025 di R.G..
Quanto a , lo stesso nel riassumere la causa e nel resistere all'avversa riassunzione, Pt_1
ha lamentato che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di
Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie.
In sostanza, la Corte di Cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle norme regolamentari interne della per l'iscrizione alla e per il sorgere dell'obbligo di versamento della CP_1 CP_1
contribuzione minima soggettiva e oggettiva.
Ciò premesso, ha ricostruito il quadro regolamentare di riferimento sostenendo Pt_1
che solo lo svolgimento della libera professione, sia pure solo in via occasionale, determina l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla laddove, per espressa CP_1
disposizione del regolamento della (delibera n. 123 del 2009), il mancato CP_1
svolgimento della professione o il suo svolgimento in regime di subordinazione escludono sia il diritto che l'obbligo di iscrizione alla CP_1
6 Sul piano fattuale, ha ribadito che in relazione alle pratiche del 2011,egli non ha percepito alcun compenso, trattandosi peraltro solo di semplici rettifiche grafiche resesi necessarie con riferimento ad un risalente incarico già concluso nell'anno 2001, ovvero si trattò di un'integrazione grafica consistente nell'aggiunta di due balconi in relazione alla scheda catastale di un immobile effettuata dal nell'anno 2001. Pt_1
In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente l'illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo CP_1
minimo e a titolo di contributo integrativo minimo.
Nella comparsa depositata in data 16.10.2025 nell'avverso procedimento di riassunzione
(R.G. n. 684/2025), ha chiesto, nel contempo, previa riunione delle due cause, di Pt_1
sospendere il giudizio di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite, che, con ordinanza n. 22069 del 2025 della IV sezione della Cassazione, sono state -da ultimo- investite della decisione in ordine all'ambito dei poteri di verifica istruttoria del giudice di merito in relazione al presupposto dell'effettivo esercizio della professione di geometra
(avuto riguardo alla previsione regolamentare che onera i professionisti dell'invio di un'autodichiarazione attestante il mancato esercizio e all'impossibilità in difetto di provare in giudizio l'insussistenza del presupposto dell'esercizio dell'attività professionale).
a sua volta, nel ricorrere in riassunzione e nel resistere alla riassunzione di CP_1 controparte, ha insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento proposta da , assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. nel Pt_1
giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
La Cassa ha chiesto, inoltre, di condannare a restituirle l'importo di complessivi Pt_1
€.5.498,84 allo stesso corrisposto a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad
€.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge)
7 L nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta CP_2 contumace anche nell'odierno giudizio di rinvio.
All'udienza del 28.10.2025, previa riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n. 8626 del 1/4/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale”, mentre non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale.
Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta Pt_1 insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa sono state, pertanto, già compiutamente vagliate dalla Cassazione e ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale.
I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno già valutato che “ per le due pratiche eseguite nel 2011 in rettifica di atti precedenti, il professionista non ha incassato alcun compenso. Neppure il dato della mancata produzione di redditi, valorizzato anche nel controricorso, riveste rilievo dirimente, a
8 fronte del pacifico compimento di atti tipici, riservati alla professione di geometra”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla CP_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n.
06820150024117076000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era Pt_1 iscritto all'Albo dei geometri, condizione sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa e, seppur in via saltuaria e gratuita, ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella.
Né può accogliersi l'istanza di sospensione avanzata dal , difettando i presupposti Pt_1 di cui all'art. 295 c.p.c., come pure quelli di cui all'art. 296 c.p.c..
Non si vede, peraltro, quale effetto e quale rilievo potrebbe mai spiegare, nel presente giudizio di rinvio, la pronuncia delle SS.UU. sulla questione di diritto alle stesse da ultimo rimessa con ordinanza n. 22069 del 2025, considerato che detta questione verte sul tema probatorio, qui non più in discussione, essendosi la Suprema Corte, nell'ordinanza rescindente, già espressa nel senso che le pur isolate e del tutto sporadiche pratiche di accatastamento poste in essere dal nelle annualità per cui è causa integrano Pt_1 esercizio effettivo dell'attività di geometra, confermativo dell'obbligatorietà dell'iscrizione.
Considerato il contrasto esistente sulla questione dibattuta all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (promossa in primo grado con ricorso depositato in data
27.5.2015) si ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio.
Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo del di restituire alla Pt_1
quanto percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle CP_1 sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla con i mandati di pagamento prodotti sub. sub CP_1
doc. 8 dei fascicoli . CP_1
PQM
decidendo in sede di rinvio, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
06820150024117076000.
9 - compensa integralmente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dei giudizi di riassunzione;
- condanna a restituire alla Parte_1 Parte_3
la somma di euro 5.498,84 corrispostagli a titolo di spese processuali in
[...]
esecuzione della sentenza n. 2653/2015 del Tribunale di Milano e n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
10
Registro generale Appello Lavoro n.681+684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella nel giudizio di rinvio di cui alle cause riunite R.G. n. 681/2025 e R.G. n. 684/2025 promosse in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.. Parte_1 C.F._1
TA RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma, Viale delle Milizie,
76,
-ricorrente in riassunzione- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio di Aversa, via Pisacane, 1,
-resistente in riassunzione-
(C.F. – P. IVA Controparte_2
), P.IVA_2
-convenuta contumace-
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, co per : Parte_1
Accertato che non sussistevano, con riferimento a , i presupposti Parte_1 dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza in favore dei
Geometri nell'anno 2011, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della pretesa
1 creditoria fatta valere da con la cartella esattoriale n. n. Controparte_3
068 2015 00241170 76. Con vittoria di spese di lite. per : CP_1
In via pregiudiziale, disporre la riunione del giudizio ex artt. 392 ss. c.p.c. recante R.G. n.
684/2025 proposto da al presente giudizio più risalente recante R.G. n. CP_1
681/2025, procedimenti che saranno entrambi chiamati all'udienza del 28/10/2025 ;
Rigettare le domande proposte dal geom. in tale sede perché inammissibili ed Pt_1
infondate alla luce dei motivi sopra esposti.
Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. CP_1
06820150024117076000;
Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. Pt_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da
[...] CP_1
in forza della provvisoria esecutività della sentenza n.2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.498,84. nella causa R.G. n. 684/2025: per : CP_1
Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. CP_1
0682015002411707600, con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. Pt_1
alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in
[...] CP_1
forza della provvisoria esecutività della sentenza n.2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.5.498,84.
2 per : Parte_1
Previa riunione dell'odierno giudizio a quello recante R.G. n. 681/2025, si chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso in riassunzione proposto dall'odierno convenuto ed il rigetto del ricorso avversario con il favore delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra Parte_1
proponeva, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione avverso la cartella esattoriale n.
06820150024117076000 notificata il 18/4/2015 da a mezzo Controparte_4 della quale gli si intimava il pagamento di € 8.983,13 per contributi soggettivi minimi, integrativi minimi, di maternità, interessi e sanzioni per gli anni 2011 e 2012.
A sostegno dell'opposizione allegava di essere lavoratore dipendente di Pt_1 [...] dall'8/3/1988 – società tenuta al versamento dei contributi previdenziali CP_5 all'INPS – e di svolgere per la stessa mansioni per le quali non sono previsti l'abilitazione alla libera professione, l'iscrizione al Collegio dei Geometri e l'utilizzo del timbro professionale.
Sostiene, inoltre, di non esercitare più la libera professione dalla fine del 2010 e di non aver percepito più alcun compenso per l'attività professionale di geometra dall'1/1/2011, avendo curato solamente, nel 2011 due pratiche relative a rettifiche di precedenti atti
Con sentenza n. 2653/2015 il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a . Pt_1
Con sentenza n. 1586 del 2018, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_2
confermava la pronuncia del Tribunale di Milano, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività CP_1 libero professionale, previsto da una norma primaria (l'art. 22 della l. 773/1982), non derogabile dalla regolamentazione secondaria della presupposto nella specie CP_1 insussistente, considerato che , privo di P.IVA, pur essendo iscritto all'albo, nel Pt_1 periodo controverso si era limitato a compiere pratiche relative a rettifiche di precedenti atti per le quali non ha percepito alcun compenso.
La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di CP_1
due motivi, al quale resisteva con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del
D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché
3 dell'art. 5 dello Statuto della e dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito CP_1 avrebbe errato nell'escludere il potere della di incidere sulla disciplina primaria CP_1
relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la infatti, nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano CP_1 un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l.
37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva, l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla a prescindere dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che il CP_1
professionista avesse lo status di lavoratore dipendente.
Quest'ultima con l'ordinanza n. 8626 del 1/4/2025 ha accolto il ricorso premettendo che
“questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione
INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano CP_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di
4 un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla geometri professionisti a Parte_2 Pt_2
nuove categorie di soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito
e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla
Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995
(Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).”
Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni
(da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
5.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in CP_1
motivazione).
Le critiche della ricorrente colgono nel segno anche sotto un distinto profilo, concernente il requisito della continuità dell'attività professionale svolta (pagina 5 della sentenza impugnata).
Sulla scorta dell'insussistenza di tale requisito, che le previsioni regolamentari hanno, invece, legittimamente superato, la Corte di merito ha disconosciuto l'obbligazione contributiva, evidenziando altresì che, per le due pratiche eseguite nel 2011 in rettifica di atti precedenti, il professionista non ha incassato alcun compenso.
Neppure il dato della mancata produzione di redditi, valorizzato anche nel controricorso, riveste rilievo dirimente, a fronte del pacifico compimento di atti tipici, riservati alla professione di geometra.
Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che «L'iscrizione alla Cassa richiede
5 che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito».
Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d'appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in una
“doppia conforme”, non era stato in alcun modo scalfito.
6.– Dai rilievi esposti discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.”.
I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Sia che la hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte Parte_1 CP_1
d'Appello con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., il primo depositato in data 27.6.2025 da iscritto al n. 681/2025 di R.G. e il secondo depositato in data 30.6.2025 da Pt_1 CP_1
e iscritto al n. 684/2025 di R.G..
Quanto a , lo stesso nel riassumere la causa e nel resistere all'avversa riassunzione, Pt_1
ha lamentato che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di
Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie.
In sostanza, la Corte di Cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle norme regolamentari interne della per l'iscrizione alla e per il sorgere dell'obbligo di versamento della CP_1 CP_1
contribuzione minima soggettiva e oggettiva.
Ciò premesso, ha ricostruito il quadro regolamentare di riferimento sostenendo Pt_1
che solo lo svolgimento della libera professione, sia pure solo in via occasionale, determina l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla laddove, per espressa CP_1
disposizione del regolamento della (delibera n. 123 del 2009), il mancato CP_1
svolgimento della professione o il suo svolgimento in regime di subordinazione escludono sia il diritto che l'obbligo di iscrizione alla CP_1
6 Sul piano fattuale, ha ribadito che in relazione alle pratiche del 2011,egli non ha percepito alcun compenso, trattandosi peraltro solo di semplici rettifiche grafiche resesi necessarie con riferimento ad un risalente incarico già concluso nell'anno 2001, ovvero si trattò di un'integrazione grafica consistente nell'aggiunta di due balconi in relazione alla scheda catastale di un immobile effettuata dal nell'anno 2001. Pt_1
In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente l'illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo CP_1
minimo e a titolo di contributo integrativo minimo.
Nella comparsa depositata in data 16.10.2025 nell'avverso procedimento di riassunzione
(R.G. n. 684/2025), ha chiesto, nel contempo, previa riunione delle due cause, di Pt_1
sospendere il giudizio di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite, che, con ordinanza n. 22069 del 2025 della IV sezione della Cassazione, sono state -da ultimo- investite della decisione in ordine all'ambito dei poteri di verifica istruttoria del giudice di merito in relazione al presupposto dell'effettivo esercizio della professione di geometra
(avuto riguardo alla previsione regolamentare che onera i professionisti dell'invio di un'autodichiarazione attestante il mancato esercizio e all'impossibilità in difetto di provare in giudizio l'insussistenza del presupposto dell'esercizio dell'attività professionale).
a sua volta, nel ricorrere in riassunzione e nel resistere alla riassunzione di CP_1 controparte, ha insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento proposta da , assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. nel Pt_1
giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
La Cassa ha chiesto, inoltre, di condannare a restituirle l'importo di complessivi Pt_1
€.5.498,84 allo stesso corrisposto a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 2653/2015 del Tribunale di Milano, nel dettaglio pari ad
€.2.580,60 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24
(€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge)
7 L nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta CP_2 contumace anche nell'odierno giudizio di rinvio.
All'udienza del 28.10.2025, previa riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n. 8626 del 1/4/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale”, mentre non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale.
Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta Pt_1 insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa sono state, pertanto, già compiutamente vagliate dalla Cassazione e ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale.
I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno già valutato che “ per le due pratiche eseguite nel 2011 in rettifica di atti precedenti, il professionista non ha incassato alcun compenso. Neppure il dato della mancata produzione di redditi, valorizzato anche nel controricorso, riveste rilievo dirimente, a
8 fronte del pacifico compimento di atti tipici, riservati alla professione di geometra”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla CP_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n.
06820150024117076000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era Pt_1 iscritto all'Albo dei geometri, condizione sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa e, seppur in via saltuaria e gratuita, ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella.
Né può accogliersi l'istanza di sospensione avanzata dal , difettando i presupposti Pt_1 di cui all'art. 295 c.p.c., come pure quelli di cui all'art. 296 c.p.c..
Non si vede, peraltro, quale effetto e quale rilievo potrebbe mai spiegare, nel presente giudizio di rinvio, la pronuncia delle SS.UU. sulla questione di diritto alle stesse da ultimo rimessa con ordinanza n. 22069 del 2025, considerato che detta questione verte sul tema probatorio, qui non più in discussione, essendosi la Suprema Corte, nell'ordinanza rescindente, già espressa nel senso che le pur isolate e del tutto sporadiche pratiche di accatastamento poste in essere dal nelle annualità per cui è causa integrano Pt_1 esercizio effettivo dell'attività di geometra, confermativo dell'obbligatorietà dell'iscrizione.
Considerato il contrasto esistente sulla questione dibattuta all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (promossa in primo grado con ricorso depositato in data
27.5.2015) si ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio.
Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo del di restituire alla Pt_1
quanto percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle CP_1 sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla con i mandati di pagamento prodotti sub. sub CP_1
doc. 8 dei fascicoli . CP_1
PQM
decidendo in sede di rinvio, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
06820150024117076000.
9 - compensa integralmente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dei giudizi di riassunzione;
- condanna a restituire alla Parte_1 Parte_3
la somma di euro 5.498,84 corrispostagli a titolo di spese processuali in
[...]
esecuzione della sentenza n. 2653/2015 del Tribunale di Milano e n.1586/2018 della Corte di Appello di Milano.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
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