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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3078/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 3078/2024 V.G. promossa da:
c.f. , e , c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Franca Tonello, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio della stessa in Noale (VE), Via U. Bregolini n. 4;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 23.07.2024 e adivano il Tribunale di Venezia Parte_1 Parte_2
esponendo: che in data 02.03.1991 avevano contratto matrimonio civile in Spinea (VE); che dalla loro unione erano nati i figli , il 06.08.1991, e nato il [...]; che la comunione materiale Per_1 Persona_2
e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
La signora continuerà a vivere nella casa coniugale con il figlio attualmente studente e non Parte_1 Persona_2
autonomo economicamente, che le viene assegnata e identificata catastalmente come segue: Comune di Mirano – Scaltenigo Via
Vetrego nl. 210/a identificato catastalmente al Catasto dei Fabbricati, Comune di Mirano, Fg 35, mappale 145/3 – Via
Vetrego n. 210, p.t./1- Cat. A/3 – Cl. 4 – vani 4,5 – R.C. Euro 278,89.
A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra il signor verserà alla stessa la somma mensile pari Pt_1 Parte_2
ad € 800,00 oltre ad aggiornamento istat, ed inoltre Euro 800,00 quale contributo al mantenimento del figlio Persona_2
oltre al 60% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo adottato presso l'adito Tribunale che le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, il tutto sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno
5 di ciascun mese;
ciò a decorrere dal mese successivo al rilascio dell'abitazione coniugale”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 12.11.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 18.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 3078/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 07.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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