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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 306/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'essere attualmente non titolare di alcun contratto in quanto collocato in pensione (cfr. doc.7 doc. pensione) con ultimo incarico e sede di servizio presso l'istituto superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” in Taggia (IM) con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (doc.8 contratto 22/23);
-d'aver prestato servizio continuativo sino al termine delle seguenti annualità scolastiche:
-- A.S. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 31/08/2020 - A.S. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021
- A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 31/08/2022
- A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (cfr. doc.9 stato matricolare e doc.10 contratti)
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
-di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di €
500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM
23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
-tale beneficio è riconosciuto dal cit. art. 1, comma 121 della L. 107/2015:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m.
23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile
(…) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato…
-pertanto, in base alla normativa disciplinante il settore scolastico, tale beneficio sarebbe appannaggio dei soli docenti di ruolo e tutto questo nonostante la totale sovrapponibilità di mansioni e responsabilità tra docenti a tempo indeterminato e nonostante l'obbligo di formazione dei docenti risulti pacificamente esteso anche il personale precario dalle disposizioni di legge e pattizie del comparto Scuola;
-il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 è stato censurato dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha statuito, tra l'altro, che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-relativamente alla carta docenti anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/05/2022, emessa nella causa C-450/21, ha dichiarato incompatibile con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 199, la norma che preclude ai docenti precari il diritto d'usufruire dei €uro 500,00 della Carta Docente, esprimendo il seguente principio: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva:
“1 accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge
13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di
€ 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e dunque per € 2000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia.
3 conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: € 3.000,00 Parte_2
4 Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi “
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Non è, però, questo il caso.
Il ricorrente ha allegato e provato d'essere ormai in pensione dalla fine del
2023, peraltro in via anticipata su sua richiesta (all. 7).
Ebbene la Suprema Corte nella ormai notissima e molto articolata pronuncia
27/10/2023 n. 29961 in motivazione ha puntualizzato che “Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”, soggiungendo “In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…”, nonché – ed è il passaggio di maggior importanza -
“Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica”.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.”
Ciò sta a significare che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata, il avrebbe dovuto in primo luogo Pt_1 allegare e poi provare d'aver sostenuto personalmente spese per la sua formazione e aggiornamento.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Non essendo stato allegato alcunchè al riguardo, va da sé che non è neppure possibile liquidare il danno in via equitativa, dovendosi peraltro evidenziare che ciò sarebbe comunque precluso dall'onere del ricorrente di produrre le ricevute e/o gli scontrini delle spese.
Ne consegue che il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Rigetta il ricorso.
Imperia 11-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 306/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'essere attualmente non titolare di alcun contratto in quanto collocato in pensione (cfr. doc.7 doc. pensione) con ultimo incarico e sede di servizio presso l'istituto superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” in Taggia (IM) con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (doc.8 contratto 22/23);
-d'aver prestato servizio continuativo sino al termine delle seguenti annualità scolastiche:
-- A.S. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 31/08/2020 - A.S. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021
- A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 31/08/2022
- A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (cfr. doc.9 stato matricolare e doc.10 contratti)
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
-di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di €
500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM
23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
-tale beneficio è riconosciuto dal cit. art. 1, comma 121 della L. 107/2015:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m.
23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile
(…) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato…
-pertanto, in base alla normativa disciplinante il settore scolastico, tale beneficio sarebbe appannaggio dei soli docenti di ruolo e tutto questo nonostante la totale sovrapponibilità di mansioni e responsabilità tra docenti a tempo indeterminato e nonostante l'obbligo di formazione dei docenti risulti pacificamente esteso anche il personale precario dalle disposizioni di legge e pattizie del comparto Scuola;
-il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 è stato censurato dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha statuito, tra l'altro, che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-relativamente alla carta docenti anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/05/2022, emessa nella causa C-450/21, ha dichiarato incompatibile con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 199, la norma che preclude ai docenti precari il diritto d'usufruire dei €uro 500,00 della Carta Docente, esprimendo il seguente principio: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva:
“1 accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge
13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di
€ 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e dunque per € 2000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia.
3 conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: € 3.000,00 Parte_2
4 Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi “
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Non è, però, questo il caso.
Il ricorrente ha allegato e provato d'essere ormai in pensione dalla fine del
2023, peraltro in via anticipata su sua richiesta (all. 7).
Ebbene la Suprema Corte nella ormai notissima e molto articolata pronuncia
27/10/2023 n. 29961 in motivazione ha puntualizzato che “Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”, soggiungendo “In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…”, nonché – ed è il passaggio di maggior importanza -
“Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica”.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.”
Ciò sta a significare che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata, il avrebbe dovuto in primo luogo Pt_1 allegare e poi provare d'aver sostenuto personalmente spese per la sua formazione e aggiornamento.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Non essendo stato allegato alcunchè al riguardo, va da sé che non è neppure possibile liquidare il danno in via equitativa, dovendosi peraltro evidenziare che ciò sarebbe comunque precluso dall'onere del ricorrente di produrre le ricevute e/o gli scontrini delle spese.
Ne consegue che il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Rigetta il ricorso.
Imperia 11-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli