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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3004/2023 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PARODI VIOLA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 12/1 16121 GENOVA
ricorrente contro c.f. , CP_1 C.F._2
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso in data 6 maggio 2025: Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Parte_1 CP_1
Serravalle Scrivia (AL) tra le parti in data 20/08/2012, decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione tra le parti, ex art. 473-bis.49 c.p.c.; Con esonero da qualsivoglia onere di mantenimento o assegno divorzile reciproco, essendo entrambe le parti pagina 1 di 3 economicamente autonome e indipendenti;
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, come per legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 novembre 2023 parte ricorrente sig.ra ha instaurato il Parte_1
presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale e quindi lo scioglimento effetti civili del matrimonio contratto con la parte resistente in data 20 agosto 2021 in Serravalle
Scrivia trascritto nei registri del Comune di detto comune al n. 7 parte I, anno 2021.
Parte ricorrente esponeva che subito dopo il matrimonio, il sig. si assentava per lunghi periodi CP_1
con il pretesto di viaggi nel paese natale o il lavoro, non portando mai la residenza anagrafica con la sig.ra , con cui di fatto non dava mai vita ad un'effettiva vita matrimoniale;
dall'unione tra le Pt_1
parti non sono nati figli e viste le lunghe assenze del sig. , che si rendeva di fatto irreperibile CP_1 anche ai contatti con la moglie, la ricorrente si rassegnava all'idea che il matrimonio di fatto fosse tale unicamente sulla carta;
Evidenziava parte ricorrente che entrambe le parti avevano quindi vissuto separate sin da subito dopo il matrimonio e nel corso del tempo avevano vissuto vite autonome, anche sentimentali, legandosi ad altre persone con cui hanno dato vita a nuclei familiari autonomi.
Visto il perdurare ormai da dieci anni di tale separazione di fatto, la ricorrente sig.ra chiedeva Pt_1
la la pronuncia della separazione personale, con esonero da qualunque forma di mantenimento reciproco non sussistendone i presupposti di legge.
Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale fra i coniugi, rinviando per l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio all'udienza del 6 maggio
2025.
Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già depositate in ricorso.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: la separazione dei coniugi risale al
5 marzo 2024 ed è trascorso il termine di legge per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio;
nel caso concreto non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e si deve dunque ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Relativamente agli aspetti patrimoniali va evidenziato che non ci è alcuna richiesta della parti sulle quali il Tribunale è chiamato a decidere. pagina 2 di 3 In assenza di opposizione del resistente le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in Serravalle Parte_1 CP_1
Scrivia in data 20 agosto 2021, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Serravalle Scrivia al n. 7, Parte I, anno 2012; dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Serravalle
Scrivia per le annotazioni di legge.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Alessandria, camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3004/2023 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PARODI VIOLA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 12/1 16121 GENOVA
ricorrente contro c.f. , CP_1 C.F._2
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso in data 6 maggio 2025: Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Parte_1 CP_1
Serravalle Scrivia (AL) tra le parti in data 20/08/2012, decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione tra le parti, ex art. 473-bis.49 c.p.c.; Con esonero da qualsivoglia onere di mantenimento o assegno divorzile reciproco, essendo entrambe le parti pagina 1 di 3 economicamente autonome e indipendenti;
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, come per legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 novembre 2023 parte ricorrente sig.ra ha instaurato il Parte_1
presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale e quindi lo scioglimento effetti civili del matrimonio contratto con la parte resistente in data 20 agosto 2021 in Serravalle
Scrivia trascritto nei registri del Comune di detto comune al n. 7 parte I, anno 2021.
Parte ricorrente esponeva che subito dopo il matrimonio, il sig. si assentava per lunghi periodi CP_1
con il pretesto di viaggi nel paese natale o il lavoro, non portando mai la residenza anagrafica con la sig.ra , con cui di fatto non dava mai vita ad un'effettiva vita matrimoniale;
dall'unione tra le Pt_1
parti non sono nati figli e viste le lunghe assenze del sig. , che si rendeva di fatto irreperibile CP_1 anche ai contatti con la moglie, la ricorrente si rassegnava all'idea che il matrimonio di fatto fosse tale unicamente sulla carta;
Evidenziava parte ricorrente che entrambe le parti avevano quindi vissuto separate sin da subito dopo il matrimonio e nel corso del tempo avevano vissuto vite autonome, anche sentimentali, legandosi ad altre persone con cui hanno dato vita a nuclei familiari autonomi.
Visto il perdurare ormai da dieci anni di tale separazione di fatto, la ricorrente sig.ra chiedeva Pt_1
la la pronuncia della separazione personale, con esonero da qualunque forma di mantenimento reciproco non sussistendone i presupposti di legge.
Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale fra i coniugi, rinviando per l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio all'udienza del 6 maggio
2025.
Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già depositate in ricorso.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: la separazione dei coniugi risale al
5 marzo 2024 ed è trascorso il termine di legge per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio;
nel caso concreto non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e si deve dunque ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Relativamente agli aspetti patrimoniali va evidenziato che non ci è alcuna richiesta della parti sulle quali il Tribunale è chiamato a decidere. pagina 2 di 3 In assenza di opposizione del resistente le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in Serravalle Parte_1 CP_1
Scrivia in data 20 agosto 2021, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Serravalle Scrivia al n. 7, Parte I, anno 2012; dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Serravalle
Scrivia per le annotazioni di legge.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Alessandria, camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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