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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 234/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 234/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MONDIN CLAUDIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Schio ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. DOPLICHER CHIARA e Pierangelo ARTUSO e domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo in Marostica resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 15/04/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 21/02/2024 il ricorrente, assunto a tempo indeterminato dalla convenuta in data 01/01/2023 come autista di servizi non in linea, impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato in data 04/05/2023 a seguito di contestazione disciplinare, sostenendo che il vero motivo del recesso fosse la ritorsione del datore di lavoro per avere il ricorrente legittimamente non risposto ad pagina 1 di 6 una chiamata effettuata dal titolare al di fuori dell'orario lavorativo per affidargli un servizio. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità del licenziamento con reintegra del lavoratore, e in subordine l'accertamento dell'illegittimità non sussistendo il giustificato motivo addotto, con riconoscimento della tutela indennitaria.
- Si costituiva tempestivamente la resistente, sostenendo la legittimità del licenziamento e l'infondatezza delle tesi avversarie, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Emerge dagli atti di causa la fondatezza delle doglianze del ricorrente con riferimento all'illegittimità del licenziamento subìto per insussistenza di presupposti del giustificato motivo soggettivo.
- Deve infatti rilevarsi che il recesso è stato esercitato dalla resistente con esclusivo riferimento alla contestazione del 20/04/2023, con la quale veniva addebitato al ricorrente: “Mercoledì 19 Aprile 2023 la scrivente ditta ha ricevuto un'email da un cliente molto importante, nel comunicato, assai sconfortante, ci fanno notare la Sua inadeguatezza nello svolgere i servizi richiesti.
Di seguito quanto riportato nella mail: “per futuri servizi di trasporto, gradirei non utilizzare più i vostri servizi con conducente il Sig. Parte_1
Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera di contestazione e comunica al centro 5 giorni Sue eventuali giustificazioni.”
La contestazione risulta prova dei requisiti essenziali per consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di difesa, non essendo nemmeno menzionate, in essa, condotte poste in essere dal lavoratore integranti violazione dei propri obblighi di diligenza o più in generale inadempimenti di qualsiasi sorta (si veda tra le altre, in tal senso, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018, così massimata: “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di
pagina 2 di 6 specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto "attività extralavorativa in pendenza di malattia" anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta)”). Il testo della contestazione infatti si limita a citare il messaggio e-mail di un cliente, nemmeno individuato, nella parte in cui esprime la richiesta di non utilizzare più il servizio con il ricorrente come conducente. Non è rinvenibile in essa alcuna descrizione di condotte poste in essere dal ricorrente, ma unicamente il giudizio di
“inadeguatezza” attribuito dal cliente e riportato dal datore di lavoro. Con ogni evidenza, risulta impossibile fornire giustificazioni in ordine ad una condotta nemmeno menzionata. La contestazione deve pertanto essere qualificata come inesistente, e conseguentemente il licenziamento risulta irrogato in assenza di giustificato motivo, poiché il provvedimento di recesso si fonda esclusivamente su di essa (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”).
- Accertata l'insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e pagina 3 di 6 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dal ricorrente, su cui ricade il relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene nel caso di specie l'intento ritorsivo deve essere escluso in quanto ne difetta il presupposto, ossia la sussistenza di una condotta legittimamente posta in essere dal ricorrente che questi individua come causa della rappresaglia (in ricorso individuata nel rifiuto o comunque nell'indisponibilità a prestare il servizio richiesto nella serata dell'8/04/2023). Non è contestato infatti che il ricorrente osservasse orari flessibili e determinati di volta in volta in relazione alle richieste della clientela, né che tra un servizio e l'altro potesse essere libero di tornare alla propria abitazione, come pacificamente avvenuto alle ore 19.10 di sabato 8 aprile, precedente il giorno di Pasqua. Risulta tuttavia da quanto pagina 4 di 6 dichiarato dalla parte resistente, con allegazione non contestata dal ricorrente, che quel giorno il dipendente aveva iniziato il servizio alle ore 16.00, cosicché, rispetto all'orario giornaliero stabilito (sette ore), egli avrebbe dovuto svolgere – ove richiesto – quasi quattro ulteriori ore di lavoro. Legittima era pertanto la pretesa del datore di lavoro affinché egli svolgesse un altro servizio per soddisfare la sopravvenuta richiesta di un cliente, nonostante fosse già rientrato a casa con l'esplicita assicurazione che per le festività di Pasqua e Pasquetta sarebbe stato libero dalle incombenze lavorative, posto che per la giornata del sabato tale liberatoria non risulta provata (né potrebbe essere sufficiente, in tal senso, il capitolo di prova testimoniale formulato in ricorso - n. 6 -, posto che la circostanza ivi dedotta, in considerazione del pacifico svolgimento di parte soltanto dell'orario lavorativo giornaliero, appare compatibile anche con la ricostruzione di parte resistente, secondo cui la possibilità di rientrare a casa alle 19.10 al termine della corsa, non escludeva l'eventualità di essere richiamato nel corso della serata). La mancata tempestiva risposta alla chiamata ed il successivo rifiuto di svolgere il servizio (ammesso dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero: “ho visto dopo qualche ora una chiamata da di un'ora prima, che ho subito richiamato, e mi chiedeva di Per_1 svolgere un servizio per un'ora dopo. Gli ho detto che mi ero già impegnato, infatti avevo detto a mia moglie che avremmo passato la serata insieme e saremmo andati in pizzeria”- cfr. verbale del 17/05/2024), integrano pertanto un inadempimento ingiustificato, inidoneo come tale a fondare un'ipotesi di ritorsività del recesso, pur immotivato per le ragioni suddette.
- Escluso il carattere ritorsivo del licenziamento e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria, all'accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo formalmente addotto, in considerazione della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda deve essere applicata, nel caso di specie, la tutela per licenziamento illegittimo prevista dall'art. 9 D.Lgs. 23/15, in base alla quale spetta al lavoratore un'indennità compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la quale va determinata, in mancanza di contestazione, nell'importo indicato in ricorso pari ad euro 2.175,00. In considerazione della limitata anzianità di servizio pagina 5 di 6 del dipendente, appare equo determinare nella misura di 3 mensilità l'ammontare dell'indennità prevista dalla legge.
- Il rigetto della domanda principale volta all'accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito comporta soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo, e la condanna della resistente alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, come da quantificazione effettuata, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a in Parte_1 data 04/05/2023;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 04/05/2023;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore Controparte_1 del ricorrente, di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.175,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente la restante parte, liquidando a tal fine, per l'intero, la somma di euro 2.599,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 15/04/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 234/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MONDIN CLAUDIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Schio ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. DOPLICHER CHIARA e Pierangelo ARTUSO e domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo in Marostica resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 15/04/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 21/02/2024 il ricorrente, assunto a tempo indeterminato dalla convenuta in data 01/01/2023 come autista di servizi non in linea, impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato in data 04/05/2023 a seguito di contestazione disciplinare, sostenendo che il vero motivo del recesso fosse la ritorsione del datore di lavoro per avere il ricorrente legittimamente non risposto ad pagina 1 di 6 una chiamata effettuata dal titolare al di fuori dell'orario lavorativo per affidargli un servizio. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità del licenziamento con reintegra del lavoratore, e in subordine l'accertamento dell'illegittimità non sussistendo il giustificato motivo addotto, con riconoscimento della tutela indennitaria.
- Si costituiva tempestivamente la resistente, sostenendo la legittimità del licenziamento e l'infondatezza delle tesi avversarie, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Emerge dagli atti di causa la fondatezza delle doglianze del ricorrente con riferimento all'illegittimità del licenziamento subìto per insussistenza di presupposti del giustificato motivo soggettivo.
- Deve infatti rilevarsi che il recesso è stato esercitato dalla resistente con esclusivo riferimento alla contestazione del 20/04/2023, con la quale veniva addebitato al ricorrente: “Mercoledì 19 Aprile 2023 la scrivente ditta ha ricevuto un'email da un cliente molto importante, nel comunicato, assai sconfortante, ci fanno notare la Sua inadeguatezza nello svolgere i servizi richiesti.
Di seguito quanto riportato nella mail: “per futuri servizi di trasporto, gradirei non utilizzare più i vostri servizi con conducente il Sig. Parte_1
Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera di contestazione e comunica al centro 5 giorni Sue eventuali giustificazioni.”
La contestazione risulta prova dei requisiti essenziali per consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di difesa, non essendo nemmeno menzionate, in essa, condotte poste in essere dal lavoratore integranti violazione dei propri obblighi di diligenza o più in generale inadempimenti di qualsiasi sorta (si veda tra le altre, in tal senso, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018, così massimata: “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di
pagina 2 di 6 specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto "attività extralavorativa in pendenza di malattia" anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta)”). Il testo della contestazione infatti si limita a citare il messaggio e-mail di un cliente, nemmeno individuato, nella parte in cui esprime la richiesta di non utilizzare più il servizio con il ricorrente come conducente. Non è rinvenibile in essa alcuna descrizione di condotte poste in essere dal ricorrente, ma unicamente il giudizio di
“inadeguatezza” attribuito dal cliente e riportato dal datore di lavoro. Con ogni evidenza, risulta impossibile fornire giustificazioni in ordine ad una condotta nemmeno menzionata. La contestazione deve pertanto essere qualificata come inesistente, e conseguentemente il licenziamento risulta irrogato in assenza di giustificato motivo, poiché il provvedimento di recesso si fonda esclusivamente su di essa (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”).
- Accertata l'insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e pagina 3 di 6 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dal ricorrente, su cui ricade il relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene nel caso di specie l'intento ritorsivo deve essere escluso in quanto ne difetta il presupposto, ossia la sussistenza di una condotta legittimamente posta in essere dal ricorrente che questi individua come causa della rappresaglia (in ricorso individuata nel rifiuto o comunque nell'indisponibilità a prestare il servizio richiesto nella serata dell'8/04/2023). Non è contestato infatti che il ricorrente osservasse orari flessibili e determinati di volta in volta in relazione alle richieste della clientela, né che tra un servizio e l'altro potesse essere libero di tornare alla propria abitazione, come pacificamente avvenuto alle ore 19.10 di sabato 8 aprile, precedente il giorno di Pasqua. Risulta tuttavia da quanto pagina 4 di 6 dichiarato dalla parte resistente, con allegazione non contestata dal ricorrente, che quel giorno il dipendente aveva iniziato il servizio alle ore 16.00, cosicché, rispetto all'orario giornaliero stabilito (sette ore), egli avrebbe dovuto svolgere – ove richiesto – quasi quattro ulteriori ore di lavoro. Legittima era pertanto la pretesa del datore di lavoro affinché egli svolgesse un altro servizio per soddisfare la sopravvenuta richiesta di un cliente, nonostante fosse già rientrato a casa con l'esplicita assicurazione che per le festività di Pasqua e Pasquetta sarebbe stato libero dalle incombenze lavorative, posto che per la giornata del sabato tale liberatoria non risulta provata (né potrebbe essere sufficiente, in tal senso, il capitolo di prova testimoniale formulato in ricorso - n. 6 -, posto che la circostanza ivi dedotta, in considerazione del pacifico svolgimento di parte soltanto dell'orario lavorativo giornaliero, appare compatibile anche con la ricostruzione di parte resistente, secondo cui la possibilità di rientrare a casa alle 19.10 al termine della corsa, non escludeva l'eventualità di essere richiamato nel corso della serata). La mancata tempestiva risposta alla chiamata ed il successivo rifiuto di svolgere il servizio (ammesso dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero: “ho visto dopo qualche ora una chiamata da di un'ora prima, che ho subito richiamato, e mi chiedeva di Per_1 svolgere un servizio per un'ora dopo. Gli ho detto che mi ero già impegnato, infatti avevo detto a mia moglie che avremmo passato la serata insieme e saremmo andati in pizzeria”- cfr. verbale del 17/05/2024), integrano pertanto un inadempimento ingiustificato, inidoneo come tale a fondare un'ipotesi di ritorsività del recesso, pur immotivato per le ragioni suddette.
- Escluso il carattere ritorsivo del licenziamento e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria, all'accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo formalmente addotto, in considerazione della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda deve essere applicata, nel caso di specie, la tutela per licenziamento illegittimo prevista dall'art. 9 D.Lgs. 23/15, in base alla quale spetta al lavoratore un'indennità compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la quale va determinata, in mancanza di contestazione, nell'importo indicato in ricorso pari ad euro 2.175,00. In considerazione della limitata anzianità di servizio pagina 5 di 6 del dipendente, appare equo determinare nella misura di 3 mensilità l'ammontare dell'indennità prevista dalla legge.
- Il rigetto della domanda principale volta all'accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito comporta soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo, e la condanna della resistente alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, come da quantificazione effettuata, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a in Parte_1 data 04/05/2023;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 04/05/2023;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore Controparte_1 del ricorrente, di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.175,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente la restante parte, liquidando a tal fine, per l'intero, la somma di euro 2.599,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 15/04/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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