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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1996, rappresentata e difesa dall'avvocato MAISTRELLO LAURA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato CARRADORE CARLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: pagina 1 di 4 1) Il figlio minore (C.F.: ) viene affidato congiuntamente Persona_1 C.F._3
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
2) Il figlio minore starà con ciascun genitore con le modalità che seguono e già in atto: Per_1
a) nella prima e terza settimana: con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00,
fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00, fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
con il papà dal venerdì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00, fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
b) nella seconda e quarta settimana: con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola, o comunque dalle
16.00, fino al lunedì mattina quando la stessa lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari di lavoro degli stessi e gli impegni e gli interessi del figlio. c) Nel periodo di vacanza scolastica estiva, starà due settimane, non consecutive, con ciascun genitore, nel Per_1
periodo da comunicarsi all'altro entro il 15 aprile di ogni anno, comunque nel rispetto dei tempi di permanenza previsti per il periodo scolastico ed estivo.
d) Durante le vacanze di Natale, starà sette giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti Per_1
alternativamente di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno: un anno dal 23/12 al 29/12
e l'anno successivo dal 30/12 al 06/01.
e) Durante le vacanze Pasquali, starà, ad anni alterni, con ciascun genitore i seguenti periodi: dal Per_1
giovedì santo al sabato santo con un genitore, che lo riporterà a casa dell'altro il sabato alle ore 20.00, e dalla domenica di Pasqua al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o il mercoledì mattina nel caso in cui il martedì sia giorno di vacanza scolastica). Per il 2025 le parti concordano che Per_1
starà con la mamma dal giovedì al sabato e con il papà dalla domenica al lunedì (o martedì) pagina 2 di 4 f) I genitori concordano che qualsiasi scelta relativa al percorso scolastico, le attività extrascolastiche, la salute, le spese mediche, e in generale ogni scelta a tutela e/o nell'interesse del figlio, sarà presa di comune accordo tra i genitori.
3) Tenuto conto del collocamento paritario del figlio, i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nella forma del mantenimento diretto.
Il sig. si impegna a pagare l'abbonamento per la frequenza del corso nuoto e, da Novembre CP_1
2024, l'intera retta dell'asilo di fino a luglio 2025. Le restanti spese straordinarie previamente Per_1
concordate e documentate, prendendo a riferimento, al fine della loro identificazione, il facsimile criterio di definizione delle spese straordinarie, allegato al Protocollo del Processo Civile sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. I genitori dichiarano fin da ora, e sono consapevoli, che la presente pattuizione, avente natura temporanea e transitoria, necessiterà di confronto ulteriore quando cambieranno le condizioni;
4) Il sig. autorizza la sig.ra a incassare il 100% dell'Assegno CP_1 Parte_1
Unico a far data da Marzo 2025. Fino ad allora l'Assegno Unico verrà incassato nella misura del 50%
ciascuno. Salvi i conguagli in caso di ritardo di pagamento da parte dell'ente e/o nell'accoglimento dell'istanza modificativa depositata e non ancora accolta. Entrambi si impegnano a presentare tempestivamente ogni anno la documentazione necessaria e richiesta per l'aggiornamento dell'assegno.
Detrazioni fiscali per i figli a carico a beneficio del genitore che sosterrà la spesa nella quota versata.
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025 e hanno Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
(nato il [...]).
[...]
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
le parti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla sua collocazione paritaria presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1996, rappresentata e difesa dall'avvocato MAISTRELLO LAURA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato CARRADORE CARLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: pagina 1 di 4 1) Il figlio minore (C.F.: ) viene affidato congiuntamente Persona_1 C.F._3
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
2) Il figlio minore starà con ciascun genitore con le modalità che seguono e già in atto: Per_1
a) nella prima e terza settimana: con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00,
fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00, fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
con il papà dal venerdì dall'uscita da scuola, o comunque dalle 16.00, fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
b) nella seconda e quarta settimana: con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola, o comunque dalle
16.00, fino al lunedì mattina quando la stessa lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna in caso di malattia del minore o periodi di vacanza;
Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari di lavoro degli stessi e gli impegni e gli interessi del figlio. c) Nel periodo di vacanza scolastica estiva, starà due settimane, non consecutive, con ciascun genitore, nel Per_1
periodo da comunicarsi all'altro entro il 15 aprile di ogni anno, comunque nel rispetto dei tempi di permanenza previsti per il periodo scolastico ed estivo.
d) Durante le vacanze di Natale, starà sette giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti Per_1
alternativamente di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno: un anno dal 23/12 al 29/12
e l'anno successivo dal 30/12 al 06/01.
e) Durante le vacanze Pasquali, starà, ad anni alterni, con ciascun genitore i seguenti periodi: dal Per_1
giovedì santo al sabato santo con un genitore, che lo riporterà a casa dell'altro il sabato alle ore 20.00, e dalla domenica di Pasqua al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o il mercoledì mattina nel caso in cui il martedì sia giorno di vacanza scolastica). Per il 2025 le parti concordano che Per_1
starà con la mamma dal giovedì al sabato e con il papà dalla domenica al lunedì (o martedì) pagina 2 di 4 f) I genitori concordano che qualsiasi scelta relativa al percorso scolastico, le attività extrascolastiche, la salute, le spese mediche, e in generale ogni scelta a tutela e/o nell'interesse del figlio, sarà presa di comune accordo tra i genitori.
3) Tenuto conto del collocamento paritario del figlio, i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nella forma del mantenimento diretto.
Il sig. si impegna a pagare l'abbonamento per la frequenza del corso nuoto e, da Novembre CP_1
2024, l'intera retta dell'asilo di fino a luglio 2025. Le restanti spese straordinarie previamente Per_1
concordate e documentate, prendendo a riferimento, al fine della loro identificazione, il facsimile criterio di definizione delle spese straordinarie, allegato al Protocollo del Processo Civile sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. I genitori dichiarano fin da ora, e sono consapevoli, che la presente pattuizione, avente natura temporanea e transitoria, necessiterà di confronto ulteriore quando cambieranno le condizioni;
4) Il sig. autorizza la sig.ra a incassare il 100% dell'Assegno CP_1 Parte_1
Unico a far data da Marzo 2025. Fino ad allora l'Assegno Unico verrà incassato nella misura del 50%
ciascuno. Salvi i conguagli in caso di ritardo di pagamento da parte dell'ente e/o nell'accoglimento dell'istanza modificativa depositata e non ancora accolta. Entrambi si impegnano a presentare tempestivamente ogni anno la documentazione necessaria e richiesta per l'aggiornamento dell'assegno.
Detrazioni fiscali per i figli a carico a beneficio del genitore che sosterrà la spesa nella quota versata.
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025 e hanno Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
(nato il [...]).
[...]
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
le parti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla sua collocazione paritaria presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo pagina 4 di 4