Art. 1546.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.