Articolo 1546 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1546.

(Responsabilita' per debiti ereditari).

Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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