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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6766/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CAROLINA BERNAUDO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dagli avv.ti LUIGI LORUSSO e AMODIO
MARZOCCHELLA
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, la ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni - ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_ Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio del dott. De Simone ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, il ricorso va accolto per quanto di seguito esposto.
Ed invero, il CTU nominato, dott. , ha accertato che la ricorrente si trova nella condizione Persona_1 di beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica prodotta ha evidenziato che la ricorrente: “Orbene, in riferimento alla istanza presentata da , occorre Parte_1 considerare che la perizianda, di 87 anni, è affetta da grave decadimento psichico involutivo senile, su base degenerativa, diagnosticato fin dall'aprile 2021 allorquando in sede di visita Neurologica presso la Asl di
Foggia fu descritta la presenza di disturbo neurocognitivo con disturbi del comportamento;
nel maggio 2021 la perizianda fu ricoverata presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo ove fu diagnosticato un disturbo cognitivo con alterazioni comportamentali in paziente con atrofia cerebrale e demenza e nel corso del ricovero fu documentato agitazione, stato confusionale, disorientamento con tentativi di abbandonare il reparto di degenza, tanto che ne fu consigliato il contenimento. La visita di Chirurgia Vascolare dell'8 luglio 2021 confermò la presenza di demenza senile, così come la visita Neurologica del 6 dicembre 2021 presso ambulatorio Asl di Foggia ove fu descritta la presenza di delirium e/o stato confusionale. Il 9 febbraio 2022 si recò a visita Neurologica dal Dott. i quali diagnosticò: “Grave demenza di Alzheimer in fase Persona_2 avanzata con disturbi del comportamento associati”. Il ns. controllo Medico-Legale, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, ha confermato la sussistenza di un grave deterioramento delle funzioni cognitive: durante il colloquio è risultato chiaramente che la perizianda è confusa, disorientata nelle convenzionali coordinate temporo-spaziali, incapace di fornire un'adeguata anamnesi e di rapportarsi correttamente con terze persone;
abbiamo inoltre riscontrato disturbi della deambulazione con equilibrio molto precario e fondato pericolo di caduta accidentale al suolo, nonché la presenza di grave ipoacusia bilaterale. E' del tutto evidente, quindi, che ricorrono nel soggetto in esame delle gravi limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana intendendo, con questi, sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti, etc.), sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione, etc.). Pertanto, può affermarsi che la SI.ra si trova nella concreta impossibilità di espletamento degli Parte_1 atti della vita quotidiana, sussistendo quindi una situazione che giustifica la necessità di assistenza continua
e di supervisione da parte di terze persone, con decorrenza dalla data della domanda (20 settembre 2021) in quanto le condizioni cliniche attualmente descritte erano all'epoca sicuramente già presenti”.
Il CTU ha, dunque, così concluso: “La SI.ra , in base al ns. accertamento clinico- Parte_1 obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: − Grave decadimento psichico senile con alterazione del comportamento in vasculopatia cerebrale cronica. − Gammapatia monoclonale IgG-lambda. − Grave ipoacusia bilaterale. − Ginocchia vare artrosiche. Amputazione del 1° e 5° dito piede destro per gangrena post-vasculitica. Si tratta di patologie presenti alla data della domanda (20 settembre 2021) e che da tale epoca configurano le condizioni cliniche per la necessità di assistenza continuativa ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti - sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP rgl 1256/2022 - CP_ vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6766/2023, CP_ proposto da , nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede: - dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.865,50, oltre contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione ove richiesta in atti;
spese di ctu - sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP rgl 1256/2022 - definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro