TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9429/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza come segue.
Si comunichi.
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9429/2024 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Peccati e Parte_1 C.F._1
Gianfelice Colombo, elettivamente domiciliato in Cassano D'Adda, alla via Milano n. 1, presso i difensori opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n, 1, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano convenuto/opposto
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania Controparte_2 P.IVA_2
Maria Lepore, elettivamente domiciliato in Bari, al corso De Gasperi n. 292, presso il difensore convenuto/opposto oggetto: opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e della sottesa cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08-03-2024, il sig. proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione di preventiva iscrizione di fermo n. 068 80202400031407000 notificata in data 12-02- pagina 2 di 7 2024, che nel contempo sollecitava l'opponente al pagamento della somma di euro 12.973,87, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso avversato, e, nel merito, (i) l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo e della sottesa cartella di pagamento n. 06820230064016154000 notificata il 17-05-2023, (ii) il rinvio al Giudice delle Leggi della L.
215/2021 limitatamente all'art.
5-octies, secondo comma, e della L. n. 197/2022 limitatamente all'art. 1, comma 246, lettera d).
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, che la misura in questione e cioè il preavviso di fermo amministrativo non poteva essere applicata, poiché il sig. è invalido civile con ridotte Parte_1
capacità motorie e l'autovettura è utilizzata abitualmente per il trasporto dello stesso.
Inoltre, l'opponente eccepiva che la pretesa creditoria è generica e imprecisa, così come i relativi conteggi, tanto che non è dato comprendere se le somme in questione tengano conto o meno della riduzione conseguente al parziale accoglimento dell'opposizione alle cartelle di pagamento n.
068201901005804 89/000 e 068201901005805 90/000 proposta dal sig. avanti questo Parte_1
Tribunale, sezione terza, R.G. n. 15982/2020.
Ritualmente chiamati in giudizio, in data 18-10-2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e in data 29-08-2024 , chiedendo entrambe il rigetto delle domande Controparte_2
formulate dall'attore in via preliminare e nel merito.
Il convenuto deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_1
- l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività del titolo esecutivo, non opposto;
- il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore;
- la legittimità del provvedimento, avendo l'opponente omesso di documentare la natura di bene strumentale del mezzo, la necessità del suo utilizzo e l'assenza di soluzioni alternative;
- l'infondatezza della richiesta di rinvio alla Consulta, peraltro generica.
La convenuta deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_2
- l'art. 86 dpr n. 602/1973 non contempla il caso di esenzione dal procedimento esattivo per persona affetta da invalidità, con conseguente legittimità della misura applicata;
- le contestazioni sul merito della pretesa creditoria sono precluse perché tardive, non essendo stata proposta opposizione alla cartella prodromica;
- il ruolo in questione è diverso da quello citato dall'opponente con riferimento alla sentenza del
Tribunale di Milano.
Con decreto del 09-04-2024 il Giudice fissava per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del pagina 3 di 7 25-06-2024, disponendo la sospensione del provvedimento avversato.
A tale udienza il Giudice rinviava il procedimento per la comparizione delle parti alla successiva data del 22-10-2024. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 30-01-2025 con assegnazione all'opponente di termine per memoria. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 03-04-2025 per la discussione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. pronunciata in data 05-05-2025 Il Giudice decideva la causa con sentenza depositata in calce al provvedimento.
2. L'opposizione proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi Parte_1
che seguono.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione di preventiva iscrizione di fermo n. n. 06880202400031407000 notificata in data 12-02-2024 e alla sottesa cartella di pagamento n. 06820230064016154000 notificata il 17-05-2023.
In particolare, dal preavviso di iscrizione di fermo si rileva che la cartella di pagamento in questione per euro 12.880,90 è stata emessa dalla Corte d'Appello di Milano-Ufficio Recupero Crediti per il recupero di spese processuali relative all'anno 2015 (per euro 613,10) e di somme dovute alla Cassa
Depositi e Prestiti-cassa ammende per l'anno 2015 (per euro 12.261,92).
2.2. Preliminarmente occorre osservare che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati (e a maggior ragione, il suo preavviso) ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (così Cass. S.U. n. 10261/2018 e S.U. n. 15354/2015; n. 18041/2019).
2.3. Ciò posto, innanzitutto è da rilevare la sussistenza della legittimazione passiva in capo al
, atteso che l'opposizione proposta dal sig. riguarda direttamente Controparte_1 Parte_1
(anche) il titolo della pretesa tributaria, seppur, come si dirà nel proseguo, infondata su questo punto.
2.4. Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che le doglianze sollevate dall'opponente con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230064016154000 - e cioè la genericità della somma esposta e la mancanza di conteggi analitici, anche con riferimento al parziale accoglimento dell'opposizione ad altre cartelle - paiono riguardare essenzialmente il contenuto della cartella stessa:
l'avvenuta notifica del titolo, effettuata in data 17-05-2023, esclude, tuttavia, che possano essere fatti pagina 4 di 7 valere in questa sede vizi attinenti all'atto prodromico.
Infatti, secondo gli orientamenti consolidati della Cassazione "il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (cfr. Cass. n.
28509/2022, n. 15695/2022, n. 29200/2020, n. 13138/2018).
In sintesi, la mancata impugnazione della cartella di pagamento determina l'irretrattabilità delle relative pretese creditorie.
2.5. Limitando, quindi, l'esame ai vizi attinenti alla comunicazione di preventiva iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell'opponente, si osserva che quest'ultimo ha censurato l'applicazione della misura in questione per essere il sig. affetto da invalidità civile, Parte_1
circostanza questa non contestata dalle parti convenute;
parte opponente ha, inoltre, allegato che l'autovettura Fiat Grande Punto tg. ET370WV è utilizzata abitualmente dal sig. a causa della Parte_1
sua ridotta capacità motoria.
Le parti convenute hanno, invece, rilevato che l'art. 86 dpr n. 602/1973 non prevede alcuna esenzione dall'applicazione della misura del fermo amministrativo per i soggetti affetti da invalidità (così
[...]
) e che il citato articolo stabilisce che il fermo non può essere disposto solo Controparte_2
per quei beni strumentali all'impresa ovvero all'esercizio della professione (così Controparte_1
).
[...]
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Preme rilevare che l'art. 86 dpr n. 602/1973 prevede che “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
pagina 5 di 7 Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che (i) il veicolo Fiat Grande Punto tg. ET370WV
è di proprietà del sig. e che (ii) il proprietario dell'autovettura è invalido civile (entrambe le Parte_1
circostanze non sono state analiticamente contestate dalle parti convenute).
Inoltre, parte ricorrente ha puntualmente allegato che il veicolo sul quale si vorrebbe applicare il fermo amministrativo è il mezzo di locomozione che utilizza per gli spostamenti, stante la sua difficoltà a deambulare (cfr. ricorso, doc. n. 3 e n. 11) e siffatta circostanza è rimasta priva di qualsivoglia specifica contestazione, né di eventuale prova contraria.
Pare rilevante, altresì, evidenziare che la stessa prevede e richiede la Controparte_3
compilazione di uno specifico modello denominato F3 per formulare istanza di annullamento del preavviso/cancellazione dell'iscrizione di fermo per soggetti diversamente abili (cfr doc. n. 11 di parte opponente), che il sig. ha puntualmente compilato e inviato all , senza Parte_1 Controparte_3
riscontro.
In considerazione dell'utilizzo del mezzo in questione da parte dell'opponente riconosciuto invalido civile, deve essere dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in quanto pregiudizievole del diritto di circolazione correlato all'utilizzazione dell'auto da parte del sig.
, nonché del diritto alla salute costituzionalmente protetto. Parte_1
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opponente e poste esclusivamente a carico di , in base al Controparte_2
principio della causalità, essendo l'accoglimento dell'opposizione conseguenza dell'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo effettuata dall'agente della riscossione, nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva prestata, alla natura documentale della causa e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
Quanto alle spese di lite sostenute dal , le stesse vengono compensate in Controparte_1
quanto, pur essendo questa legittimata passivamente, non risulta avere responsabilità con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , dichiara l'illegittimità/invalidità del Parte_1
preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 068 80202400031407000 notificato in data 12-02-
2024, disponendone l'annullamento;
2) condanna al pagamento, in favore della parte opponente, delle Controparte_2
spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002;
3) spese compensate tra opponente e . Controparte_1
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza come segue.
Si comunichi.
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9429/2024 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Peccati e Parte_1 C.F._1
Gianfelice Colombo, elettivamente domiciliato in Cassano D'Adda, alla via Milano n. 1, presso i difensori opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n, 1, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano convenuto/opposto
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania Controparte_2 P.IVA_2
Maria Lepore, elettivamente domiciliato in Bari, al corso De Gasperi n. 292, presso il difensore convenuto/opposto oggetto: opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e della sottesa cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08-03-2024, il sig. proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione di preventiva iscrizione di fermo n. 068 80202400031407000 notificata in data 12-02- pagina 2 di 7 2024, che nel contempo sollecitava l'opponente al pagamento della somma di euro 12.973,87, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso avversato, e, nel merito, (i) l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo e della sottesa cartella di pagamento n. 06820230064016154000 notificata il 17-05-2023, (ii) il rinvio al Giudice delle Leggi della L.
215/2021 limitatamente all'art.
5-octies, secondo comma, e della L. n. 197/2022 limitatamente all'art. 1, comma 246, lettera d).
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, che la misura in questione e cioè il preavviso di fermo amministrativo non poteva essere applicata, poiché il sig. è invalido civile con ridotte Parte_1
capacità motorie e l'autovettura è utilizzata abitualmente per il trasporto dello stesso.
Inoltre, l'opponente eccepiva che la pretesa creditoria è generica e imprecisa, così come i relativi conteggi, tanto che non è dato comprendere se le somme in questione tengano conto o meno della riduzione conseguente al parziale accoglimento dell'opposizione alle cartelle di pagamento n.
068201901005804 89/000 e 068201901005805 90/000 proposta dal sig. avanti questo Parte_1
Tribunale, sezione terza, R.G. n. 15982/2020.
Ritualmente chiamati in giudizio, in data 18-10-2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e in data 29-08-2024 , chiedendo entrambe il rigetto delle domande Controparte_2
formulate dall'attore in via preliminare e nel merito.
Il convenuto deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_1
- l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività del titolo esecutivo, non opposto;
- il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore;
- la legittimità del provvedimento, avendo l'opponente omesso di documentare la natura di bene strumentale del mezzo, la necessità del suo utilizzo e l'assenza di soluzioni alternative;
- l'infondatezza della richiesta di rinvio alla Consulta, peraltro generica.
La convenuta deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_2
- l'art. 86 dpr n. 602/1973 non contempla il caso di esenzione dal procedimento esattivo per persona affetta da invalidità, con conseguente legittimità della misura applicata;
- le contestazioni sul merito della pretesa creditoria sono precluse perché tardive, non essendo stata proposta opposizione alla cartella prodromica;
- il ruolo in questione è diverso da quello citato dall'opponente con riferimento alla sentenza del
Tribunale di Milano.
Con decreto del 09-04-2024 il Giudice fissava per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del pagina 3 di 7 25-06-2024, disponendo la sospensione del provvedimento avversato.
A tale udienza il Giudice rinviava il procedimento per la comparizione delle parti alla successiva data del 22-10-2024. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 30-01-2025 con assegnazione all'opponente di termine per memoria. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 03-04-2025 per la discussione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. pronunciata in data 05-05-2025 Il Giudice decideva la causa con sentenza depositata in calce al provvedimento.
2. L'opposizione proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi Parte_1
che seguono.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione di preventiva iscrizione di fermo n. n. 06880202400031407000 notificata in data 12-02-2024 e alla sottesa cartella di pagamento n. 06820230064016154000 notificata il 17-05-2023.
In particolare, dal preavviso di iscrizione di fermo si rileva che la cartella di pagamento in questione per euro 12.880,90 è stata emessa dalla Corte d'Appello di Milano-Ufficio Recupero Crediti per il recupero di spese processuali relative all'anno 2015 (per euro 613,10) e di somme dovute alla Cassa
Depositi e Prestiti-cassa ammende per l'anno 2015 (per euro 12.261,92).
2.2. Preliminarmente occorre osservare che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati (e a maggior ragione, il suo preavviso) ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (così Cass. S.U. n. 10261/2018 e S.U. n. 15354/2015; n. 18041/2019).
2.3. Ciò posto, innanzitutto è da rilevare la sussistenza della legittimazione passiva in capo al
, atteso che l'opposizione proposta dal sig. riguarda direttamente Controparte_1 Parte_1
(anche) il titolo della pretesa tributaria, seppur, come si dirà nel proseguo, infondata su questo punto.
2.4. Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che le doglianze sollevate dall'opponente con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230064016154000 - e cioè la genericità della somma esposta e la mancanza di conteggi analitici, anche con riferimento al parziale accoglimento dell'opposizione ad altre cartelle - paiono riguardare essenzialmente il contenuto della cartella stessa:
l'avvenuta notifica del titolo, effettuata in data 17-05-2023, esclude, tuttavia, che possano essere fatti pagina 4 di 7 valere in questa sede vizi attinenti all'atto prodromico.
Infatti, secondo gli orientamenti consolidati della Cassazione "il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (cfr. Cass. n.
28509/2022, n. 15695/2022, n. 29200/2020, n. 13138/2018).
In sintesi, la mancata impugnazione della cartella di pagamento determina l'irretrattabilità delle relative pretese creditorie.
2.5. Limitando, quindi, l'esame ai vizi attinenti alla comunicazione di preventiva iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell'opponente, si osserva che quest'ultimo ha censurato l'applicazione della misura in questione per essere il sig. affetto da invalidità civile, Parte_1
circostanza questa non contestata dalle parti convenute;
parte opponente ha, inoltre, allegato che l'autovettura Fiat Grande Punto tg. ET370WV è utilizzata abitualmente dal sig. a causa della Parte_1
sua ridotta capacità motoria.
Le parti convenute hanno, invece, rilevato che l'art. 86 dpr n. 602/1973 non prevede alcuna esenzione dall'applicazione della misura del fermo amministrativo per i soggetti affetti da invalidità (così
[...]
) e che il citato articolo stabilisce che il fermo non può essere disposto solo Controparte_2
per quei beni strumentali all'impresa ovvero all'esercizio della professione (così Controparte_1
).
[...]
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Preme rilevare che l'art. 86 dpr n. 602/1973 prevede che “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
pagina 5 di 7 Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che (i) il veicolo Fiat Grande Punto tg. ET370WV
è di proprietà del sig. e che (ii) il proprietario dell'autovettura è invalido civile (entrambe le Parte_1
circostanze non sono state analiticamente contestate dalle parti convenute).
Inoltre, parte ricorrente ha puntualmente allegato che il veicolo sul quale si vorrebbe applicare il fermo amministrativo è il mezzo di locomozione che utilizza per gli spostamenti, stante la sua difficoltà a deambulare (cfr. ricorso, doc. n. 3 e n. 11) e siffatta circostanza è rimasta priva di qualsivoglia specifica contestazione, né di eventuale prova contraria.
Pare rilevante, altresì, evidenziare che la stessa prevede e richiede la Controparte_3
compilazione di uno specifico modello denominato F3 per formulare istanza di annullamento del preavviso/cancellazione dell'iscrizione di fermo per soggetti diversamente abili (cfr doc. n. 11 di parte opponente), che il sig. ha puntualmente compilato e inviato all , senza Parte_1 Controparte_3
riscontro.
In considerazione dell'utilizzo del mezzo in questione da parte dell'opponente riconosciuto invalido civile, deve essere dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in quanto pregiudizievole del diritto di circolazione correlato all'utilizzazione dell'auto da parte del sig.
, nonché del diritto alla salute costituzionalmente protetto. Parte_1
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opponente e poste esclusivamente a carico di , in base al Controparte_2
principio della causalità, essendo l'accoglimento dell'opposizione conseguenza dell'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo effettuata dall'agente della riscossione, nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva prestata, alla natura documentale della causa e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
Quanto alle spese di lite sostenute dal , le stesse vengono compensate in Controparte_1
quanto, pur essendo questa legittimata passivamente, non risulta avere responsabilità con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , dichiara l'illegittimità/invalidità del Parte_1
preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 068 80202400031407000 notificato in data 12-02-
2024, disponendone l'annullamento;
2) condanna al pagamento, in favore della parte opponente, delle Controparte_2
spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002;
3) spese compensate tra opponente e . Controparte_1
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 7 di 7