Articolo 1 della Legge 29 settembre 1965, n. 1117
Articolo 2
Versione
10 ottobre 1965
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Versione
18 febbraio 1999
Art. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504))
L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504))
Entrata in vigore il 18 febbraio 1999