Articolo 23 della Legge 25 febbraio 1971, n. 95
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 aprile 1971
Art. 23.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l' articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74 ; l' articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258 ; gli articoli 1 , 3 , 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306 ; l' articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683 ; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993 ; l' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1 , 6 , 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
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