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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1850 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Raffaele Boccia, presso il cui studio, in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Mastanielli n. 16 sc. A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Vetere, presso il cui studio, in Cosenza, viale Cosmai n. 16, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'attrice: “voglia il Tribunale: a) revocare l'atto pubblico di donazione dell'8 febbraio 2024 per Notaio di Cosenza (rep. Persona_1
1812/1525), avente ad oggetto i diritti di comproprietà pari a metà dell'intero sull'unità immobiliare in Castrolibero alla Via Castelvenere n.25, catastalmente identificata al foglio 9, particelle graffate 520 subalterno 18 e 1828 subalterno 2, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della società l'atto dispositivo de quo;
b) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per i convenuti: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inesistente, per prescrizione breve quinquennale, ai sensi dell'art. 2949 c.c. ovvero per prescrizione ordinaria decennale, e per tutti i motivi sopra esposti, il credito asseritamente vantato dalla nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
, in qualità di socio accomandatario della estinta
[...] Controparte_4
e, comunque, rigettare la domanda di revocazione proposta dalla
[...] [...]
nei confronti dei sigg.ri , e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 per difetto (di almeno uno) dei presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c., e perché l'inopponibilità non può essere estesa all'intero atto di liberalità ma, eventualmente, alla sola quota immobiliare che era di proprietà del , con conseguente condanna della ricorrente al CP_1 pagamento delle spese e competenze difensive da distrarsi, in favore del sottoscritto Avvocato, con le maggiorazioni previste per l'assistenza di una parte plurisoggettiva”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, la premetteva di vantare nei confronti della Parte_1 il credito di € 16.053,66, oltre accessori e spese, Controparte_4 portato dal decreto ingiuntivo n. 1242/2020 dell'intestato Tribunale, avverso il quale proposta opposizione rigettata con sentenza n. 1019/2024, con condanna alle spese di lite per € 2.540,00, oltre accessori di legge, deducendo quindi che , socio accomandatario Controparte_1 dal 2012, e poi liquidatore, della cancellata dal Registro delle Imprese il Controparte_4
17.01.2024, con rogito per Notaio dell'8.02.2024 aveva donato alle figlie Per_1 Parte_2
i diritti di comproprietà per la metà sull'unita immobiliare sita in Castrolibero (CS), via CP_3
Castelvenere n. 25, censita in NC.E.U. al fl. n. 9, p.lle nn. 520 sub 1 e 1828 sub 2, ed impugnando in revocatoria tale atto dispositivo, sussistendone i presupposti (scientia et eventus damni, anche in ragione di pregressi atti dispositivi); rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitisi in giudizio, il donante , e le donatarie figlie Controparte_1 CP_2
e , eccepivano l'inammissibilità della revocatoria, in ragione, nell'ordine, (a)
[...] CP_3 dell'intervenuta prescrizione sia quinquennale (nei confronti della società) che decennale (nei confronti del socio accomandatario) del credito, (b) della colpevole inerzia della creditrice nel recupero del medesimo, siccome pendente, nei confronti della espropriazione Controparte_4 immobiliare iscritta al n. 60/2005 R.G.E.I. dell'intestato Tribunale, in cui espletata ctu di stima del patrimonio immobiliare sociale, ampiamente satisfattivo della pretesa creditoria, e, di conseguenza, (c) della mancata escussione preventiva del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 c.c., nonché, da ultimo, (d) della impossibilità di revocare la donazione del solo 50% della comproprietà dell'immobile; contestavano, nel merito, la sussistenza di scientia ed eventus damni, poiché l'immobile già conferito in fondo patrimoniale con rogito del 2001, quindi comunque sottratto, al momento dell'atto dispositivo impugnato in revocatoria, all'azione esecutiva di terzi, in epoca ampiamente antecedente al credito dell'attrice; rassegnavano, nondimeno, le ritrascritte conclusioni. Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., e depositate le relative memorie, in assenza di istanza istruttorie, all'udienza dell'8 aprile 2025, la causa è stata trattenuta a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda revocatoria è fondata e deve quindi essere accolta.
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, quello a mente del quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in termini, Cass. n. 5619/2016; conformi, ex multis, Cass. nn. 1893/2012, 23666/2015); rimane quindi irrilevante “la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori” (Cass. nn. 23208/2016, 24757/2008, 21492/2011).
2 Al giudice della revocatoria ordinaria non compete di conseguenza alcun tipo di accertamento sulla esistenza o finanche sulla validità del titolo negoziale o giudiziale posto a fondamento dell'actio pauliana, se non sotto il profilo della sussistenza quantomeno di una mera aspettativa di credito, evenienza che, nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio, sul semplice rilievo che la ragione di credito della società attrice è fondata su decreto ingiuntivo, la cui opposizione respinta (in primo grado), e nondimeno che non è in contestazione la qualità di socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi, della Controparte_4 in capo a . Controparte_1
Né possono invero, nella odierna sede, sempre in considerazione della prefata inesistenza di poteri decisori del giudice della revocatoria sul titolo della pretesa creditoria, scrutinarsi le eccezioni dei convenuti relative all'intervenuta (duplice) prescrizione della medesima, nonché alla stessa possibilità di azionarla nei confronti del socio accomandatario, in seguito a cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2304 c.c., dovendosi limitare la delibazione sottesa alla valutazione di fondatezza dell'actio pauliana, come premesso, alla sola verifica di una mera aspettativa creditoria, che – per vero – l'attrice ha ampiamente documentato, anche sotto il profilo della preventiva infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
Rimangono nondimeno irrilevanti, ai fini della decisione, per le medesime ragioni, anche le difese dei convenuti sulla colpevole inerzia della creditrice in relazione alla procedura espropriativa già pendente, in epoca antecedente alla stessa insorgenza del credito, nei confronti della e, più in generale, sulla esazione dello stesso, atteso che – si ripete – ciò Controparte_4 che importa unicamente, al giudice della revocatoria, è la verifica della sussistenza (anche) di una mera aspettativa di credito, la cui delibazione, in ragione delle ampie evidenze documentali, non può essere revocata in dubbio.
Il tutto senza considerare la sostanziale infondatezza delle difese dei convenuti, atteso che l'attrice ha documentato l'incapienza della procedura espropriativa immobiliare incoata nel 2005 in danno della ed altresì che, in ragione dell'opposizione proposta avverso Controparte_4 il decreto ingiuntivo, il credito della è sostanzialmente divenuto esigibile solo Parte_1 nel 2024. Su tale premessa, l'anteriorità – non contestata - del credito, rispetto alla donazione impugnata in revocatoria, costituisce evenienza che riverbera i suoi effetti ai fini della configurazione della c.d. scientia damni, unitamente alla conclamata gratuità dell'atto, trattandosi di donazione, facendo sì che l'elemento soggettivo dell'actio pauliana sia inferibile nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella semplice previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007).
Infatti, sempre sulla base dei canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie” (Cass. n. 27546/2014, 17327/2011), atteso che “la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito (come la odierna donazione, ndr) non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. nn. 5072/2009, 12045/2010). È quindi sufficiente la sola scientia damni da parte del donante , Controparte_1 senza che necessiti altresì il c.d. consilium fraudis con le convenute figlie donatarie. In sostanza, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia gratuito e successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore;
la prova del predetto
3 atteggiamento soggettivo può nondimeno essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito” (Cass. nn. 17327/2011, 1968/2009, 7507/2007), soprattutto allorquando, come nel caso di specie, rilevi la specifica qualità di padre e figlie delle parti del negozio, e, soprattutto, la stretta concatenazione temporale tra tutti i distinti atti di disposizione volti, unitamente a quello impugnato in revocatoria, a spogliare il debitore donante di ogni cespite immobiliare in sua proprietà, circostanza documentata, oltre che non contestata. Ai fini della odierna decisione, in buona sostanza, la configurazione dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana, ossia della ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, diminuisse – anzi, più correttamente, si azzerasse del tutto - la consistenza della sua garanzia patrimoniale (Cass. n. 3546/2004), può quindi essere agevolmente ricavato con il metodo della presunzione, cioè desumendo da un fatto noto - l'esposizione debitoria della e, in seguito alla cancellazione della stessa dal Controparte_4
Registro delle Imprese, del come suo socio accomandatario, peraltro, come ammesso CP_1 dallo stesso debitore convenuto, risalente nel tempo, nei confronti dell'attrice - quello ignoto, ovvero la scientia damni intesa come piena coscienza che l'atto dispositivo compiuto dal a titolo gratuito in favore delle figlie andasse obiettivamente a diminuire CP_1 quantitativamente e qualitativamente la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Come premesso, i rapporti parentali sono univocamente ritenuti dalla giurisprudenza
(Cass. nn. 5359/2009, 13447/2013, 1286/2019) elementi certi sui quali fondare la presunzione buona a far ritenere provato l'elemento soggettivo, e non potrebbe essere altrimenti, anche considerato che, nel caso di specie, debitore era il padre, e la donazione è stata fatta in favore delle figlie.
Gli elementi evidenziati costituiscono indici univoci della scientia damni, assurgendo a ben più di una semplice presunzione sull'elemento soggettivo, rendendo estremamente inverosimile che il donante non fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ed assumendo quasi i caratteri di vera e propria certezza sillogistica, laddove, come anticipato, sarebbe bastato il semplice dolo generico – del solo – sulle Controparte_1 conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo impugnato, rafforzato, come premesso, dal compimento, in breve lasso di tempo, di atti dispositivi volti a depauperare completamente il suo patrimonio immobiliare.
Né può fondatamente sostenersi, come pure fa la difesa dei convenuti, che il pregresso conferimento del bene immobile oggetto di donazione, in fondo patrimoniale costituito nel 2001, sia foriero della automatica esclusione dell'eventus damni, e, a catena, della scientia damni.
Anzi, al contrario, il compimento di atti dispositivi volti a far uscire, dal fondo patrimoniale, ogni bene a suo tempo conferito per i bisogni della famiglia, e segnatamente delle due figlie minori, è indice sicuro della volontà di cessazione implicita del vincolo, anche considerando che tutti gli atti dispositivi sono stati tutti compiuti in favore di quelle stesse figlie, oggi coniugate, e non più facenti parte del nucleo familiare originario.
In altri termini, nel dismettere con varie donazioni il patrimonio conferito nel fondo,
ha chiaramente manifestato la volontà di cessarlo, liberando i beni dal Controparte_1 vincolo, e, nondimeno, facendoli fuoriuscire subito nuovamente dalla funzione di garanzia patrimoniale generica.
Quindi, la consapevole volontà di cessazione del fondo, implicita nel compimento degli atti dispositivi, rappresenta, in ultima istanza, un elemento che milita a favore della configurazione della scientia damni, e non anche contro, perché, si ripete, attesta la volontà di sottrarre i beni al regime del fondo patrimoniale, e quindi alla correlata funzione, liberandoli per poi dismetterli, senza soluzione di continuità, in favore delle figlie, così perseguendo lo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale del donante.
4 Anche in questo caso, quindi, può configurarsi, oltre la semplice scientia, vera e propria rappresentazione e volizione del pregiudizio alla possibilità di soddisfacimento delle ragioni creditorie. Su tali premesse, anche in relazione all'elemento oggettivo, va richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, rimanendo invece sufficiente il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (Cass. n. 1902/2015, 7767/2007), e quindi non “un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, bensì il semplice pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa” (Cass. n. 6511/2004), ed incombendo nondimeno, di conseguenza, “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 1902/2015 cit.). Orbene, nel caso di specie, a fronte della non revocabilità in dubbio della natura obiettiva di ostacolo, qualitativo e quantitativo, della donazione effettuata dal alle Controparte_1 figlie, dell'unico cespite immobiliare rimasto in sua (com)proprietà, come dedotto dall'attrice, e non contestato dai convenuti, questi ultimi non hanno neppure proposto l'eccezione di capienza patrimoniale in relazione alle proprie sostanze, bensì unicamente avuto riguardo alla pendenza di una procedura espropriativa immobiliare in danno della rivelatasi tuttavia Controparte_4 incapiente, come documentato dall'attrice. Non può quindi assumersi tout court, come fa la difesa dei convenuti, l'insussistenza del pericolo di esecuzione infruttuosa, rimanendo anzi asseverato l'esatto contrario, e, soprattutto, non può fondatamente sostenersi che l'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal
[...]
non vada obiettivamente a (eufemisticamente) ridurre, qualitativamente, oltre CP_1 che quantitativamente, la concreta possibilità della creditrice di trovare soddisfazione.
In conclusione, quindi, può con certezza affermarsi la sussistenza, oltre che della scientia, anche dell'eventus damni, rimanendo in pratica notevolmente più difficoltoso, se non propriamente impossibile, per l'attrice, il soddisfacimento delle ragioni creditorie nei confronti del convenuto donante. Per inciso, contrariamente all'assunto dei convenuti, rimane possibile – e, quindi, ammissibile - la soggezione dell'atto dispositivo della comproprietà, ovviamente nei limiti dei diritti del debitore donante;
ed infatti, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che, poiché
“l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, l'atto conserva la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, di tal ché anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'actio pauliana, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso, nondimeno, non ricorre neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (Cass. n. 1804/2000). Per le suesposte argomentazioni, quindi, ritiene l'odierno giudice sussistenti, come premesso, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, dovendosi di conseguenza dichiarare il rogito di donazione inefficace nei confronti dell'attrice in relazione ai diritti del donante . Controparte_1
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, e la conseguente inopponibilità ex art. 2901 c.c., all'attrice del rogito di Parte_1 donazione di diritti a ministero del Notaio dell'8 febbraio 2024 (n. Rep. 1.812, n. Persona_1
Racc. 1.525), in relazione ai diritti del solo disponente;
Controparte_1
- condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati ed in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1850 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Raffaele Boccia, presso il cui studio, in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Mastanielli n. 16 sc. A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Vetere, presso il cui studio, in Cosenza, viale Cosmai n. 16, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'attrice: “voglia il Tribunale: a) revocare l'atto pubblico di donazione dell'8 febbraio 2024 per Notaio di Cosenza (rep. Persona_1
1812/1525), avente ad oggetto i diritti di comproprietà pari a metà dell'intero sull'unità immobiliare in Castrolibero alla Via Castelvenere n.25, catastalmente identificata al foglio 9, particelle graffate 520 subalterno 18 e 1828 subalterno 2, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della società l'atto dispositivo de quo;
b) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per i convenuti: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inesistente, per prescrizione breve quinquennale, ai sensi dell'art. 2949 c.c. ovvero per prescrizione ordinaria decennale, e per tutti i motivi sopra esposti, il credito asseritamente vantato dalla nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
, in qualità di socio accomandatario della estinta
[...] Controparte_4
e, comunque, rigettare la domanda di revocazione proposta dalla
[...] [...]
nei confronti dei sigg.ri , e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 per difetto (di almeno uno) dei presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c., e perché l'inopponibilità non può essere estesa all'intero atto di liberalità ma, eventualmente, alla sola quota immobiliare che era di proprietà del , con conseguente condanna della ricorrente al CP_1 pagamento delle spese e competenze difensive da distrarsi, in favore del sottoscritto Avvocato, con le maggiorazioni previste per l'assistenza di una parte plurisoggettiva”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, la premetteva di vantare nei confronti della Parte_1 il credito di € 16.053,66, oltre accessori e spese, Controparte_4 portato dal decreto ingiuntivo n. 1242/2020 dell'intestato Tribunale, avverso il quale proposta opposizione rigettata con sentenza n. 1019/2024, con condanna alle spese di lite per € 2.540,00, oltre accessori di legge, deducendo quindi che , socio accomandatario Controparte_1 dal 2012, e poi liquidatore, della cancellata dal Registro delle Imprese il Controparte_4
17.01.2024, con rogito per Notaio dell'8.02.2024 aveva donato alle figlie Per_1 Parte_2
i diritti di comproprietà per la metà sull'unita immobiliare sita in Castrolibero (CS), via CP_3
Castelvenere n. 25, censita in NC.E.U. al fl. n. 9, p.lle nn. 520 sub 1 e 1828 sub 2, ed impugnando in revocatoria tale atto dispositivo, sussistendone i presupposti (scientia et eventus damni, anche in ragione di pregressi atti dispositivi); rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitisi in giudizio, il donante , e le donatarie figlie Controparte_1 CP_2
e , eccepivano l'inammissibilità della revocatoria, in ragione, nell'ordine, (a)
[...] CP_3 dell'intervenuta prescrizione sia quinquennale (nei confronti della società) che decennale (nei confronti del socio accomandatario) del credito, (b) della colpevole inerzia della creditrice nel recupero del medesimo, siccome pendente, nei confronti della espropriazione Controparte_4 immobiliare iscritta al n. 60/2005 R.G.E.I. dell'intestato Tribunale, in cui espletata ctu di stima del patrimonio immobiliare sociale, ampiamente satisfattivo della pretesa creditoria, e, di conseguenza, (c) della mancata escussione preventiva del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 c.c., nonché, da ultimo, (d) della impossibilità di revocare la donazione del solo 50% della comproprietà dell'immobile; contestavano, nel merito, la sussistenza di scientia ed eventus damni, poiché l'immobile già conferito in fondo patrimoniale con rogito del 2001, quindi comunque sottratto, al momento dell'atto dispositivo impugnato in revocatoria, all'azione esecutiva di terzi, in epoca ampiamente antecedente al credito dell'attrice; rassegnavano, nondimeno, le ritrascritte conclusioni. Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., e depositate le relative memorie, in assenza di istanza istruttorie, all'udienza dell'8 aprile 2025, la causa è stata trattenuta a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda revocatoria è fondata e deve quindi essere accolta.
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, quello a mente del quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in termini, Cass. n. 5619/2016; conformi, ex multis, Cass. nn. 1893/2012, 23666/2015); rimane quindi irrilevante “la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori” (Cass. nn. 23208/2016, 24757/2008, 21492/2011).
2 Al giudice della revocatoria ordinaria non compete di conseguenza alcun tipo di accertamento sulla esistenza o finanche sulla validità del titolo negoziale o giudiziale posto a fondamento dell'actio pauliana, se non sotto il profilo della sussistenza quantomeno di una mera aspettativa di credito, evenienza che, nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio, sul semplice rilievo che la ragione di credito della società attrice è fondata su decreto ingiuntivo, la cui opposizione respinta (in primo grado), e nondimeno che non è in contestazione la qualità di socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi, della Controparte_4 in capo a . Controparte_1
Né possono invero, nella odierna sede, sempre in considerazione della prefata inesistenza di poteri decisori del giudice della revocatoria sul titolo della pretesa creditoria, scrutinarsi le eccezioni dei convenuti relative all'intervenuta (duplice) prescrizione della medesima, nonché alla stessa possibilità di azionarla nei confronti del socio accomandatario, in seguito a cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2304 c.c., dovendosi limitare la delibazione sottesa alla valutazione di fondatezza dell'actio pauliana, come premesso, alla sola verifica di una mera aspettativa creditoria, che – per vero – l'attrice ha ampiamente documentato, anche sotto il profilo della preventiva infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
Rimangono nondimeno irrilevanti, ai fini della decisione, per le medesime ragioni, anche le difese dei convenuti sulla colpevole inerzia della creditrice in relazione alla procedura espropriativa già pendente, in epoca antecedente alla stessa insorgenza del credito, nei confronti della e, più in generale, sulla esazione dello stesso, atteso che – si ripete – ciò Controparte_4 che importa unicamente, al giudice della revocatoria, è la verifica della sussistenza (anche) di una mera aspettativa di credito, la cui delibazione, in ragione delle ampie evidenze documentali, non può essere revocata in dubbio.
Il tutto senza considerare la sostanziale infondatezza delle difese dei convenuti, atteso che l'attrice ha documentato l'incapienza della procedura espropriativa immobiliare incoata nel 2005 in danno della ed altresì che, in ragione dell'opposizione proposta avverso Controparte_4 il decreto ingiuntivo, il credito della è sostanzialmente divenuto esigibile solo Parte_1 nel 2024. Su tale premessa, l'anteriorità – non contestata - del credito, rispetto alla donazione impugnata in revocatoria, costituisce evenienza che riverbera i suoi effetti ai fini della configurazione della c.d. scientia damni, unitamente alla conclamata gratuità dell'atto, trattandosi di donazione, facendo sì che l'elemento soggettivo dell'actio pauliana sia inferibile nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella semplice previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007).
Infatti, sempre sulla base dei canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie” (Cass. n. 27546/2014, 17327/2011), atteso che “la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito (come la odierna donazione, ndr) non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. nn. 5072/2009, 12045/2010). È quindi sufficiente la sola scientia damni da parte del donante , Controparte_1 senza che necessiti altresì il c.d. consilium fraudis con le convenute figlie donatarie. In sostanza, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia gratuito e successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore;
la prova del predetto
3 atteggiamento soggettivo può nondimeno essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito” (Cass. nn. 17327/2011, 1968/2009, 7507/2007), soprattutto allorquando, come nel caso di specie, rilevi la specifica qualità di padre e figlie delle parti del negozio, e, soprattutto, la stretta concatenazione temporale tra tutti i distinti atti di disposizione volti, unitamente a quello impugnato in revocatoria, a spogliare il debitore donante di ogni cespite immobiliare in sua proprietà, circostanza documentata, oltre che non contestata. Ai fini della odierna decisione, in buona sostanza, la configurazione dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana, ossia della ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, diminuisse – anzi, più correttamente, si azzerasse del tutto - la consistenza della sua garanzia patrimoniale (Cass. n. 3546/2004), può quindi essere agevolmente ricavato con il metodo della presunzione, cioè desumendo da un fatto noto - l'esposizione debitoria della e, in seguito alla cancellazione della stessa dal Controparte_4
Registro delle Imprese, del come suo socio accomandatario, peraltro, come ammesso CP_1 dallo stesso debitore convenuto, risalente nel tempo, nei confronti dell'attrice - quello ignoto, ovvero la scientia damni intesa come piena coscienza che l'atto dispositivo compiuto dal a titolo gratuito in favore delle figlie andasse obiettivamente a diminuire CP_1 quantitativamente e qualitativamente la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Come premesso, i rapporti parentali sono univocamente ritenuti dalla giurisprudenza
(Cass. nn. 5359/2009, 13447/2013, 1286/2019) elementi certi sui quali fondare la presunzione buona a far ritenere provato l'elemento soggettivo, e non potrebbe essere altrimenti, anche considerato che, nel caso di specie, debitore era il padre, e la donazione è stata fatta in favore delle figlie.
Gli elementi evidenziati costituiscono indici univoci della scientia damni, assurgendo a ben più di una semplice presunzione sull'elemento soggettivo, rendendo estremamente inverosimile che il donante non fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ed assumendo quasi i caratteri di vera e propria certezza sillogistica, laddove, come anticipato, sarebbe bastato il semplice dolo generico – del solo – sulle Controparte_1 conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo impugnato, rafforzato, come premesso, dal compimento, in breve lasso di tempo, di atti dispositivi volti a depauperare completamente il suo patrimonio immobiliare.
Né può fondatamente sostenersi, come pure fa la difesa dei convenuti, che il pregresso conferimento del bene immobile oggetto di donazione, in fondo patrimoniale costituito nel 2001, sia foriero della automatica esclusione dell'eventus damni, e, a catena, della scientia damni.
Anzi, al contrario, il compimento di atti dispositivi volti a far uscire, dal fondo patrimoniale, ogni bene a suo tempo conferito per i bisogni della famiglia, e segnatamente delle due figlie minori, è indice sicuro della volontà di cessazione implicita del vincolo, anche considerando che tutti gli atti dispositivi sono stati tutti compiuti in favore di quelle stesse figlie, oggi coniugate, e non più facenti parte del nucleo familiare originario.
In altri termini, nel dismettere con varie donazioni il patrimonio conferito nel fondo,
ha chiaramente manifestato la volontà di cessarlo, liberando i beni dal Controparte_1 vincolo, e, nondimeno, facendoli fuoriuscire subito nuovamente dalla funzione di garanzia patrimoniale generica.
Quindi, la consapevole volontà di cessazione del fondo, implicita nel compimento degli atti dispositivi, rappresenta, in ultima istanza, un elemento che milita a favore della configurazione della scientia damni, e non anche contro, perché, si ripete, attesta la volontà di sottrarre i beni al regime del fondo patrimoniale, e quindi alla correlata funzione, liberandoli per poi dismetterli, senza soluzione di continuità, in favore delle figlie, così perseguendo lo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale del donante.
4 Anche in questo caso, quindi, può configurarsi, oltre la semplice scientia, vera e propria rappresentazione e volizione del pregiudizio alla possibilità di soddisfacimento delle ragioni creditorie. Su tali premesse, anche in relazione all'elemento oggettivo, va richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, rimanendo invece sufficiente il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (Cass. n. 1902/2015, 7767/2007), e quindi non “un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, bensì il semplice pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa” (Cass. n. 6511/2004), ed incombendo nondimeno, di conseguenza, “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 1902/2015 cit.). Orbene, nel caso di specie, a fronte della non revocabilità in dubbio della natura obiettiva di ostacolo, qualitativo e quantitativo, della donazione effettuata dal alle Controparte_1 figlie, dell'unico cespite immobiliare rimasto in sua (com)proprietà, come dedotto dall'attrice, e non contestato dai convenuti, questi ultimi non hanno neppure proposto l'eccezione di capienza patrimoniale in relazione alle proprie sostanze, bensì unicamente avuto riguardo alla pendenza di una procedura espropriativa immobiliare in danno della rivelatasi tuttavia Controparte_4 incapiente, come documentato dall'attrice. Non può quindi assumersi tout court, come fa la difesa dei convenuti, l'insussistenza del pericolo di esecuzione infruttuosa, rimanendo anzi asseverato l'esatto contrario, e, soprattutto, non può fondatamente sostenersi che l'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal
[...]
non vada obiettivamente a (eufemisticamente) ridurre, qualitativamente, oltre CP_1 che quantitativamente, la concreta possibilità della creditrice di trovare soddisfazione.
In conclusione, quindi, può con certezza affermarsi la sussistenza, oltre che della scientia, anche dell'eventus damni, rimanendo in pratica notevolmente più difficoltoso, se non propriamente impossibile, per l'attrice, il soddisfacimento delle ragioni creditorie nei confronti del convenuto donante. Per inciso, contrariamente all'assunto dei convenuti, rimane possibile – e, quindi, ammissibile - la soggezione dell'atto dispositivo della comproprietà, ovviamente nei limiti dei diritti del debitore donante;
ed infatti, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che, poiché
“l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, l'atto conserva la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, di tal ché anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'actio pauliana, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso, nondimeno, non ricorre neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (Cass. n. 1804/2000). Per le suesposte argomentazioni, quindi, ritiene l'odierno giudice sussistenti, come premesso, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, dovendosi di conseguenza dichiarare il rogito di donazione inefficace nei confronti dell'attrice in relazione ai diritti del donante . Controparte_1
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, e la conseguente inopponibilità ex art. 2901 c.c., all'attrice del rogito di Parte_1 donazione di diritti a ministero del Notaio dell'8 febbraio 2024 (n. Rep. 1.812, n. Persona_1
Racc. 1.525), in relazione ai diritti del solo disponente;
Controparte_1
- condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati ed in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
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