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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 28 novembre 2024, vertente
TRA con gli avv.ti FEDERICA CAU e GUIDO BERNARDINI;
Parte_1
ATTRICE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. MICAELA OTTOMANO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
, affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito Controparte_1 il giorno 7 febbraio 2020, per la caduta provocata dal gradino di accesso alla toilette all'interno del presidio del CP_2 Controparte_1
Si è costituita la opponendosi nel Controparte_1 merito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoni, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre innanzitutto inquadrare la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie.
1.1. L'oggetto del presente procedimento rientra nella previsione dell'art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cose in custodia, atteso che sussiste indubbiamente sia il rapporto di custodia tra la convenuta e la toilette all'interno del presidio dove è avvenuto l'incidente, CP_1 CP_2 sia il potere di controllo e sorveglianza sulla stessa necessario per prevenire possibili danni a terzi.
1.2. Stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presunta, è sufficiente la sussistenza della prova da parte dell'attore dell'effettiva riconducibilità del danno lamentato alla cosa in custodia di parte convenuta, mentre la prova del caso fortuito, ossia la ricorrenza di un evento eccezionale ed imprevedibile atto ad
1 interrompere detto rapporto di causalità, è la sola che può liberare parte convenuta dalla responsabilità del danno (Cass. nn. 2480 e 2481 del 2018).
Nell'eventualità in cui il caso fortuito sia integrato dallo stesso comportamento del danneggiato – come nella specie –, occorre tenere in considerazione l'esistenza del dovere di diligenza richiesto alla generalità dei consociati e valutare in che misura possa aver contribuito alla causazione del danno, secondo quanto disposto dall'art. 1227 c.c. È chiara la Suprema Corte nel sostenere che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n.14228/2023).
Sotto diverso profilo, va osservato che la valutazione dei fattori causali del sinistro può avvenire secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del 'più probabile che non' che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile.
2. Ebbene, applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il sinistro può essere ricostruito sulla base della documentazione fotografica prodotta nonché delle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria. Non è condivisibile l'impostazione di parte attrice secondo cui il gradino posto al limitare della toilette non era visibile.
In primo luogo, l'attrice non poteva dirsi inconsapevole della presenza dello stesso, considerato che, entrando nella toilette, lo ha necessariamente superato senza inconvenienti, mentre si è trovata ad inciampare nel momento di uscita dal locale. In secondo luogo, risulta evidente la differenza cromatica tra la pavimentazione della toilette, quella della sala d'aspetto e il materiale del gradino, rendendo inverosimile la difficile percezione del gradino anche in presenza di sola luce artificiale.
Non di meno, la circostanza che la porta di ingresso alla toilette si apra verso l'interno garantisce una visibilità adeguata dello scalino, dando il tempo e lo spazio necessario per uscire in sicurezza.
A nulla rileva l'asserita presenza di pavimento bagnato in prossimità del lavabo, considerando che tale circostanza è stata confermata solo dalla teste figlia di parte attrice, e non trova Testimone_1 riscontro nelle altre testimonianze;
inoltre, l'eventuale presenza di gocce d'acqua è una contingenza prevedibile dagli utenti di servizi igienici in luogo pubblico e dovrebbe indurre l'adozione di un incedere maggiormente diligente.
Dalle superiori considerazioni, consegue che, pur essendo in condizione di percepire e prevedere la presenza di un pericolo, l'attrice non ha tenuto una condotta adeguata in relazione allo stato dei luoghi in modo da evitare la caduta.
3. In conclusione, la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice, la quale ha omesso di attivare i poteri di controllo che poteva e doveva attivare per scongiurare l'evento lesivo: tale inosservanza dello standard di diligenza richiesta nella situazione concreta è qualificabile come evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo a recidere ogni nesso causale tra evento lesivo e cosa in custodia.
In virtù di tali considerazioni, anche a voler ritenere applicabile nei confronti della convenuta la presunzione sancita a carico del custode dall'art. 2051 c.c., non è possibile accogliere la domanda attorea, atteso che la responsabilità da cose in custodia è esclusa quando la produzione del danno sia 2 stata causalmente determinata dalla sola condotta dello stesso danneggiato che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale – non riconducibile perciò al dinamismo proprio della cosa – abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 14609/2007,
Cass. n. 287/2015).
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali in un contesto giurisprudenziale che presenta orientamenti non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di la Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Roma addì, 21 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 28 novembre 2024, vertente
TRA con gli avv.ti FEDERICA CAU e GUIDO BERNARDINI;
Parte_1
ATTRICE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. MICAELA OTTOMANO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
, affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito Controparte_1 il giorno 7 febbraio 2020, per la caduta provocata dal gradino di accesso alla toilette all'interno del presidio del CP_2 Controparte_1
Si è costituita la opponendosi nel Controparte_1 merito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoni, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre innanzitutto inquadrare la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie.
1.1. L'oggetto del presente procedimento rientra nella previsione dell'art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cose in custodia, atteso che sussiste indubbiamente sia il rapporto di custodia tra la convenuta e la toilette all'interno del presidio dove è avvenuto l'incidente, CP_1 CP_2 sia il potere di controllo e sorveglianza sulla stessa necessario per prevenire possibili danni a terzi.
1.2. Stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presunta, è sufficiente la sussistenza della prova da parte dell'attore dell'effettiva riconducibilità del danno lamentato alla cosa in custodia di parte convenuta, mentre la prova del caso fortuito, ossia la ricorrenza di un evento eccezionale ed imprevedibile atto ad
1 interrompere detto rapporto di causalità, è la sola che può liberare parte convenuta dalla responsabilità del danno (Cass. nn. 2480 e 2481 del 2018).
Nell'eventualità in cui il caso fortuito sia integrato dallo stesso comportamento del danneggiato – come nella specie –, occorre tenere in considerazione l'esistenza del dovere di diligenza richiesto alla generalità dei consociati e valutare in che misura possa aver contribuito alla causazione del danno, secondo quanto disposto dall'art. 1227 c.c. È chiara la Suprema Corte nel sostenere che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n.14228/2023).
Sotto diverso profilo, va osservato che la valutazione dei fattori causali del sinistro può avvenire secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del 'più probabile che non' che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile.
2. Ebbene, applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il sinistro può essere ricostruito sulla base della documentazione fotografica prodotta nonché delle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria. Non è condivisibile l'impostazione di parte attrice secondo cui il gradino posto al limitare della toilette non era visibile.
In primo luogo, l'attrice non poteva dirsi inconsapevole della presenza dello stesso, considerato che, entrando nella toilette, lo ha necessariamente superato senza inconvenienti, mentre si è trovata ad inciampare nel momento di uscita dal locale. In secondo luogo, risulta evidente la differenza cromatica tra la pavimentazione della toilette, quella della sala d'aspetto e il materiale del gradino, rendendo inverosimile la difficile percezione del gradino anche in presenza di sola luce artificiale.
Non di meno, la circostanza che la porta di ingresso alla toilette si apra verso l'interno garantisce una visibilità adeguata dello scalino, dando il tempo e lo spazio necessario per uscire in sicurezza.
A nulla rileva l'asserita presenza di pavimento bagnato in prossimità del lavabo, considerando che tale circostanza è stata confermata solo dalla teste figlia di parte attrice, e non trova Testimone_1 riscontro nelle altre testimonianze;
inoltre, l'eventuale presenza di gocce d'acqua è una contingenza prevedibile dagli utenti di servizi igienici in luogo pubblico e dovrebbe indurre l'adozione di un incedere maggiormente diligente.
Dalle superiori considerazioni, consegue che, pur essendo in condizione di percepire e prevedere la presenza di un pericolo, l'attrice non ha tenuto una condotta adeguata in relazione allo stato dei luoghi in modo da evitare la caduta.
3. In conclusione, la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice, la quale ha omesso di attivare i poteri di controllo che poteva e doveva attivare per scongiurare l'evento lesivo: tale inosservanza dello standard di diligenza richiesta nella situazione concreta è qualificabile come evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo a recidere ogni nesso causale tra evento lesivo e cosa in custodia.
In virtù di tali considerazioni, anche a voler ritenere applicabile nei confronti della convenuta la presunzione sancita a carico del custode dall'art. 2051 c.c., non è possibile accogliere la domanda attorea, atteso che la responsabilità da cose in custodia è esclusa quando la produzione del danno sia 2 stata causalmente determinata dalla sola condotta dello stesso danneggiato che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale – non riconducibile perciò al dinamismo proprio della cosa – abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 14609/2007,
Cass. n. 287/2015).
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali in un contesto giurisprudenziale che presenta orientamenti non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di la Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Roma addì, 21 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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