Art. 11.
E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:
1) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ;
2) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio;
3) ai figli di decorati al valor militare;
4) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonche' ai figli dei titolari di pensioni militari.
E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:
1) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ;
2) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio;
3) ai figli di decorati al valor militare;
4) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonche' ai figli dei titolari di pensioni militari.