Art. 1.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall' articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l' articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65 ;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell' articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall' articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l' articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65 ;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell' articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.