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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2024, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3382/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/12/2024, promossa da:
, nato SE EY (ALGERIA) il 16/03/1969, rappresentato e Parte_1 difeso dal proc. dom. avv. ZANARDINI CLAUDIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] – non costituita;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio dei sig.ri e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rogno (BG), ove il matrimonio risulta trascritto all'anno 1998, parte I, serie A, n. 3, di procedere con le annotazioni di legge, pagina 1 di 6 alle seguenti: CONDIZIONI 1. assegnazione della casa coniugale, sita a Rogno (BG) alla Via Rondinera 23, al sig. affinché vi viva unitamente al figlio Parte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente;
2. obbligo a carico della sig.ra Per_1
di corrispondere al sig. a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la Per_1 somma mensile di 200,00 €., entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e dovrà essere versata fin tanto che non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3. Per_1
obbligo a carico della sig.ra di corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse del figlio , Per_1 come di seguito riportate: “spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo 1) attività sportive, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”;
4. autorizzare entrambi i coniugi al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio. IN
OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti”. pagina 2 di 6 Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Rogno il 27/06/1998, dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni, e che la separazione Per_2 Per_1 giudiziale veniva dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1666/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di assegnare all'odierno ricorrente la casa coniugale e di confermare a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 200,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio (nato il [...]), non ancora economicamente autonomo, Per_1 oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva che questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi nella contumacia della moglie, che non si costituiva né compariva in giudizio;
che, in particolare, nel mese di marzo 2022, senza nulla comunicare al marito e ai figli, la moglie abbandonava la casa coniugale di Rogno
e solo il mese successivo si apprendeva che ella si era trasferita a San Cipriano d'Aversa
(CE) e che non era intenzionata a fare rientro a casa;
che, da allora, i rapporti con il marito e i figli si interrompevano, ad eccezione di qualche sporadica telefonata intercorsa tra la madre e la figlia;
che, da quando la moglie aveva abbandonato la casa coniugale, Per_2 nulla aveva versato a titolo di mantenimento dei figli né si è preoccupata di avere informazioni sull'andamento scolastico e sulle necessità del secondogenito;
che, Per_1 anche dopo la pronuncia della separazione e la previsione di un assegno per il mantenimento del secondogenito, la moglie nulla aveva versato, rendendosi inadempiente.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 29/10/2024, il Giudice delegato verificava la rituale e tempestiva notificazione degli atti all'odierna convenuta e ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato procedeva a sentire liberamente il ricorrente, che dichiarava:
“Confermo di voler divorziare. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mia moglie rispondo che risale a quando usciva da casa nel marzo
2022. sta continuando a studiare, frequenta l'Istituto professionale di Breno. Non Per_1 ricordo l'anno a cui è iscritto. Ha già studiato per tre anni in un Istituto professionale e, pagina 3 di 6 proseguendo gli studi per altri due anni, potrà conseguire il diploma per aprire la partita iva. è stato bocciato una sola volta alle scuole medie, per questo motivo ha perso Per_1 un anno di studio. Lui frequenta tutti i giorni la scuola. La madre non mi ha mai versato il contributo economico stabilito dal Tribunale in sede di separazione” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rinviata in trattazione scritta all'udienza del 05/12/2024, al solo fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. nota dep. il 18/11/2024).
Con ordinanza resa fuori udienza in data 09/12/2024, preso atto delle conclusioni precisate dalla difesa del ricorrente come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano con sentenza di questo Tribunale n. 1666 del 29/06/2023, pubblicata il 26/07/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materia e spirituale tra loro, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto al mantenimento del figlio , sebbene già maggiorenne, deve ritenersi Per_1 accertato che lo stesso, prossimo al compimento di 21 anni, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto studente iscritto per il corrente anno scolastico
2024/2025 alla classe 4^ del corso di “Manutenzione e assistenza tecnica” presso l'istituto d'Istruzione Superiore “F. Tassara - G. Ghislandi” di Breno (BS).
Ora, va ricordato che gli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4 c.c. prevedono che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, in rapporto alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e che gli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli non vengono meno né con il compimento della maggiore età di questi, né qualora il genitore onerato versi in condizioni precarie o disagiate. pagina 4 di 6 Nel caso di specie, in mancanza di dati oggettivi rispetto alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'odierna convenuta, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico della madre il versamento di un contributo pari ad Euro 200,00 al mese, come già stabilito in sede di separazione, a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio , oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, individuate Per_1 secondo il Protocollo già adottato in separazione e che si riporta in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierno ricorrente.
Va dichiarato, infine, il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, non trattandosi di domanda di competenza di questo Tribunale in composizione collegiale.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura necessaria del giudizio sullo status e della contumacia dell'odierna convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Rogno il 27/06/1998 (iscritto nei registri di Stato civile del Controparte_1 medesimo Comune, anno 1998, parte I, atto n. 3);
2) conferma a carico di l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo indiretto per il mantenimento del figlio maggiorenne non Per_1 economicamente autonomo, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, l'importo di euro
200,00 mensili, ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito riportate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
pagina 5 di 6 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rogno (BG), Via Rondinera 23, in favore di ex art. 337-sexies c.c.; Parte_1
4) dichiara le spese di causa irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROGNO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/12/2024, promossa da:
, nato SE EY (ALGERIA) il 16/03/1969, rappresentato e Parte_1 difeso dal proc. dom. avv. ZANARDINI CLAUDIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] – non costituita;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio dei sig.ri e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rogno (BG), ove il matrimonio risulta trascritto all'anno 1998, parte I, serie A, n. 3, di procedere con le annotazioni di legge, pagina 1 di 6 alle seguenti: CONDIZIONI 1. assegnazione della casa coniugale, sita a Rogno (BG) alla Via Rondinera 23, al sig. affinché vi viva unitamente al figlio Parte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente;
2. obbligo a carico della sig.ra Per_1
di corrispondere al sig. a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la Per_1 somma mensile di 200,00 €., entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e dovrà essere versata fin tanto che non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3. Per_1
obbligo a carico della sig.ra di corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse del figlio , Per_1 come di seguito riportate: “spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo 1) attività sportive, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”;
4. autorizzare entrambi i coniugi al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio. IN
OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti”. pagina 2 di 6 Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Rogno il 27/06/1998, dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni, e che la separazione Per_2 Per_1 giudiziale veniva dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1666/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di assegnare all'odierno ricorrente la casa coniugale e di confermare a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 200,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio (nato il [...]), non ancora economicamente autonomo, Per_1 oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva che questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi nella contumacia della moglie, che non si costituiva né compariva in giudizio;
che, in particolare, nel mese di marzo 2022, senza nulla comunicare al marito e ai figli, la moglie abbandonava la casa coniugale di Rogno
e solo il mese successivo si apprendeva che ella si era trasferita a San Cipriano d'Aversa
(CE) e che non era intenzionata a fare rientro a casa;
che, da allora, i rapporti con il marito e i figli si interrompevano, ad eccezione di qualche sporadica telefonata intercorsa tra la madre e la figlia;
che, da quando la moglie aveva abbandonato la casa coniugale, Per_2 nulla aveva versato a titolo di mantenimento dei figli né si è preoccupata di avere informazioni sull'andamento scolastico e sulle necessità del secondogenito;
che, Per_1 anche dopo la pronuncia della separazione e la previsione di un assegno per il mantenimento del secondogenito, la moglie nulla aveva versato, rendendosi inadempiente.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 29/10/2024, il Giudice delegato verificava la rituale e tempestiva notificazione degli atti all'odierna convenuta e ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato procedeva a sentire liberamente il ricorrente, che dichiarava:
“Confermo di voler divorziare. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mia moglie rispondo che risale a quando usciva da casa nel marzo
2022. sta continuando a studiare, frequenta l'Istituto professionale di Breno. Non Per_1 ricordo l'anno a cui è iscritto. Ha già studiato per tre anni in un Istituto professionale e, pagina 3 di 6 proseguendo gli studi per altri due anni, potrà conseguire il diploma per aprire la partita iva. è stato bocciato una sola volta alle scuole medie, per questo motivo ha perso Per_1 un anno di studio. Lui frequenta tutti i giorni la scuola. La madre non mi ha mai versato il contributo economico stabilito dal Tribunale in sede di separazione” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rinviata in trattazione scritta all'udienza del 05/12/2024, al solo fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. nota dep. il 18/11/2024).
Con ordinanza resa fuori udienza in data 09/12/2024, preso atto delle conclusioni precisate dalla difesa del ricorrente come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano con sentenza di questo Tribunale n. 1666 del 29/06/2023, pubblicata il 26/07/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materia e spirituale tra loro, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto al mantenimento del figlio , sebbene già maggiorenne, deve ritenersi Per_1 accertato che lo stesso, prossimo al compimento di 21 anni, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto studente iscritto per il corrente anno scolastico
2024/2025 alla classe 4^ del corso di “Manutenzione e assistenza tecnica” presso l'istituto d'Istruzione Superiore “F. Tassara - G. Ghislandi” di Breno (BS).
Ora, va ricordato che gli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4 c.c. prevedono che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, in rapporto alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e che gli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli non vengono meno né con il compimento della maggiore età di questi, né qualora il genitore onerato versi in condizioni precarie o disagiate. pagina 4 di 6 Nel caso di specie, in mancanza di dati oggettivi rispetto alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'odierna convenuta, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico della madre il versamento di un contributo pari ad Euro 200,00 al mese, come già stabilito in sede di separazione, a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio , oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, individuate Per_1 secondo il Protocollo già adottato in separazione e che si riporta in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierno ricorrente.
Va dichiarato, infine, il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, non trattandosi di domanda di competenza di questo Tribunale in composizione collegiale.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura necessaria del giudizio sullo status e della contumacia dell'odierna convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Rogno il 27/06/1998 (iscritto nei registri di Stato civile del Controparte_1 medesimo Comune, anno 1998, parte I, atto n. 3);
2) conferma a carico di l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo indiretto per il mantenimento del figlio maggiorenne non Per_1 economicamente autonomo, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, l'importo di euro
200,00 mensili, ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito riportate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
pagina 5 di 6 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rogno (BG), Via Rondinera 23, in favore di ex art. 337-sexies c.c.; Parte_1
4) dichiara le spese di causa irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROGNO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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