Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 455
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Limitazione responsabilità eredi per accettazione con beneficio d'inventario

    I ricorrenti non hanno impugnato l'avviso di liquidazione e le successive cartelle, rendendo definitiva la pretesa tributaria sorta a loro nome. I solleciti di pagamento impugnati non sono annullabili solo in virtù della condizione ereditaria. L'Agenzia delle Entrate può richiedere il versamento dell'imposta a qualsiasi soggetto del processo in virtù della solidarietà passiva.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    I ricorrenti non hanno impugnato l'avviso di liquidazione e le successive cartelle, rendendo definitiva la pretesa tributaria sorta a loro nome. I solleciti di pagamento impugnati non sono annullabili solo in virtù della condizione ereditaria. L'Agenzia delle Entrate può richiedere il versamento dell'imposta a qualsiasi soggetto del processo in virtù della solidarietà passiva.

  • Rigettato
    Estraneità dell'imposta alle passività ereditarie

    I ricorrenti non hanno impugnato l'avviso di liquidazione e le successive cartelle, rendendo definitiva la pretesa tributaria sorta a loro nome. I solleciti di pagamento impugnati non sono annullabili solo in virtù della condizione ereditaria. L'Agenzia delle Entrate può richiedere il versamento dell'imposta a qualsiasi soggetto del processo in virtù della solidarietà passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 455
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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