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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT GI, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16519/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910005 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910006 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910007 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8831/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorrono avverso i solleciti di pagamento solleciti di pagamento relativi agli avvisi di liquidazione nn. 2022/002/SC/000000791/0/005, 2022/002/SC/000000791/0/006,
2022/002/SC/000000791/0/007 con i quali è stato intimato in via solidale il pagamento di €. 103.310.15. Tali atti venivano emessi per l'omesso pagamento dell'imposta di registro pari a € 77.200, sanzioni per euro
23.190, imposta ipotecaria per euro 50 imposta catastale per euro 50, interessi tasse e imposte indirette per € 1.084,25 interessi di mora e costi di notifica. Tale credito trae origine dagli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Tivoli, aventi ad oggetto l'imposta di registro sulla sentenza n. 791/2022 del Tribunale di Tivoli. Il provvedimento giurisdizionale, alla base dell'imposta di registro, è derivato dall'azione legale intrapresa da Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti di Nominativo_3. Durante il procedimento giudiziario, Nominativo_3 è venuta a mancare e gli attuali ricorrenti le sono succeduti mortis causa, in qualità di eredi che hanno accettato con il beneficio d'inventario, intervenendo in detto giudizio.
Si evidenzia, inoltre, che la predetta sentenza ha disposto che il trasferimento coattivo del compendio immobiliare oggetto del giudizio fosse subordinato al versamento di un importo complessivo pari a Euro 830.000 da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 in favore dei Ricorrente_2. Tuttavia, tale pagamento non è stato effettuato dagli attori, e nel frattempo la sentenza sottoposta a imposizione fiscale è stata impugnata presso la Corte di appello di Roma. - L'Agenzia delle Entrate è a conoscenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario essendo stata espressamente informata, con Pec del 3 gennaio 2024.
Si sostiene, quindi, che vi sarebbe la limitazione della responsabilità degli eredi per i debiti ereditari a seguito dell'accettazione con beneficio d'inventario, con conseguente inesigibilità dell'imposta.
2. Si costituisce l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione le quali, deducendo la correttezza del proprio operato, sostengono che il ricorso sarebbe inammissibile per tardività poiché gli eredi, intervenuti nel giudizio prima dell'emissione della sentenza, hanno avuto notificato l'avviso di liquidazione a loro nome e, successivamente, anche le relative cartelle. Da ciò, i solleciti di pagamento qui impugnati sarebbero ricorribili solo per difetti propri non rilevati in ricorso.
Si aggiunge che l'imposta di registro sottesa a tali atti non rientrerebbe nelle passività dell'eredità perché emessa proprio a seguito della loro attività processuale, sia pure derivata dalla de cuius, quindi sarebbe estranea alla disciplina derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. I ricorrenti, non impugnando l'avviso di liquidazione e le successive cartelle, hanno reso definitiva la pretesa tributaria sorta a loro nome, sia pure derivata da un cespite ereditario coinvolto in un processo civile nel quale essi stessi si sono costituiti a seguito del decesso della parte originaria.
3. Sulla base di questi dati di fatto, documentati dall'Ufficio e non contestati dai ricorrenti, i solleciti di pagamento qui impugnati solo in relazione all'accettazione con beneficio d'inventario non sono passibili di annullamento solo in virtù di tale condizione ereditaria. Va rilevato, infine, che la sentenza - non ancora definitiva - pone le spese a carico dei soccombenti anche se, poi, l'Ufficio ha ritenuto di richiederle agli attuali ricorrenti in virtù della solidarietà passiva tra le parti. La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, intendendosi per tali coloro che hanno partecipato al giudizio e la cui sfera giuridica è interessata dagli effetti della pronuncia
(n. 1222 del 2021; n. 16700 del 2022), pertanto, l'Agenzia delle Entrate può richiedere il versamento dell'imposta a qualsiasi soggetto del processo, indipendentemente dall'esito della causa, fermo restando che la parte vincitrice costretta a versare l'imposta di registro per conto di quella soccombente, stante il suo inadempimento, può agire nei suoi riguardi con gli stessi mezzi che può utilizzare per recuperare le spese processuali, sempre che l'esito dell'impugnazione non porti a conseguenze diverse.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in €. 7.500,00. Così deciso in Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo Il
Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT GI, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16519/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910005 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910006 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022002SC0000007910007 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8831/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorrono avverso i solleciti di pagamento solleciti di pagamento relativi agli avvisi di liquidazione nn. 2022/002/SC/000000791/0/005, 2022/002/SC/000000791/0/006,
2022/002/SC/000000791/0/007 con i quali è stato intimato in via solidale il pagamento di €. 103.310.15. Tali atti venivano emessi per l'omesso pagamento dell'imposta di registro pari a € 77.200, sanzioni per euro
23.190, imposta ipotecaria per euro 50 imposta catastale per euro 50, interessi tasse e imposte indirette per € 1.084,25 interessi di mora e costi di notifica. Tale credito trae origine dagli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Tivoli, aventi ad oggetto l'imposta di registro sulla sentenza n. 791/2022 del Tribunale di Tivoli. Il provvedimento giurisdizionale, alla base dell'imposta di registro, è derivato dall'azione legale intrapresa da Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti di Nominativo_3. Durante il procedimento giudiziario, Nominativo_3 è venuta a mancare e gli attuali ricorrenti le sono succeduti mortis causa, in qualità di eredi che hanno accettato con il beneficio d'inventario, intervenendo in detto giudizio.
Si evidenzia, inoltre, che la predetta sentenza ha disposto che il trasferimento coattivo del compendio immobiliare oggetto del giudizio fosse subordinato al versamento di un importo complessivo pari a Euro 830.000 da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 in favore dei Ricorrente_2. Tuttavia, tale pagamento non è stato effettuato dagli attori, e nel frattempo la sentenza sottoposta a imposizione fiscale è stata impugnata presso la Corte di appello di Roma. - L'Agenzia delle Entrate è a conoscenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario essendo stata espressamente informata, con Pec del 3 gennaio 2024.
Si sostiene, quindi, che vi sarebbe la limitazione della responsabilità degli eredi per i debiti ereditari a seguito dell'accettazione con beneficio d'inventario, con conseguente inesigibilità dell'imposta.
2. Si costituisce l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione le quali, deducendo la correttezza del proprio operato, sostengono che il ricorso sarebbe inammissibile per tardività poiché gli eredi, intervenuti nel giudizio prima dell'emissione della sentenza, hanno avuto notificato l'avviso di liquidazione a loro nome e, successivamente, anche le relative cartelle. Da ciò, i solleciti di pagamento qui impugnati sarebbero ricorribili solo per difetti propri non rilevati in ricorso.
Si aggiunge che l'imposta di registro sottesa a tali atti non rientrerebbe nelle passività dell'eredità perché emessa proprio a seguito della loro attività processuale, sia pure derivata dalla de cuius, quindi sarebbe estranea alla disciplina derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. I ricorrenti, non impugnando l'avviso di liquidazione e le successive cartelle, hanno reso definitiva la pretesa tributaria sorta a loro nome, sia pure derivata da un cespite ereditario coinvolto in un processo civile nel quale essi stessi si sono costituiti a seguito del decesso della parte originaria.
3. Sulla base di questi dati di fatto, documentati dall'Ufficio e non contestati dai ricorrenti, i solleciti di pagamento qui impugnati solo in relazione all'accettazione con beneficio d'inventario non sono passibili di annullamento solo in virtù di tale condizione ereditaria. Va rilevato, infine, che la sentenza - non ancora definitiva - pone le spese a carico dei soccombenti anche se, poi, l'Ufficio ha ritenuto di richiederle agli attuali ricorrenti in virtù della solidarietà passiva tra le parti. La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, intendendosi per tali coloro che hanno partecipato al giudizio e la cui sfera giuridica è interessata dagli effetti della pronuncia
(n. 1222 del 2021; n. 16700 del 2022), pertanto, l'Agenzia delle Entrate può richiedere il versamento dell'imposta a qualsiasi soggetto del processo, indipendentemente dall'esito della causa, fermo restando che la parte vincitrice costretta a versare l'imposta di registro per conto di quella soccombente, stante il suo inadempimento, può agire nei suoi riguardi con gli stessi mezzi che può utilizzare per recuperare le spese processuali, sempre che l'esito dell'impugnazione non porti a conseguenze diverse.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in €. 7.500,00. Così deciso in Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo Il
Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti