Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8760 del Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 avente ad oggetto “ ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Barbara Lombardi, presso il cui studio, sito in G. Alois n.
15 – 81100 Caserta (CE) elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti dall'avv. Francesco Damiano presso il cui studio, sito in n
Frattamaggiore (NA) al Vico III Corso Durante n.3 ex 7, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente non depositava note di precisazione delle conclusioni.
Parte resistente, con le note depositate in data 22.07.2022, così precisava le conclusioni: “ a) rigettare il ricorso ex art.473 bis 29 proposto da Parte_1
comechè inammissibile ed improponibile oltre che infondato in fatto e diritto per
1
b) ritenere il ancora obbligato a contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli ed che, sebbene maggiorenni non sono Per_1 Per_2
entrambi economicamente autosufficienti;
c) determinare in € 800,00 mensili la complessiva somma da corrispondere alla sig.ra di cui € 500,00 Parte_2
mensili a favore del figlio ed € 300,00 mensili a favore della figlia Per_2
oltre rivalutazione monetaria annuale ed il 50% delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo approvato dall'intestato Tribunale ed il COA di Napoli Nord;
d) in subordine a quella somma minore e/o maggiore che il Tribunale riterrà di
Giustizia; e) disporre che la somma che sarà determinata venga corrisposta direttamente alla beneficiaria, sig.ra , dal datore di lavoro Parte_2 dell'obbligato ovvero dalla Contec spa con sede in Firenze alla Via Bemporad n.12 con le modalità attualmente in corso ovvero con bonifico su carta poste pay;
f) condannare al pagamento delle spese e compensi di lite oltre spese Parte_1 generali ed addendi di legge e con attribuzione al difensore antistatario ”.
In data 26.03.2024 Il Pm apponeva il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 09.10.2023 il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle condizioni economiche accessorie alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento di quanto richiesto, parte ricorrente deduceva che con provvedimento n. 256/16 N.A. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord aveva autorizzato l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con tale accordo le parti avevano stabilito l'obbligo del ricorrente di versare 500,00 mensili per il mantenimento dei figli ed oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni; relativamente alle condizioni economiche, già dai tempi della separazione il Sig. aveva avuto grandi difficoltà a corrispondere l'importo Pt_1
concordato, tanto da aver subito continui atti di precetto e pignoramenti presso terzi;
dal divorzio erano trascorsi 7 anni e nulla era cambiato se non che i figli, entrambi, non avevano più rapporti con il padre, nonostante i continui tentativi di quest'ultimo di mantenere un legame familiare;
la figlia ormai ventisettenne, esercitava Per_1
regolare attività lavorativa, con conseguente venir meno del presupposto del riconoscimento del concorso al mantenimento, mentre del figlio ormai Per_2
2 maggiorenne, il ricorrente nulla sapeva;
le proprie condizioni economiche erano precarie, vivendo e lavorando lontano dal suo paese nativo, dovendo sostenere tutti i costi sia ordinari che straordinari della vita quotidiana e dovendo far fronte ad una trattenuta mensile di € 500,00, afferente ad un prestito personale necessario per far fronte alle esigenze mensili, compreso il versamento del contributo al mantenimento dei figli, costantemente sotto azione esecutiva.
Pertanto, alla luce del mutamento delle proprie condizioni economiche nonchè della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia e dell'incertezza sull'eventuale autonomia economica anche del figlio ormai maggiorenne, parte ricorrente chiedeva di: “a) Revocare l'assegno di mantenimento di € 5000,00 in favore dei figli Per_1
ed poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) In via Per_2
subordinata, nel caso in cui il figlio pur se maggiorenne non sia ancora Per_2
economicamente autosufficiente, confermare l'assegno di mantenimento di € 250,00 in suo favore, disponendo il versamento diretto in capo allo stesso;
c) Confermare i restanti patti di separazione;
d) In via istruttoria, nel caso di mancata comparizione della Sig.ra o mancato deposito di idonea prova documentale, Parte_2
disporre lo svolgimento di indagini a mezzo Polizia tributaria in ordine all'attività svolta dalla figlia maggiorenne e dal figlio maggiorenne . Per_1 Per_2
In data 29.01.2024 si costituiva la Sig.ra con comparsa di Parte_2
costituzione e risposta con la quale evidenziava l'inammissibilità del ricorso per carenza di documentazione economica, in spregio alla normativa vigente;
deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la situazione economica di quest'ultimo era migliorata atteso che allo stato risultava lavorare con la CONTEC
SPA, con sede legale in Firenze, con percezione di stipendio di oltre 2.000,00 euro mensili;
che viceversa lei viveva con i figli presso l'abitazione paterna (da cui era stata sempre aiutata economicamente) e solo nel mese di settembre 2022 era riuscita ad inserirsi in una scuola pubblica con contratto a tempo determinato, rinnovato di mese in mese e con uno stipendio medio mensile di € 1.300,00/1.400,00, di fatto di gran lunga inferiore a quello percepito dall'altro genitore. In merito poi alla autosufficienza economica dei figli, la resistente evidenziava che il figlio Per_2
era impegnato nel proseguire gli studi, essendo iscritto al V° anno dell'Istituto
Polispecialistico Don Bosco di Frattamaggiore, mentre la primogenita Per_1
regolarmente iscritta al Centro dell'Impiego di Frattamaggiore, aveva, solamente
3 nel mese di Ottobre del 2023, stipulato un contratto a tempo determinato con la società Sirio srl di appena 7,30 ore settimanali, con una retribuzione di appena
130,00/140,00 euro mensili quale addetta alla mensa scolastica e che pertanto, per entrambi i figli, il padre non era esonerato dal contribuire al mantenimento.
Pertanto, alla luce dell'elevata retribuzione mensile del ricorrente e delle accresciute esigenze dei figli, la resistente chiedeva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. nella misura di almeno € 800,00 Pt_1
(ottocento/00) mensili, di cui € 500,00 per il secondogenito ed € 300,00 Per_2
per la primogenita oltre Istat e spese straordinarie, come da Protocollo di Per_1
intesa sulle spese straordinarie approvato dall'intestato Tribunale ed il COA Napoli
Nord e di disporre che lo stesso venisse versato in suo favore direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato.
Infine, la resistente si opponeva al versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio stante la necessità che le somme corrisposte dal Per_2
ricorrente venissero da lei gestite per la copertura concreta delle spese correnti da sostenere nell'interesse del figlio.
Pertanto, parte resistente chiedeva al Tribunale adito di : “ a) rigettare il ricorso ex art.473 bis 29 proposto da comechè inammissibile ed improponibile Parte_1
oltre che infondato in fatto e diritto per tutti i suesposti motivi;
b) ritenere il Pt_1
ancora obbligato a contribuire al mantenimento dei figli ed
[...] Per_1 Per_2
che, sebbene maggiorenni non sono entrambi economicamente autosufficienti;
c) determinare in € 800,00 mensili la complessiva somma da corrispondere alla sig.ra
di cui € 500,00 mensili a favore del figlio ed € 300,00 Parte_2 Per_2
mensili a favore della figlia oltre rivalutazione monetaria annuale ed il 50% Per_1
delle spese straordinarie come da protocollo approvato dall'intestato Tribunale ed il COA di Napoli Nord;
d) disporre che la somma così come determinata venga corrisposta direttamente alla beneficiaria, sig.ra , dal datore di Parte_2
lavoro dell'obbligato ovvero dalla Contec spa con sede in Firenze alla Via
Bemporad n.12 con le modalità attualmente in corso ovvero con bonifico su carta poste pay;
e) condannare al pagamento delle spese e compensi di lite Parte_1
oltre spese generali ed addendi di legge e con attribuzione al difensore antistatario”.
4 All'udienza del 1.0.3.2024 le parti venivano ascoltate separatamente dal Giudice delegato che, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.03.2024, sciogliendo la riserva assunta in udienza, così provvedeva: “ a) in via provvisoria ed urgente, conferma le condizioni inerenti il mantenimento dei figli ed Per_1
concordate in sede di divorzio;
b) in via istruttoria: - denega le indagini Per_2
a mezzo Polizia tributaria richieste da parte ricorrente;
c) fissa udienza ex art.
473bis 28 c.p.c. innanzi a sè in data 22.10.2024 ora di rito, con assegnazione alle parti del termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e del termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica;
d) manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al
Pubblico Ministero in sede”.
Parte resistente depositava in data 22.07.2024 note di precisazione delle conclusioni ed in data 16.09.2024 comparsa conclusionale.
All'udienza del 22.10.2024 era presente il solo difensore della parte resistente che si riportava alle conclusioni già precisate e chiedeva la decisione della causa;
il
Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Sulle domande avanzate dal ricorrente di revoca e/o riduzione dell'assegno stabilito in sede di divorzio per il mantenimento dei figli (nata il Per_1
31.03.1996) ed (nato il [...]) e sulla domanda avanzata da Per_2 parte resistente di aumento del detto assegno, con versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato.
Orbene, il giudizio di revisione delle statuizioni rese in sede di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito.
La pronuncia di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi.
Per quel che riguarda le statuizioni economiche, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso
5 assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Più nel dettaglio, poi, in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo stesso, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo: esso, quindi, cessa ove il figlio contragga matrimonio o, comunque, costituisca un nuovo nucleo familiare (Cass. n.
1830/2011); ovvero qualora il figlio ingiustificatamente rifiuti un'occasione di lavoro e di guadagno o sia colpevolmente inerte nel conseguimento di un titolo di studio o di una possibile occupazione remunerativa (Cass. n. 27377/2013; Cass. n.
21752/2020).
Si è chiarito, in particolare, che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. n. 1858/2016; Cass.
n. 5088/2018). Più di recente si è chiarito che l'esigenza di una vita dignitosa, qualora il figlio abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può essere soddisfatto in perpetuo mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendosi a quel punto fare ricorso ai diversi strumenti di sostegno sociale al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia
Per_1
Invero, non è contestato che quest'ultima, convivente con la madre, non sia impegnata in alcun percorso di studi e svolga piccoli lavoretti (cfr. verbale udienza del 1.03.2024). Inoltre, anche tenendo conto dell'età della ragazza (29 anni), si rileva che parte resistente non ha provato l'impegno profuso dalla figlia nel raggiungere una preparazione professionale o tecnica e nella ricerca di un lavoro che la renda pienamente autosufficiente.
6 Ne discende, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che devono ritenersi provati i presupposti per revocare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia Per_1
Va ritenuto invece persistente l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio che non è contestato stia continuando il suo Per_2
percorso di studi, avendo oltretutto solamente diciannove anni.
In merito al quantum di tale assegno il Collegio evidenzia che parte ricorrente non ha provato alcun peggioramento delle proprie condizioni economiche dall'epoca del divorzio, non avendo versato in atti documentazione inerente la situazione reddituale all'epoca del divorzio, e che comunque risulta documentato che allo stato sia dipendente della CONTEC S.p.A. con busta paga mensile, al netto della cessione del quinto e del versamento diretto del mantenimento dovuto per i figli, di circa 1050,00- 1215,00 euro mensili ( cfr buste paga in atti).
La resistente risulta invece lavorare dal settembre 2022 come docente con contratto a tempo determinato, con uno stipendio di circa € 1.300,00/1.400,00 mensili ( cfr. doc in atti).
Dunque, alla luce di quanto sopra indicato e delle accresciute esigenze di vita e di studio del figlio dall'epoca del divorzio, intervenuto nel 2016, il Collegio ritiene congruo stabilire a carico del ricorrente il versamento in favore della resistente di un assegno per il mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili, soggetto Per_2
ad aggiornamento automatico annuale a mezzo indici ISTAT, da versare alla resistente con le modalità già concordate in sede di divorzio.
Va sul punto chiarito che non può trovare accoglimento la domanda del padre di versamento diretto delle somme in favore del figlio nulla essendo stato Per_2
in questa sede né dedotto né provato in merito all'autonomia del figlio nella gestione delle sue spese e risultando pertanto opportuno garantire tale contribuzione alla madre con lui convivente.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo sottoscritto dal COA locale Per_2 presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 da intendere qui integralmente riportato e trascritto.
7 Sulla domanda di versamento diretto in favore della beneficiaria delle somme da parte del datore di lavoro del ricorrente.
Tale domanda risulta inammissibile in questa sede per carenza di interesse ad agire, stante il disposto normativo dell'art. 473-bis. 37 c.p.c. in forza del quale la presente sentenza è già titolo per ottenere quanto richiesto a questo Tribunale.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, così provvede, a parziale modifica delle condizioni accessorie alla pronuncia del divorzio intervenuto tra le parti in causa:
1) Revoca l'obbligo posto a carico di di versamento di assegno in Parte_1
favore di per il mantenimento della figlia Parte_2 Persona_3
(nata il [...]);
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Parte_2
l'assegno mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale a mezzo indici
ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio (nato Persona_4
il 10.06.2005) e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie inerenti il figlio come da Protocollo siglato presso l'intestato Tribunale in data 25.10.2019;
3) Rigetta la domanda avanzata da di versamento diretto nei Parte_1
confronti del figlio dell'assegno di mantenimento di cui al Per_2
precedente punto 2);
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata da di Parte_2
versamento da parte del datore di lavoro di dell'assegno di Parte_1
mantenimento di cui al precedente punto 2)
5) compensa le spese di lite;
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza,
Aversa, camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
8
dott.ssa Anna Scognamiglio
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