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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 6266/2022
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Riccardo Coscetta ed avv. Elisa Di Donato Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: integrazione trattamento minimo su pensione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare della pensione a carico del FPLD in regime internazionale gestita dalla Filiale
Metropolitana di Napoli dell' e censita con n. di certificato CP_1 NumeroDiCartaI_1 dell'importo mensile di euro 433,66 nonché di una pensione erogata a cadenza mensile dall'ente previdenziale tedesco dell'importo di euro 128,68.
- di aver presentato in data 12.7.2021, per il tramite di un ente di patronato accreditato dallo Stato, all'I.N.P.S. Filiale Metropolitana di Napoli la domanda di ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo identificata con n. 2107895900026 alla quale non riceveva riscontro;
- di aver pertanto inoltrato, in data 3.2.2022 all' Filiale Metropolitana di Napoli un'istanza CP_1
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 per richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento della domanda, rimasta inevasa;
1 Precisava di essere coniugato con la sig.ra nata ad [...] in data [...] e Persona_1
residente in Afragola (NA) alla Via Salicelle Isola XXV, la quale, nell'anno 2021, non possedeva redditi rilevanti ai fini della domanda di integrazione al trattamento minimo formulata;
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione a carico del in regime internazionale censita con n. CP_2 NumeroDiCartaI_1
(V.O.S.); condannare l' a provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1
integrazione al trattamento minimo sulla pensione a carico del FPLD in regime internazionale censita con n. 004-5100-45020005 con decorrenza dalla domanda di ricostituzione reddituale
(12.7.2021); condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con distrazione. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, il ricorrente è titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale
(regime CE) erogata grazie alla totalizzazione della contribuzione italiana e quella tedesca, la quale
è stata necessaria per il perfezionamento contributivo per il riconoscimento della pensione VOS.
L'integrazione al trattamento minimo è effettuata nei casi in cui risulti che la pensione sia di importo inferiore al cd. “minimo vitale” determinato dal legislatore, rivalutato di anno in anno.
Come chiarito nella documentazione depositata dall' , il è stato titolare di un pro-rata CP_1 Pt_1
integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) fino a quando non è diventato titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera.
Secondo la difesa dell' avrebbe avuto diritto ad una quota di integrazione al CP_3 Pt_1
trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non avesse raggiunto l'importo previsto per l'integrazione al trattamento minimo (salvo l'eventuale possesso di altri redditi).
Nel caso specifico al 01.03.2020, data dell'erogazione della prestazione da parte dell'ente tedesco
(dell'importo di euro 114,82), l'importo spettante in Italia era di euro 433,66, per cui superava
(114,82+433,66= 548,48 euro) l'importo previsto per ITM per il 2020 (515,07 euro).
Per i pensionati coniugati, l'erogazione dell'integrazione era assoggettata nell'anno 2021 (anno di presentazione della domanda da parte del ricorrente) alla sussistenza di una duplice condizione reddituale ovvero: A) il possesso di un reddito personale inferiore ad euro 13.405,08; B) il possesso di un reddito coniugale inferiore ad euro 26.810,16.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova di trovarsi nelle condizioni reddituali utili per il riconoscimento del diritto alla integrazione al trattamento minimo sulla pensione.
Non risulta infatti in atti alcuna certificazione attestante il possesso dei redditi propri e del coniuge.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
2 Nulla per le spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Aversa, 14.6.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 6266/2022
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Riccardo Coscetta ed avv. Elisa Di Donato Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: integrazione trattamento minimo su pensione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare della pensione a carico del FPLD in regime internazionale gestita dalla Filiale
Metropolitana di Napoli dell' e censita con n. di certificato CP_1 NumeroDiCartaI_1 dell'importo mensile di euro 433,66 nonché di una pensione erogata a cadenza mensile dall'ente previdenziale tedesco dell'importo di euro 128,68.
- di aver presentato in data 12.7.2021, per il tramite di un ente di patronato accreditato dallo Stato, all'I.N.P.S. Filiale Metropolitana di Napoli la domanda di ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo identificata con n. 2107895900026 alla quale non riceveva riscontro;
- di aver pertanto inoltrato, in data 3.2.2022 all' Filiale Metropolitana di Napoli un'istanza CP_1
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 per richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento della domanda, rimasta inevasa;
1 Precisava di essere coniugato con la sig.ra nata ad [...] in data [...] e Persona_1
residente in Afragola (NA) alla Via Salicelle Isola XXV, la quale, nell'anno 2021, non possedeva redditi rilevanti ai fini della domanda di integrazione al trattamento minimo formulata;
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione a carico del in regime internazionale censita con n. CP_2 NumeroDiCartaI_1
(V.O.S.); condannare l' a provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1
integrazione al trattamento minimo sulla pensione a carico del FPLD in regime internazionale censita con n. 004-5100-45020005 con decorrenza dalla domanda di ricostituzione reddituale
(12.7.2021); condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con distrazione. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, il ricorrente è titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale
(regime CE) erogata grazie alla totalizzazione della contribuzione italiana e quella tedesca, la quale
è stata necessaria per il perfezionamento contributivo per il riconoscimento della pensione VOS.
L'integrazione al trattamento minimo è effettuata nei casi in cui risulti che la pensione sia di importo inferiore al cd. “minimo vitale” determinato dal legislatore, rivalutato di anno in anno.
Come chiarito nella documentazione depositata dall' , il è stato titolare di un pro-rata CP_1 Pt_1
integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) fino a quando non è diventato titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera.
Secondo la difesa dell' avrebbe avuto diritto ad una quota di integrazione al CP_3 Pt_1
trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non avesse raggiunto l'importo previsto per l'integrazione al trattamento minimo (salvo l'eventuale possesso di altri redditi).
Nel caso specifico al 01.03.2020, data dell'erogazione della prestazione da parte dell'ente tedesco
(dell'importo di euro 114,82), l'importo spettante in Italia era di euro 433,66, per cui superava
(114,82+433,66= 548,48 euro) l'importo previsto per ITM per il 2020 (515,07 euro).
Per i pensionati coniugati, l'erogazione dell'integrazione era assoggettata nell'anno 2021 (anno di presentazione della domanda da parte del ricorrente) alla sussistenza di una duplice condizione reddituale ovvero: A) il possesso di un reddito personale inferiore ad euro 13.405,08; B) il possesso di un reddito coniugale inferiore ad euro 26.810,16.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova di trovarsi nelle condizioni reddituali utili per il riconoscimento del diritto alla integrazione al trattamento minimo sulla pensione.
Non risulta infatti in atti alcuna certificazione attestante il possesso dei redditi propri e del coniuge.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
2 Nulla per le spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Aversa, 14.6.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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