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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 363 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del , Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Spoleto Piazza del Duomo n. 8
APPELLANTE
E
, in persona della pro tempore della , CP_2 CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Benci e Anna Rita Gobbo , elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Perugia Corso Vannucci n. 96
APPELLATA
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 8.1.2025
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Controparte_1
:
[...]
“come in atti”
Per la CP_2
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1
tempore del , proponeva appello avverso la sentenza n. 78/2024 del Controparte_1
Tribunale di Spoleto che aveva rigettato l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposta dallo stesso avverso l'ordinanza ingiunzione della prot. n. 890 in data 1.2.2021 , con la CP_2
quale era stato ingiunto al predetto , nella qualità sopra indicata , e alla Controparte_1
, in via solidale, il pagamento dell'importo complessivo di euro 30.019,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 2/2000 per aver eseguito escavazioni CP_2
, nella cava sita in loc. MO , successive al 5.4.2016 ovverosia successive al titolo abilitativo estrattivo rilasciato dal Comune di Foligno che aveva validità fino al 5.4.2015 ; con condanna al pagamento delle spese.
In particolare , in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
contestava la sentenza di I grado rilevando l'incompetenza dell'ente accertatore tenuto
[...]
conto che l'attività di vigilanza e di accertamento degli illeciti in materia di attività di cava competeva alla e non al che , invece, nella vicenda in oggetto, aveva eseguito CP_2 CP_5
pagina 2 di 7 tutti gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
contestando l'insussistenza dell'originaria autorizzazione concessa , e poi successivamente prorogata, dal
, a favore , prima della TA Colombo Centro Costruzioni s.n.c. e , quindi, Controparte_6
della TA HI s.r.l. , e rappresentando che la Determina dirigenziale n. 547
dell'8.5.2014 doveva ritenersi quale nuova autorizzazione concessa al Controparte_1
con scadenza , quindi, al 5.4.2016; affermando la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della condotta sanzionata;
eccependo l'inattendibilità del teste;
chiedeva , Testimone_1
pertanto, in riforma della sentenza di I grado , l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la , in persona della Presidente pro tempore, contestando quanto ex CP_2
adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguente conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese.
All'esito della discussione orale svoltasi all'udienza in data 8.1.2025, il Collegio, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica ipotesi di incompetenza che ha rilievo nella legittimità della procedura sanzionatoria riguarda unicamente l'amministrazione che emette il relativo provvedimento e “ricorre soltanto se l'atto
emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura
dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (Cass. 19/07/2012, n. 12555 ; Cass. Sez. U
28/08/1990, n. 8987).
Nella vicenda in oggetto si è completamente al di fuori di tale ipotesi in quanto il procedimento sanzionatorio è stato correttamente eseguito dalla unica Amministrazione competente negli CP_2
illeciti in materia di cave , tanto è che il processo verbale della violazione contestata ( prot. n. 1/2017
del 30.4.2020) è stato redatto dal Servizio Qualità dell'Ambiente , Rifiuti , Attività estrattive della pagina 3 di 7 ; a tale processo verbale risultava allegata la nota del prot. n. 20796/2017 CP_2 Controparte_6
che espressamente nella Determinazione Dirigenziale n. 890/2021 , contenente l'ordinanza ingiunzione opposta , viene definita quale “rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981”.
A tale riguardo occorre evidenziare che la citata norma prevede l'obbligo per il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione amministrativa di presentare rapporto all'autorità competente.
Questa trasmissione di atti riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio costituendo l'anello di congiunzione tra l'organo che ha eseguito l'accertamento e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività accertativa svolta e la conseguente sussistenza dell'illecito contestato.
In questa ottica è evidente che la , unica Amministrazione competente ad emettere la CP_2
sanzione, ha legittimamente utilizzato a tale fine il rapporto redatto e trasmesso dal soggetto accertatore sul quale incombeva, proprio ai sensi del citato art. 17 comma 4 L. 689/1981, l'obbligo di redazione e trasmissione.
Ne deriva che è completamente destituita di fondamento l'eccezione mossa da parte appellante con riferimento alla dedotta incompetenza dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione e sul punto deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado.
Per quanto attiene la legittimità dell'operato del relativamente alle eseguite Controparte_1
escavazioni nel periodo successivo al 5.4.2016, così come verificate nel processo verbale del
[...]
prot. n. 1/2017 , occorre ripercorrere la storia del titolo abilitativo all'esercizio della cava . CP_6
A tale riguardo occorre evidenziare che in data 5.4.2002 il Comune di Foligno rilasciava alla TA
Colombo Costruzioni s.n.c. autorizzazione n. 2/2002 all'esercizio della cava in loc. MO per la durata di anni 7 e , quindi, fino al 5.4.2009; nel frattempo la Controparte_7
cambiava denominazione in TA HI s.r.l.; quest'ultima con determina prot. 21866 del
10.4.2009 veniva rilasciata proroga di due anni fino al 5.4.2011 ; interveniva, poi, altra proroga per ulteriori due anni fino al 5.4.2013 ; nel frattempo la TA HI s.r.l. chiedeva di essere ammessa al concordato preventivo in liquidazione che veniva omologato con decreto in data pagina 4 di 7 18.9.2012 e disposta la liquidazione;
in data 27.7.2012 il rivolgeva al Controparte_1
Comune di Foligno istanza di subentro alla TA HI s.r.l. in liquidazione nell'autorizzazione all'esercizio della cava in loc. MO;
con successive note del 14.12.2013 e del 5.4.2013 la
[...]
e il chiedevano la proroga di altri due anni Controparte_8 Controparte_1
dell'autorizzazione in oggetto;
con Determinazione Dirigenziale n. 547 in data 8.5.2014 il
[...]
autorizzava il subingresso del alla TA HI s.r.l. CP_6 Controparte_1
nell'autorizzazione n. 2/2002 , come nel tempo prorogata, approvava la variante al progetto ,
concedeva la proroga di ulteriori due anni a far data dal 5.4.2013 così fino al 5.4.2015 , prendeva atto della polizza fideiussoria prodotta dalla per l'importo di euro 612.226,42 Controparte_1
valevole fino al definitivo collaudo della cava precisando che la necessità di detta polizza era determinata dalla circostanza che l'autorizzazione alla cava ha sempre carattere personale e può
valere anche con riferimento ad una o più fasi successive e funzionali dell'esecuzione delle opere tanto che tale polizza non andava ad escludere la validità e l'efficacia della polizza a suo tempo prestata dalla TA HI , successivamente integrata, fino al termine di tutte le opere;
con istanza datata 19.3.2015 il chiedeva un'ulteriore proroga dell'autorizzazione Controparte_1
che sarebbe scaduta in data 5.4.2015 ; il rigettava detta richiesta;
solo con Controparte_6
provvedimento prot. n. 80468 del 14.11.2018 il concedeva al Controparte_6 Controparte_1
Autorizzazione n. 1 all'esercizio dell'attività estrattiva sulla base degli elaborati progettuali
[...]
allegati con decorrenza ovviamente dalla data della stessa autorizzazione ovverosia 14.11.2018 .
Così ricostruita la vicenda risulta evidente che al momento degli accertamenti svolti dal CP_6
e riportati nel rapporto prot. 1/2017 del Comune , la
[...] CP_6 Controparte_1
esercitava l'attività di cava senza essere più in possesso di alcun titolo abilitativo ormai venuto meno fin dal 5.4.2015 .
Di ciò , tra l'altro, la era pienamente consapevole tanto che nella richiesta di Controparte_1
proroga a sua firma datata 19.3.2015 , si legge “ in relazione all'autorizzazione di cui all'aggetto
rilasciata alla scrivente con Det. Dirigenziale n. 547 del 8.5.2014, tenuto conto che la proroga
pagina 5 di 7 concessa con l'autorizzazione stessa andrà a scadere in data 5.4.2015 ed in considerazione che
'attività di estrazione e riambientamento nel sito risulta allo stato attuale incompleta, siamo a
richiedere con la presente una ulteriore proroga dei termini” .
Da quanto sopra risulta, pertanto, che la , successivamente al 5.4.2015, Controparte_1
continuava a svolgere attività di cava nella piena consapevolezza di farlo senza titolo abilitativo stante la netta risposta del , in atti, nella quale si legge “ si conferma l'impossibilità per Controparte_6
lo scrivente di concedere una proroga alla precedente autorizzazione , relativamente alle CP_5
attività di escavazione , come peraltro già comunicato con nota pec 7.5.2015”.
Deve, quindi, considerarsi pienamente integrata la condotta illecita come contestata nell'ordinanza ingiunzione opposta sia sotto il profilo dell'elemento materiale ( assenza di autorizzazione) sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo ( consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo).
Priva di rilevanza è , infine, la contestazione mossa da parte appellante con riferimento alla deposizione del teste nella sua qualità di agente accertatore della regione Testimone_1 CP_2
A tale proposito occorre osservare che l'incapacità a deporre sussiste, ai sensi dell'art. 245 c.p.c. ,
quando il teste è titolare di un interesse personale , attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso.
Tale situazione non si ravvisa assolutamente nei riguardi del teste il quale , come Testimone_1
agente dell'Amministrazione titolare del potere sanzionatorio, ha preso in considerazione il processo verbale trasmetto dal Comune di Foligno ed ha verificato la sussistenza degli elementi necessari per l'irrogazione della sanzione , senza avere alcun interesse personale nel relativo rapporto ma svolgendo soltanto la sua attività.
Ne deriva che deve essere rigettato l'appello con la conferma integrale della sentenza di I grado essendo anche stata determinata nel minimo la sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 78/2024 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Spoleto in data 23.1.2024;
condanna in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico a in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
il pagamento di una somma pari al contributo unificato.
[...]
Perugia 8.1.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 363 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del , Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Spoleto Piazza del Duomo n. 8
APPELLANTE
E
, in persona della pro tempore della , CP_2 CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Benci e Anna Rita Gobbo , elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Perugia Corso Vannucci n. 96
APPELLATA
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 8.1.2025
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Controparte_1
:
[...]
“come in atti”
Per la CP_2
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1
tempore del , proponeva appello avverso la sentenza n. 78/2024 del Controparte_1
Tribunale di Spoleto che aveva rigettato l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposta dallo stesso avverso l'ordinanza ingiunzione della prot. n. 890 in data 1.2.2021 , con la CP_2
quale era stato ingiunto al predetto , nella qualità sopra indicata , e alla Controparte_1
, in via solidale, il pagamento dell'importo complessivo di euro 30.019,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 2/2000 per aver eseguito escavazioni CP_2
, nella cava sita in loc. MO , successive al 5.4.2016 ovverosia successive al titolo abilitativo estrattivo rilasciato dal Comune di Foligno che aveva validità fino al 5.4.2015 ; con condanna al pagamento delle spese.
In particolare , in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
contestava la sentenza di I grado rilevando l'incompetenza dell'ente accertatore tenuto
[...]
conto che l'attività di vigilanza e di accertamento degli illeciti in materia di attività di cava competeva alla e non al che , invece, nella vicenda in oggetto, aveva eseguito CP_2 CP_5
pagina 2 di 7 tutti gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
contestando l'insussistenza dell'originaria autorizzazione concessa , e poi successivamente prorogata, dal
, a favore , prima della TA Colombo Centro Costruzioni s.n.c. e , quindi, Controparte_6
della TA HI s.r.l. , e rappresentando che la Determina dirigenziale n. 547
dell'8.5.2014 doveva ritenersi quale nuova autorizzazione concessa al Controparte_1
con scadenza , quindi, al 5.4.2016; affermando la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della condotta sanzionata;
eccependo l'inattendibilità del teste;
chiedeva , Testimone_1
pertanto, in riforma della sentenza di I grado , l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la , in persona della Presidente pro tempore, contestando quanto ex CP_2
adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguente conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese.
All'esito della discussione orale svoltasi all'udienza in data 8.1.2025, il Collegio, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica ipotesi di incompetenza che ha rilievo nella legittimità della procedura sanzionatoria riguarda unicamente l'amministrazione che emette il relativo provvedimento e “ricorre soltanto se l'atto
emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura
dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (Cass. 19/07/2012, n. 12555 ; Cass. Sez. U
28/08/1990, n. 8987).
Nella vicenda in oggetto si è completamente al di fuori di tale ipotesi in quanto il procedimento sanzionatorio è stato correttamente eseguito dalla unica Amministrazione competente negli CP_2
illeciti in materia di cave , tanto è che il processo verbale della violazione contestata ( prot. n. 1/2017
del 30.4.2020) è stato redatto dal Servizio Qualità dell'Ambiente , Rifiuti , Attività estrattive della pagina 3 di 7 ; a tale processo verbale risultava allegata la nota del prot. n. 20796/2017 CP_2 Controparte_6
che espressamente nella Determinazione Dirigenziale n. 890/2021 , contenente l'ordinanza ingiunzione opposta , viene definita quale “rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981”.
A tale riguardo occorre evidenziare che la citata norma prevede l'obbligo per il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione amministrativa di presentare rapporto all'autorità competente.
Questa trasmissione di atti riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio costituendo l'anello di congiunzione tra l'organo che ha eseguito l'accertamento e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività accertativa svolta e la conseguente sussistenza dell'illecito contestato.
In questa ottica è evidente che la , unica Amministrazione competente ad emettere la CP_2
sanzione, ha legittimamente utilizzato a tale fine il rapporto redatto e trasmesso dal soggetto accertatore sul quale incombeva, proprio ai sensi del citato art. 17 comma 4 L. 689/1981, l'obbligo di redazione e trasmissione.
Ne deriva che è completamente destituita di fondamento l'eccezione mossa da parte appellante con riferimento alla dedotta incompetenza dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione e sul punto deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado.
Per quanto attiene la legittimità dell'operato del relativamente alle eseguite Controparte_1
escavazioni nel periodo successivo al 5.4.2016, così come verificate nel processo verbale del
[...]
prot. n. 1/2017 , occorre ripercorrere la storia del titolo abilitativo all'esercizio della cava . CP_6
A tale riguardo occorre evidenziare che in data 5.4.2002 il Comune di Foligno rilasciava alla TA
Colombo Costruzioni s.n.c. autorizzazione n. 2/2002 all'esercizio della cava in loc. MO per la durata di anni 7 e , quindi, fino al 5.4.2009; nel frattempo la Controparte_7
cambiava denominazione in TA HI s.r.l.; quest'ultima con determina prot. 21866 del
10.4.2009 veniva rilasciata proroga di due anni fino al 5.4.2011 ; interveniva, poi, altra proroga per ulteriori due anni fino al 5.4.2013 ; nel frattempo la TA HI s.r.l. chiedeva di essere ammessa al concordato preventivo in liquidazione che veniva omologato con decreto in data pagina 4 di 7 18.9.2012 e disposta la liquidazione;
in data 27.7.2012 il rivolgeva al Controparte_1
Comune di Foligno istanza di subentro alla TA HI s.r.l. in liquidazione nell'autorizzazione all'esercizio della cava in loc. MO;
con successive note del 14.12.2013 e del 5.4.2013 la
[...]
e il chiedevano la proroga di altri due anni Controparte_8 Controparte_1
dell'autorizzazione in oggetto;
con Determinazione Dirigenziale n. 547 in data 8.5.2014 il
[...]
autorizzava il subingresso del alla TA HI s.r.l. CP_6 Controparte_1
nell'autorizzazione n. 2/2002 , come nel tempo prorogata, approvava la variante al progetto ,
concedeva la proroga di ulteriori due anni a far data dal 5.4.2013 così fino al 5.4.2015 , prendeva atto della polizza fideiussoria prodotta dalla per l'importo di euro 612.226,42 Controparte_1
valevole fino al definitivo collaudo della cava precisando che la necessità di detta polizza era determinata dalla circostanza che l'autorizzazione alla cava ha sempre carattere personale e può
valere anche con riferimento ad una o più fasi successive e funzionali dell'esecuzione delle opere tanto che tale polizza non andava ad escludere la validità e l'efficacia della polizza a suo tempo prestata dalla TA HI , successivamente integrata, fino al termine di tutte le opere;
con istanza datata 19.3.2015 il chiedeva un'ulteriore proroga dell'autorizzazione Controparte_1
che sarebbe scaduta in data 5.4.2015 ; il rigettava detta richiesta;
solo con Controparte_6
provvedimento prot. n. 80468 del 14.11.2018 il concedeva al Controparte_6 Controparte_1
Autorizzazione n. 1 all'esercizio dell'attività estrattiva sulla base degli elaborati progettuali
[...]
allegati con decorrenza ovviamente dalla data della stessa autorizzazione ovverosia 14.11.2018 .
Così ricostruita la vicenda risulta evidente che al momento degli accertamenti svolti dal CP_6
e riportati nel rapporto prot. 1/2017 del Comune , la
[...] CP_6 Controparte_1
esercitava l'attività di cava senza essere più in possesso di alcun titolo abilitativo ormai venuto meno fin dal 5.4.2015 .
Di ciò , tra l'altro, la era pienamente consapevole tanto che nella richiesta di Controparte_1
proroga a sua firma datata 19.3.2015 , si legge “ in relazione all'autorizzazione di cui all'aggetto
rilasciata alla scrivente con Det. Dirigenziale n. 547 del 8.5.2014, tenuto conto che la proroga
pagina 5 di 7 concessa con l'autorizzazione stessa andrà a scadere in data 5.4.2015 ed in considerazione che
'attività di estrazione e riambientamento nel sito risulta allo stato attuale incompleta, siamo a
richiedere con la presente una ulteriore proroga dei termini” .
Da quanto sopra risulta, pertanto, che la , successivamente al 5.4.2015, Controparte_1
continuava a svolgere attività di cava nella piena consapevolezza di farlo senza titolo abilitativo stante la netta risposta del , in atti, nella quale si legge “ si conferma l'impossibilità per Controparte_6
lo scrivente di concedere una proroga alla precedente autorizzazione , relativamente alle CP_5
attività di escavazione , come peraltro già comunicato con nota pec 7.5.2015”.
Deve, quindi, considerarsi pienamente integrata la condotta illecita come contestata nell'ordinanza ingiunzione opposta sia sotto il profilo dell'elemento materiale ( assenza di autorizzazione) sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo ( consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo).
Priva di rilevanza è , infine, la contestazione mossa da parte appellante con riferimento alla deposizione del teste nella sua qualità di agente accertatore della regione Testimone_1 CP_2
A tale proposito occorre osservare che l'incapacità a deporre sussiste, ai sensi dell'art. 245 c.p.c. ,
quando il teste è titolare di un interesse personale , attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso.
Tale situazione non si ravvisa assolutamente nei riguardi del teste il quale , come Testimone_1
agente dell'Amministrazione titolare del potere sanzionatorio, ha preso in considerazione il processo verbale trasmetto dal Comune di Foligno ed ha verificato la sussistenza degli elementi necessari per l'irrogazione della sanzione , senza avere alcun interesse personale nel relativo rapporto ma svolgendo soltanto la sua attività.
Ne deriva che deve essere rigettato l'appello con la conferma integrale della sentenza di I grado essendo anche stata determinata nel minimo la sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 78/2024 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Spoleto in data 23.1.2024;
condanna in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico a in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 Controparte_1
il pagamento di una somma pari al contributo unificato.
[...]
Perugia 8.1.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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