Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15846 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS-del 27.09.2022, notificato in data 11.10.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di orchifunicolectomia a sx per seminoma in follow up clinico strumentale” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi:
- il parere nr. -OMISSIS- del 16.12.2021 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, - il parere nr. -OMISSIS- del 9.6.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha confermato la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, - nonché il verbale della CMO di Roma mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 28.03.2019 nella parte in cui ha ritenuto l'infermità sofferta dal ricorrente come “non stabilizzata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. UD LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 15.12.2022 il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano -OMISSIS- ha agito dinnanzi a questo Giudice, per ottenere l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del 27.09.2022, notificato in data 11.10.2022, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha respinto la sua istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, a suo tempo presentata per l’infermità “Esiti di orchifunicolectomia a sx per seminoma in follow up clinico strumentale” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, compreso, in particolare, il parere nr. -OMISSIS- del 16.12.2021, emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito CVCS) che ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’infermità predetta.
L’Ufficiale ha anche impugnato il successivo parere nr. -OMISSIS- del 9.6.2022 emesso dal medesimo CVCS che, in sede di riesame, ha confermato la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, nonché il verbale della CMO di Roma mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 28.03.2019 nella parte in cui ha ritenuto l’infermità sofferta dal ricorrente come “non stabilizzata”.
2. Espone di avere partecipato a tre missioni di servizio all’estero, come di seguito descritte:
1) in Iraq dal 2.9.2005 al 6.1.2006 nell’ambito dell’Operazione “Iraqi Freedom” Antica Babilonia , con l’incarico di acquisitore obiettivi e comandante di distaccamento acquisizione obiettivi. Durante il periodo di missione si è dovuto spostare, in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito “depleto” dalla definizione in lingua inglese “Depleted Uranium”, ovvero con la sigla “DU” ) per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici. In particolare durante questa missione il ricorrente si è trovato ad operare con il personale del proprio distaccamento (una squadra di 8-12 operatori delle Forze Speciali) in zone bonificate dal Genio militare. Nello specifico si trattava di un ex deposito di munizioni delle forze armate irachene nei pressi della base italiana che ospitava il contingente del ricorrente. Il deposito era stato bonificato, quindi erano state rimosse o fatte brillare tutte le sostanze esplosive presenti. Trattavasi però di luogo non sicuro in relazione alla presenza di sostanze volatili particolari, prodotte dalla bonifica degli esplosivi. Nell’ex deposito munizioni il ricorrente ha operato più volte anche in maniera occulta (quindi a piedi e spesso stando sdraiati a terra) per garantire la sicurezza della base italiana durante eventi importanti o attacchi da parte nemica con razzi e mortai. Nel corso della missione puliva le armi con multiuso a base di benzene ogni 3 giorni con un consumo di circa 5 litri di solvente e 3 di olio lubrificante. In assenza di altro ha utilizzato il carburante elicotteri JP8 per una stima di circa 20 litri. Talvolta si è alimentato anche con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l’igiene personale, acqua del posto;
2) dal 17.7.2006 al 25.10.2006 in Afghanistan, nell’ambito dell’Operazione International Security Assistance Force “Operazione Sarissa”, con l’incarico di acquisitore obiettivi e comandante di distaccamento acquisizione obiettivi. Anche durante la missione effettuata in territorio afgano il ricorrente si è dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito. Nel corso della missione ha effettuato la pulizia delle armi con modalità analoghe a quelle già sopra descritte. Si è alimentato con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l’igiene, acqua del luogo. Ha operato (come peraltro nella missione precedente) in condizioni di iper-vigilanza a causa del costante pericolo per l’incolumità fisica e con il fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali;
3) dal 27.03.2007 al 29.07.2007 in Afghanistan, nell’ambito dell’Operazione International Security Assistance Force con l’incarico di acquisitore obiettivi e comandante di distaccamento acquisizione obiettivi. Anche durante la seconda missione effettuata in territorio afgano il ricorrente è stato costretto ad operare, privo di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale, in ambienti fortemente contaminati, risultando esposto a nanoparticelle di metalli pesanti ed uranio impoverito.
3. Ad anni di distanza, in data 8.5.2017, il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di orchiectomia sinistra con diagnosi istologica (17.5.2017) di “seminoma con infiltrazione della rete testis”, al che è seguito da un ciclo di chemioterapia adiuvante secondo lo schema Carboplatino AUC 7.
In relazione a tale infermità in data 3.10.2019 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La CMO di Roma, con il verbale BL/B n. -OMISSIS- del 28.3.2019 riteneva l’infermità “non stabilizzata”.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere nr. -OMISSIS- del 16.12.2021, si esprimeva in termini sfavorevoli sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sulla base di motivazioni che il ricorrente contesta come “generiche, stereotipate ed assolutamente inconferenti col caso di specie”.
Il ricorrente provvedeva a fornire ulteriori elementi al Comitato di Verifica, accludendo altresì una relazione medico-legale.
4. Successivamente, con il parere nr. -OMISSIS- del 9.6.2022, espresso in sede di riesame della fattispecie attivato in autotutela dall’Amministrazione, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio negava nuovamente il nesso eziologico.
Il secondo e decisivo parere così ha motivato: “…è stato evidenziato come le misure e le analisi effettuate per la ricerca di radioisotopi dell'U.I. hanno consentito di escludere la presenza di radionuclidi in concentrazioni superiori a quelle normalmente riscontrate nel fondo ambientale.
In tale direzione si segnala, inoltre, che non vi è alcun riferimento al rischio U.I. nelle indagini ambientali condotte in Afghanistan dall'UNEP (http://www.unep.org/publications).
A similari conclusioni è giunto il recente studio (Meta-analysis of depleted uranium levels in the Middle East region, pubblicato su Environ Radioact nel 2018 Jun 8;192:67-74 - Autori: Beši L., Muhovi I., Mrkuli F., Spahi L., Omanovi A., Kurtovic-Kozaric A.) secondo cui non è stata accertata alcuna contaminazione da U.I. nel territorio dell' Afghanistan; che con riferimento alla profilassi vaccinale si rappresenta che i vaccini per loro natura stimolano e rafforzano le difese immunitarie e non le indeboliscono, come erroneamente ritenuto. Al riguardo, in particolare non è emersa alcuna evidenza scientifica in bibliografia medica che possa riconoscere la sussistenza di un nesso causale fra patologie di tipo oncologico e le vaccinazioni effettuate …..; con riferimento all'utilizzo di solventi a base di benzene per la pulizia delle armi e l’ uso dei carburanti in sua sostituzione, oltre ad essere circostanza indimostrata dagli atti informativi disponibili, tale aspetto configurerebbe profili anti giuridici stante le disposizioni normative del divieto dell'uso del solvente allo stato puro o in concentrazioni superiori al 1% introdotte dall’ art.1 del DM 10/12/1996 n 707; con riferimento ai dati epidemiologici l’Osservatorio Epidemiologico della Difesa (http://www.difesa.it/GiornaleMedicina/Documents/Bollettino_Epidemiologico2/Bollettino_Epidemiologico_6.pdf) ha effettuato il monitoraggio relativo alla patologia neoplastica nel personale militare nel periodo 1996 - 2013-, secondo cui i dati analizzati indicano un numero totale di 4271 casi di neoplasia maligna nella popolazione militare nel periodo 1996-2013, di cui 954 nel personale impiegato nelle OFCN e 3317 in quello mai impiegato all'estero. L'incidenza globale (tutte le tipologie di neoplasia) appare significativamente inferiore rispetto a quella attesa sulla base del confronto con la popolazione civile italiana. Questo dato si riscontra sia se si considera la popolazione militare nel suo complesso sia se si considera solo la coorte del personale impegnato nelle OFCN sia, infine, se ci si riferisce alla coorte del personale mai impiegato all'estero. ”.
Con tale motivazione è stato confermato il parere negativo già espresso.
5. Quindi, in data 11.10.2022, è stato notificato al ricorrente il decreto nr. -OMISSIS-del 27.09.2022 (qui impugnato), con cui il Ministero della Difesa, recependo i predetti pareri, ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio.
6. La tesi di fondo - sostenuta nel ricorso avverso la suddette determinazioni dell’Amministrazione - è che l’esposizione professionale agli agenti cancerogeni sopra riferiti, in particolare alle polveri aereo-disperse di RA OV nei teatri di guerra dove il militare ha dovuto operare (in assenza di adeguati dispostivi di protezione individuale e di sufficienti informazioni sui rischi lavorativi) ha condotto il medesimo a contrarre la malattia oncologica “de qua” ( “Esiti di orchifunicolectomia a sx per seminoma in follow up clinico strumentale” ).
Sulla base delle sopra esposte deduzioni e dell’abbondante documentazione prodotta, parte ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa che ha negato che l’esposizione all’uso di RA OV negli scenari di guerra in discorso, possa avere agito, quanto meno, come fattore concausale nella determinazione della patologia.
7. Il Ministero della Difesa si è costituito formalmente in data 12.12.2025.
8. In corso di causa vi è stata produzione di ampia documentazione da parte del ricorrente, anche con allegazione di relazione medico-legale.
Il 12.12.2025 il Ministero resistente ha depositato memoria difensiva nella quale si sostiene la piena fondatezza del (secondo) parere espresso dal CVCS e si ribadisce che le condizioni di lavoro così come descritte dal ricorrente costituiscono un rischio generico, che riguarda tutta la comunità di lavoro, nell’ambito della quale non risulta si sia verificato un incremento dei casi di soggetti affetti dalla malattia in questione, statisticamente rilevante ai fini del riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni di rischio (e quindi tale da concretizzare i presupposti del nesso di causalità o di con-causalità efficiente e determinante).
La difesa erariale sottolinea inoltre che “in nessun caso vi è un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione; l’onere di dimostrare la dipendenza da causa di servizio di un’infermità è a carico del richiedente, rilevando che la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della infermità e la prestazione del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in parola, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano, a differenza di quanto attiene nella materia di pensioni di guerra data la specificità della materia” (v. memoria avvocatura erariale pag. 7).
9. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato copia della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 27 gennaio 2026, la quale ha accolto il ricorso parallelamente proposto dal sig. -OMISSIS-per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello “status” di equiparato a vittima del dovere, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del d.P.R. 7 luglio2006 in quanto “soggetto esposto a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 e artt. 1078 e ss. del d.P.R. n. 90/2010”.
Egli ha quindi ottenuto dal Giudice del Lavoro l’accertamento del diritto alla concessione dei benefici previsti dalla normativa citata.
10. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026, terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si richiama quanto sopra esposto in merito alla vicenda lavorativa che ha riguardato il ricorrente (con particolare riguardo alle missioni svolte all’estero nei cosiddetti “teatri di guerra” ai quali ha preso parte), alla malattia sofferta e alle motivazioni dei pareri negativi espressi dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio, recepiti dal decreto ministeriale che ha negato al ricorrente il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio.
2. Quanto alla questione centrale relativa alla sussistenza del nesso causale tra la principale patologia patita dal ricorrente e l’attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni alle quali egli ha partecipato [come visto, Iraq (2005-2006) e Afghanistan (2006 e 2007)], il Collegio non ritiene di poter condividere l’assunto del Comitato di Verifica secondo cui (sulla base di numerosi studi pubblicati che non pervengono ad evidenze certe in tema di sussistenza di un probabile nesso di causalità rispetto a contingenti militari di diverse nazionalità, impiegati in contesti di guerra, nei medesimi luoghi qui considerati) il nesso causale non sarebbe accertabile nella specie.
Viceversa questo Collegio deve prendere atto, al riguardo, di quanto documentato dal ricorrente in ordine all’avvenuto riconoscimento della causa di servizio correlata alla sua patologia, da parte della sopra menzionata sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma n. -OMISSIS- secondo la quale è stato documentalmente provato (in base alla stesse risultanze documentali acquisite nella presente causa) che:
a) il ricorrente ha partecipato tra il 2005 ed il 2007 a ben tre missioni di guerra in Iraq ed Afghanistan;
b) in tali teatri di guerra sia stato fatto largo uso di armamenti arricchiti con uranio (cfr. relazioni della Commissione parlamentare sull’uranio impoverito, la Risoluzione Parlamento Europeo, la Risoluzione delle Nazioni Unite, le mappe dei siti bombardati diffusi dalla NATO e dall’UNEP);
c) il ricorrente ha svolto compiti gravosi (attività appiedate, motorizzate ecc.), con inevitabile esposizione agli ambienti esterni inquinati, sopportando altresì condizioni climatiche avverse e condizioni igieniche in alcuni casi precarie (cfr. in particolare rapporto informativo Col. -OMISSIS-, doc. 10 ricorso);
d) nell’organismo del ricorrente è stato rinvenuto un bioaccumulo di metalli tossici (uranio, titanio, nichel, cromo, ecc.) oltre i limiti normali (è quanto si legge nella motivazione della sentenza civile).
Costituisce infine una circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata dalla resistente, che il ricorrente sia stato sottoposto a vaccinazioni multiple prima dell’invio in ognuna delle citate missioni. Tali elementi consentono certamente di ritenere provato il requisito delle "straordinarietà" dell’attività svolta, tenuto conto dei seguenti fattori: il complessivo inquinamento ambientale; l’esposizione ad ambiente contaminato da ordigni bellici pesanti anche con uranio impoverito e la relativa presenza di micro e nano particelle di metalli pesanti; l’aver operato in condizioni climatiche avverse, in condizioni igieniche precarie, con un'attività lavorativa che si protraeva senza soluzione di continuità per l’intero arco della giornata; l'indebolimento delle difese immunitarie dipeso dall’esposizione ad agenti nocivi e dalle massicce vaccinazioni ravvicinate nel tempo.
In tal senso, giova in particolare precisare come, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, la generale pericolosità dell'uranio impoverito per l'organismo umano sia ormai stata riconosciuta da parte della comunità scientifica (cfr. anche Relazione della Commissione Parlamentare sul punto) ed accertata in numerosi giudizi civili. È stato ad esempio affermato (cfr. Tribunale Trieste, Sez. lavoro, Sent., 12/02/2025, n. 43): "Risulta scientificamente provato che l'uranio impoverito crei contaminazione interna all'organismo umano…. Come tutti i metalli pesanti, l'uranio è tossico e gli effetti nocivi, sia tossici che radioattivi, del DU sono legati alla sua incorporazione all'interno dell'organismo, che avviene generalmente in 2 modi: o per ingestione o per inalazione (nel caso militare, esiste una terza via per incorporazione dell'uranio: i frammenti di proiettile depositati all'interno dell'organismo a seguito di ferite)....L'uranio ingerito, inalato, o presente nei frammenti di proiettile incorporati a causa di ferite, può essere solubilizzato dall'organismo e distribuirsi in tutti i tessuti dell'organismo, in quantità comprese fra i 2 ed i 62 mg. L'uranio inalato, soprattutto le particelle di minori dimensioni (10 mm), si depositano nei bronchi ed in particolare negli alveoli. L'80% dell'uranio depositato viene rimosso dai meccanismi mucociliari dei bronchi, e quindi ingoiato, passando nel tratto gastrointestinale. Parte dell'uranio inalato finisce nel sistema sanguigno, entrandovi dai polmoni, dai linfonodi, e parte dell'uranio ingerito viene assorbito dall'intestino. L'uranio, così, si distribuisce in tutti gli organi, principalmente nelle ossa, nei reni, nel fegato, nei polmoni, nel tessuto adiposo e nei muscoli…”.
Ne consegue quindi che, indiscussa l’esposizione del ricorrente a rischi aggiuntivi rispetto a quelli connaturati all’ordinario svolgimento del servizio militare, ciò che dev’essere oggetto di accertamento è se il sia seminoma sia stato contratto o abbia subito un’accelerazione o aggravamento anche in ragione di tale esposizione. Al riguardo, il ctu nominato nella causa civile, all’esito di un’accurata disamina della documentazione prodotta, ha affermato che la patologia denunciata dal ricorrente (“Esiti di orchifuniculectomia sinistra con posizionamento di protesi testicolare per seminoma”) sia senz’altro riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione così come risultanti e descritte in atti.
Più nel dettaglio, il consulente ha evidenziato che “Il periziato ha svolto dal 02/09/2005 al 06/01/2006 il ruolo di Comandante del Distaccamento A.O. "Operazione Antica Babilonia" in Iraq; dal 07/01/2006 al 16/07/2006 C.te Distaccamento presso 185° RGT "Folgore"; dal 17/07/2006 al 25/10/2006 ruolo di Comandante distaccamento missione operativa ISAF in Afganistan; dal 26/10/2006 al 26/03/2007 ruolo di Comandante del distaccamento A.O. "Folgore" 185° RGT e dal 27/03/2007 al 29/07/2007 ruolo di Comandante distaccamento missione operativa ISAF in Afganistan. L’interessato riferisce di essere stato sottoposto, nell’espletamento di tali incarichi, a numerosi e gravosi servizi, impiegato nelle suddette attività in condizione climatiche avverse ed in condizioni precarie sia a piedi che su automezzi/elicotteri. Durante tale periodo è stato sottoposto a numerose vaccinazioni e, inoltre, riferisce di aver utilizzato solventi a base di benzene (carburante elicotteri scaduto). Tenuto conto delle attività svolte in aree ad alto rischio di inquinamento si deve ritenere “più probabile che non” che la patologia sofferta dal paziente sia in rapporto causale con il servizio svolto. Nel caso de quo, la patologia riscontrata nel paziente rientra pienamente nella Legge 266/05”
Sulla scorta di quanto acclarato dal ctu in sede giurisdizionale civile, dunque, la patologia tumorale diagnosticata al ricorrente è stata ritenuta dal Giudice del Lavoro come dipendente da causa di servizio, in virtù delle particolari condizioni ambientali ed operative in cui lo stesso si è trovato ad operare.
3. Ciò posto, questo Collegio ritiene condivisibile l’affermazione giurisprudenziale secondo cui “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa. Detto onere non è stato in alcun modo assolto dal Ministero della Difesa nel presente giudizio. (…) Quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria (...) (sent. Corte d'Appello di Roma n. 837/2017, pubblicata il 3.2.2017).
4. La questione del nesso di causalità deve essere oggi esaminata alla luce della recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7ottobre 2025, n. 15 che ha riguardato una controversia, analoga alla presente, in tema di mancato riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, fissando alcuni principi sulla prova del nesso causale e sulla distribuzione dell’onere della prova da applicare anche ai fini della presente decisione.
Secondo la citata Adunanza Plenaria, infatti, nel modificare l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, la legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228, ha enunciato in apertura il « fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi»; quindi, ha individuato i destinatari e i presupposti della riforma: « personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative», e quello «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; ed infine la misura introdotta, consistente in una spesa autorizzata «di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».
Nel suo contenuto dispositivo la legge si è quindi limitata ad un’autorizzazione di spesa, ma - come aveva correttamente osservato l’ordinanza di rimessione - la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta.
Di rilievo è, secondo l’Adunanza Plenaria in commento, la tipizzazione di un rischio professionale specifico, legato alle «particolari condizioni ambientali od operative» e consistente nelle «infermità o patologie tumorali» insorte «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura».
Può allora ritenersi che l’individuazione di un ‘rischio tipico e specifico’ per la salute è insito nello svolgimento di prestazioni lavorative in determinati contesti operativi ed esprime un nuovo paradigma nel sistema dell’equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge.
Sul punto la legge ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali», quali contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale.
Nella prospettiva così delineatasi sono pertanto superabili i dubbi suscitati da un dato normativo mancante di elementi di sicuro ancoraggio per considerare innovato il sistema del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, come ha segnalato l’ordinanza di rimessione.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell’elemento finalistico “ si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito.” (Ad. Plen. n. 15 del 7.10.2025)
5. Sul punto vanno richiamate le risultanze di causa.
Da esse si ricava che l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’aria di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente).
Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili (questo è l’aspetto che ha condotto l’organo amministrativo a conclusioni negative sulla sussistenza del nesso causale).
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
Come osservato dalla Adunanza Plenaria “L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Aggiunge la sentenza dell’Adunanza Plenaria che “[…]Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (Ad. Plen. 15/2015).
Per tutto quanto precede, in linea con il sistema di riparto ricavabile dall’art. 2087 del codice civile, ritiene questo Collegio che il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Prova che può ritenersi fornita nella specie.
L’Amministrazione era invece onerata della prova contraria, la quale come precisato dalla citata sentenza della Plenaria si sostanzia nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Nessun elemento di prova in tal senso è stato prodotto dall’Amministrazione.
5. Svolti i chiarimenti che precedono sul nesso di causalità il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Pertanto - riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere, nell’alveo della valenza conformativa della presente sentenza - va disposto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del decreto ministeriale impugnato e dei prodromici pareri del Comitato di Verifica specificati in oggetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso gravati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del sig. -OMISSIS-, delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV AN, Presidente
UD LO, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD LO | OV AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.