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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RA ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4214/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PRE ESECUZ n. 090 3418 2025 TARI 2017
contro
C. & C. S.r.l. - 07057670726 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3959 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso il sollecito pre- esecuzione n. 090/3418/2025, notificato in data 9.7.25 , avente ad oggetto l'omesso pagamento TARI anno 2017 , contro il Comune di Aversa e ON & CO SR , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa e ON & CO SR che chiedevano il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame, non risulta preceduto da alcuna notifica attinente a quest'ultimo atto che ne rappresenta il “presupposto”.
Infatti, il pregresso atto presupposto consiste nell'avviso di accertamento n. 3959 che risulta notificato il 5.8.22 , mediante consegna effettuata a mani di tale “Nominativo_1 “, con barrata la casella
“autorizzato a ricevere l'atto” . In tal modo appare evidente che il messo notificatore non ha accertato la qualifica della predetta ricevente , la quale , peraltro, non risulta essere un familiare convivente del ricorrente;
né vi è prova della ricezione della raccomandata informativa a quest'ultimo, come previsto dalla legge.
Ne consegue che la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta dalle parti resistenti.
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive . Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Ne consegue che l'assunto della ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RA ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4214/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PRE ESECUZ n. 090 3418 2025 TARI 2017
contro
C. & C. S.r.l. - 07057670726 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3959 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso il sollecito pre- esecuzione n. 090/3418/2025, notificato in data 9.7.25 , avente ad oggetto l'omesso pagamento TARI anno 2017 , contro il Comune di Aversa e ON & CO SR , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa e ON & CO SR che chiedevano il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame, non risulta preceduto da alcuna notifica attinente a quest'ultimo atto che ne rappresenta il “presupposto”.
Infatti, il pregresso atto presupposto consiste nell'avviso di accertamento n. 3959 che risulta notificato il 5.8.22 , mediante consegna effettuata a mani di tale “Nominativo_1 “, con barrata la casella
“autorizzato a ricevere l'atto” . In tal modo appare evidente che il messo notificatore non ha accertato la qualifica della predetta ricevente , la quale , peraltro, non risulta essere un familiare convivente del ricorrente;
né vi è prova della ricezione della raccomandata informativa a quest'ultimo, come previsto dalla legge.
Ne consegue che la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta dalle parti resistenti.
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive . Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Ne consegue che l'assunto della ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese