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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6089/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6089 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Bartoletti e Pietro Laici.
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Giannini.
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maria Corbò e Filippo Maria Corbò.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
- in via principale, valorizzando le risultanze delle certificazioni mediche INPS e dell'elaborato della dott.ssa (con richiesta di acquisizione dell'originale non risultando compresa tra gli Per_1 allegati alla c.t.u. malgrado sia stata elencata al n. 16 nella risposta fornita dal c.t.u. e datata
17.10.2024) accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 743/2017 emessa dal Tribunale di Viterbo, nell'ambito del giudizio n. 4452/2014 RG depositata in cancelleria in data
11/07/2017 e notificata il 12/07/2017, voglia accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del (ovvero, in subordine, Controparte_1 la concorsuale responsabilità del specificando la percentuale di responsabilità Controparte_1 ascrivibile all'ente) in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno appellante per complessivi euro 1.120.534,00 (unmilionecentoventimilacinquecentotrentaquattro/00 - comprensivi di danno biologico e morale, invalidità temporanea totale e parziale), oltre alla ulteriore personalizzazione nella misura massima del danno biologico che la Corte vorrà applicare per effetto delle peculiari conseguenze del fatto, oltre ad euro 23.659,42 di spese (restituzione delle spese legali versate a controparte, di cui alla condanna in primo grado, spese della c.t.u di secondo grado, c.t.p. medico legale in primo e secondo grado, c.t.p. cinematica primo e secondo grado) – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da applicarsi secondo i criteri di legge.
- in via subordinata, valorizzando in questo caso gli esiti della c.t.u., accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 743/2017 emessa dal Tribunale di Viterbo, nell'ambito del giudizio n. 4452/2014 RG depositata in cancelleria in data 11/07/2017 e notificata il
12/07/2017, voglia accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043
c.c., l'esclusiva responsabilità del (ovvero, in subordine, la concorsuale Controparte_1 responsabilità del specificando la percentuale di responsabilità ascrivibile all'ente) Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti
i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno appellante per complessivi euro 795.996,00
(settecentonovantacinquemilanovecentonovantasei/00 - comprensivi di danno biologico e morale, invalidità temporanea totale e parziale), oltre alla ulteriore personalizzazione del danno biologico nella misura massima che la Corte vorrà applicare per effetto delle peculiari conseguenze del fatto, oltre ad euro 23.659,42 di spese (restituzione delle spese legali versate a controparte, di cui alla condanna in primo grado, spese della c.t.u di secondo grado, c.t.p. medico legale in primo e secondo grado, c.t.p. cinematica primo e secondo grado) – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da applicarsi secondo le norme di legge.
- In ogni caso con vittoria di compensi professionali, accessori e spese con riguardo ad entrambi
i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il ha così concluso: Controparte_1
““Piaccia all' Ecc.mo Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione A. Respingere integralmente il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto per tutte le causali illustrate in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 743/2017 emessa dal Tribunale di
Viterbo in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Ettore Capizzi depositata e resa pubblica in data 11 luglio 2017. B. In via subordinata, in denegata ipotesi, senza pregiudizio alcuno di ogni ulteriore impugnazione, liquidare il danno secondo il giusto e il dovuto e pertanto accogliere la domanda di manleva svolta nei confronti di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, terza chiamata in causa in virtù del rapporto di garanzia sottostante la polizza assicurativa n. 002106.32.001048 ed eventuali appendici integrazioni
e variazioni, e conseguentemente condannare la suddetta compagnia al pagamento delle somme che la p.a. convenuta dovesse essere tenuta a risarcire in favore dell'attore. C. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborsi forfettari nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
In via istruttoria, nella rifiutata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori dell'appellante, si richiede volersi ammettere prova testimoniale sui capitoli di cui oltre, con il testimonio Testimone_1
Comandante Polizia Locale di , domiciliato presso la sede del Corpo Polizia
[...] CP_1 CP_1
Locale.
1.“Vero che alla data dell'incidente stradale avvenuto il 4 luglio 2012 su Via Croce Pasquini vigeva il limite di velocità massima a 30 km/h ed era indicato con apposita segnaletica stradale”. 2.“Vero che la nota trasmessa con e-mail del 24.3.2015, doc. n. 2 parte attrice, che si mostra, è stata inviata dal suo Ufficio e che è vero quanto in essa dichiarato”.
3.“Vero che il signor alla data del sinistro abitava in , frazione Parte_1 CP_1
Pietrara, località limitrofa alla frazione Giardino ove è sita Via Croce Pasquini, luogo del sinistro per cui è causa”.
Il ha così concluso: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Nel merito, rigettare le domande tutte così come formulate da parte appellante, perché inammissibili ex art 348 bis infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7683/2016 emessa dal Tribunale di Roma. Con vittoria di competenze, onorari, spese ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, il Parte_1 CP_1
, per ottenere la condanna dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., al
[...]
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 4.7.2012, alle ore
12,15 circa, mentre percorreva con un motociclo Via Croce Pasquini, in direzione Via S.
Angelo, all'altezza del civico 14, in , allorché, avendo perso il controllo del mezzo a CP_1
causa del manto stradale dissestato, e in particolare di un dosso insistente sull'asfalto all'altezza del civico n. 14, rovinava a terra.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. ritenendo Controparte_1
addebitabile la caduta esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore e in ogni caso non provati i danni asseritamente subiti dallo stesso.
Chiamava poi in giudizio la per essere Controparte_2
eventualmente da questa garantito.
La costituendosi, eccepiva l'esclusiva responsabilità Controparte_2
dell'appellante nella causazione del danno, contestando il quantum dei danni asseritamente subiti dall'attore e dichiarando di essere nel caso tenuta a manlevare il Controparte_1 nei limiti della garanzia prestata con la polizza n. 002106.32.001048, tenuto conto della franchigia di € 30.000,00 e del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 743/2017, rigettava la domanda di parte attrice,
ritenendo che il sinistro si fosse verificato per caso fortuito, coincidente con la condotta imprudente e disattenta dello stesso danneggiato.
In particolare, sulla base dei segni di scarrocciamento rilevati sul luogo del sinistro, il
Tribunale desumeva che il veicolo condotto dall'attore procedesse a una velocità superiore al limite di 30 km/h previsto per quel tratto di strada.
Inoltre, essendo emerso che l'avvallamento del manto stradale era ubicato in corrispondenza della parte centrale della carreggiata, rilevava una violazione, da parte dell'attore, dell'art. 143, comma 1, del Codice della Strada, che impone l'obbligo di circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto incerta la causa del sinistro, e in particolare l'asserito impatto col dosso che invece emergeva dalla ricostruzione del consulente di parte attrice sulla base dei rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti all'epoca del sinistro.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della ricostruzione della dinamica del sinistro, imputato esclusivamente a colpa dell'attore, sulla base di circostanze non adeguatamente accertate, ossia la presunta conoscenza dello stato dei luoghi, la perfetta visibilità del manto stradale, la velocità elevata nonostante la presenza di segnaletica stradale indicante pericolo e il limite massimo di velocità di 30 km/h.
In particolare l'appellante ha evidenziato come il Tribunale aveva erroneamente attribuito rilevanza alla circostanza che l'attore risiedesse nel Comune di , senza CP_1
considerare l'effettiva distanza tra il luogo di residenza e il sito del sinistro, tale da escludere una conoscenza specifica e puntuale dello stato dei luoghi. Inoltre, ha lamentato che non era stata adeguatamente considerata la scarsa visibilità
presente al momento del fatto, determinata dal cosiddetto effetto “luce-ombra”, causato dalla discontinua presenza di alberature lungo la banchina stradale.
Ha poi contestato l'errata valutazione della velocità di marcia del motociclo, da ritenersi invece moderata alla luce di plurimi elementi oggettivi, quali i danni contenuti riportati dal veicolo, il fatto che il corpo dell'attore non fosse stato proiettato lontano, ma fosse rimasto solidale al mezzo, nonché le osservazioni formulate dal perito di parte secondo cui l'instabilità del motociclo, connessa alla variazione dell'avancorsa, risultava accentuata proprio a basse velocità.
Infine l'appellante ha eccepito l'erroneità dell'assunto relativo alla presenza di segnaletica stradale idonea a segnalare il pericolo, in quanto non supportato da idonea prova documentale. Ha osservato, a tal proposito, come l'ordinanza n. 59/2010 del CP_1
in atti si limitava si limitava a prevedere l'apposizione di segnaletica su un generico
[...]
tratto di strada, senza individuare il punto esatto ed effettivo della sua collocazione, e dunque non risultava idonea a provare l'effettiva presenza del segnale nel luogo del sinistro.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato l'erronea valutazione compiuta dal primo giudice in ordine all'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo stato dato rilievo all'intrinseca pericolosità del dosso.
Con il quarto motivo ha contestato l'omessa considerazione da parte del Tribunale della mancata manutenzione della strada ad opera del quale obbligo Controparte_1
gravante sul custode della strada per eliminare le fonti di pericolo, la cui esistenza era ammessa dallo stesso come si evince dall'emissione dall'ordinanza di apposizione CP_1
della segnaletica adottata già nel 2010.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art 143 del Codice della
Strada, osservando che nel caso di specie tale prescrizione non sarebbe stata applicabile in maniera rigorosa, atteso che la strada era priva sia della linea di mezzeria che di margini chiaramente delimitati e che, comunque, il dosso si trovava nella corsia di pertinenza del danneggiato. Ha inoltre sottolineato come la condotta di quest'ultimo non avesse concretizzato il rischio specifico che la norma intendeva prevenire, ovvero lo scontro tra veicoli circolanti in senso opposto, stante la scarsa presenza di traffico al momento del sinistro, come risultante dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti.
Con il sesto motivo ha contestato l'omessa applicazione dell'art 2043 c.c., attesa la sussistenza dei relativi presupposti, considerato che l'appellante, pur avendo adottato un comportamento conforme all'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevedere né evitare il pericolo occorsogli, mentre era ravvisabile colpa generica, oltre che specifica (violazione dell'art. 14 C.d.S.) in capo all'ente per l'omessa manutenzione della strada.
Con il settimo motivo ha lamentato l'omessa applicazione in subordine del concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..
Con l'ottavo motivo ha contestato l'omesso espletamento della C.T.U. sia sulla dinamica del sinistro sia medico-legale.
Con il nono motivo ha censurato l'omessa ammissione delle prove testimoniali.
4. Nel corso del giudizio di appello, in accoglimento dell'ottavo e del nono motivo d'impugnazione, la causa è stata istruita con prova testimoniale, C.T.U. cinematica e C.T.U.
medico-legale che hanno consentito di chiarire la dinamica del sinistro e le conseguenze dello stesso, come emerge dai paragrafi seguenti.
5. L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Quanto al primo motivo, e in particolare alla prova della dinamica dei fatti, si rileva quanto segue.
Il teste che, alla guida della propria autovettura era preceduto Testimone_2
dall'appellante, ha riferito di aver visto il motociclo sobbalzare e il conducente perdere il controllo del mezzo. In particolare, ha precisato “Effettivamente ad un certo punto vidi la moto
che mi precedeva sobbalzare e quindi il conducente perdere il controllo del mezzo, rovinando a terra
senza tuttavia essere sbalzato dal sellino. Vidi che la moto dopo essere caduta a terra scarrocciò
sull'asfalto fermandosi presso una cunetta, senza urtare alcun ostacolo” aggiungendo altresì “Sono in grado di affermare che il sobbalzo della moto fu dovuto al fatto che le ruote erano passate su una
cunetta”.
Dal rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro redatto dai Carabinieri emerge che le condizioni della strada presentavano “altre anomalie” e nello schizzo planimetrico allegato viene riprodotto un “piccolo dosso dovuto al rialzo del manto stradale” in corrispondenza proprio del civico n. 14.
Sempre dallo schizzo planimetrico risultano due tracce di scarrocciamento, una antecedente rispetto all'altra, e poi parallele, che iniziano alcuni metri dopo il dosso e si protraggono per più di m 50 (una prima traccia di m 51,20 e una seconda di m 37,40) sino al punto di “quiete” in cui è stata rinvenuta la moto unitamente al conducente.
Può ritenersi pertanto riconducibile eziologicamente il sinistro alla presenza del dosso indicato che avrebbe dapprima determinato la perdita del controllo del mezzo e successivamente la caduta dello stesso, con conseguente scarrocciamento del motociclo sull'asfalto.
L'altezza e la conformazione ripida del dosso sono state correttamente ricavate dal C.T.U.
sulla base delle fotografie allegate alla perizia di parte attrice prodotta nel primo grado di giudizio, trattandosi comunque di documenti di causa raffiguranti una situazione dei luoghi fotografata a distanza di due anni dal sinistro, ma comunque attendibile, visto che quel tratto di strada non presenta caratteristiche che facciano ritenere che vi siano stati dei rilevanti interventi da parte del Si trattava di un ostacolo in grado di azzerare CP_1
repentinamente l'avancorsa della moto e quindi causare la perdita del controllo, come confermato anche dal teste che ha riferito di un sobbalzo della moto proprio all'altezza del civico 14, con conseguente fondatezza anche del terzo motivo d'appello, nonché del quarto
motivo, essendo la strada caratterizzata da un fattore di intrinseca pericolosità rientrante nel potere di controllo del custode.
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (in questi termini, tra le altre, Cass. n.
2481/2018, Rv. 647935-01).
6. Quanto al secondo motivo, la C.T.U. cinematica ha consentito di accertare che la velocità posseduta dal motociclo al momento della caduta era circa di 44 Km/h, sulla base dei segni lasciati sull'asfalto dal motociclo e dalle tracce ematiche, delle caratteristiche del veicolo e del dosso, della posizione di quiete finale del veicolo.
Tale ricostruzione risulta coerente con la dichiarazione del teste il quale ha riferito Tes_2
che egli stesso procedeva a velocità moderata perché si stava avvicinando al tratto di strada che sapeva essere dissestato e che il motociclo procedeva sicuramente a una velocità
inferiore alla sua, dato che lo stava raggiungendo.
Il C.T.U. ha individuato tre fasi che hanno caratterizzato il moto del mezzo dopo l'impatto col dosso. Una prima fase di “perdita di controllo”, in cui il motociclo ha percorso oscillando con la parte anteriore circa 18,80 m fino alla prima traccia di scarrocciamento, senza perdere velocità. Una seconda fase di “caduta”, in cui motociclo e conducente sono caduti sul fianco,
in corrispondenza della prima traccia di scarrocciamento, e hanno iniziato a scivolare ruotando verso destra, con il corpo del conducente rimasto sotto il veicolo. Una terza fase di “strisciata”, in cui la moto si è poggiata sull'asfalto, attivando attriti in grado di rallentare prima e fermare poi la corsa della moto.
Non risultano fondate le contestazioni mosse dagli appellati alla CTU cinematica.
I consulenti delle parti appellate hanno ricavato una velocità di circa 90 km /h sulla base di un coefficiente d'attrito molto maggiore che però è basato sulla errata assimilazione dello scarrocciamento a una traccia di frenata del veicolo e quindi a un attrito radente tra pneumatico e asfalto, mentre nel caso in esame gli pneumatici non hanno svolto alcuna azione frenante Invece è plausibile che il motociclo non abbia dissipato energia nella fase iniziale di scarrocciamento, in assenza di un significativo contatto abrasivo tra il veicolo e il manto stradale, confermata anche dalla presenza di un solo segno di scarrocciamento.
La diversa dinamica proposta dal consulente della compagnia assicurativa che attribuisce la caduta a una dinamica a rollio del mezzo, ovvero a una rotazione laterale lungo l'asse longitudinale della moto, non è coerente con la posizione finale di quiete del motociclo.
Risulta altresì infondata l'ulteriore contestazione di incompatibilità tra una velocità
moderata e il rinvenimento del motociclo con la quarta marcia inserita.
In proposito, infatti, si ritengono condivisibili le argomentazioni riportate dal C.T.U.,
secondo cui il motociclo, essendo dotato di significativa elasticità di marcia, è idoneo a procedere in quarta marcia anche a bassi giri e velocità ridotte. Parimenti non potrebbe escludersi che la marcia si sia inserita in fase di caduta.
7. Riguardo alla visibilità della deformazione stradale, dal rilevamento effettuato dai
Carabinieri emerge che le condizioni atmosferiche erano ottimali, con tempo sereno e illuminazione buona.
E' però plausibile quanto sostenuto dall'appellante, ossia che la visibilità del dosso sarebbe stata ridotta dal cosiddetto effetto “luce-ombra” che si crea, in particolare nelle ore in cui il sole è alto, per via del passaggio del sole attraverso i rami e le foglie degli alberi collocati a margine della carreggiata, proiettando ombre sul manto stradale, come attestato anche dalle fotografie prodotte dall'appellante e confermato dal teste Tes_2
E' rimasta poi una mera deduzione delle parti appellate la circostanza secondo cui lo stato dei luoghi era comunque conosciuto da parte del danneggiato, solo perché questi era residente in e si trattava di una strada normalmente percorsa dai residenti per CP_1
evitare di attraversare la strada statale più trafficata.
9. Non è poi rilevante, quanto al quinto motivo d'appello, l'eventuale violazione dell'art. 143 del Codice della Strada che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata, non costituendo l'evento dannoso verificatosi una concretizzazione del rischio che si intende prevenire con tale norma.
10. In conclusione non sono emersi, nel caso di specie, elementi per ritenere che la condotta del conducente sia stata idonea, per la sua abnorme imprudenza, a integrare un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, risultando quindi responsabile il quale custode della strada ex art. 2051 c.c. e rimanendo così assorbito Controparte_1
il sesto motivo d'appello relativo all'applicabilità dell'art. 2043 c.c..
11. La velocità accertata di 44 km/h al momento del sinistro, venendo quindi all'esame del settimo motivo, sebbene non particolarmente sostenuta, risulta tuttavia superiore a quella consentita di 30 Km/h.
Si ritiene infatti che fosse presente sul posto idonea segnaletica stradale contenente l'indicazione del limite di velocità e della strada deformata.
Tale circostanza è suffragata dall'ordinanza della polizia locale n. 59/2010 in cui viene disposta l'apposizione della segnaletica volta a stabilire la limitazione della velocità oraria a
30 Km/h e a indicare le condizioni di fondo dissestato nelle strade riportate, tra cui figura anche Via Croce di Pasquini.
La circostanza risulta altresì avvalorata dalla testimonianza di comandante Tes_1
della Polizia Locale, che conferma la presenza della segnaletica stradale al tempo del sinistro
(“in zona risultava apposto già in data antecedente all'incidente un segnale stradale verticale che
prevedeva il limite di velocità massimo di 30 Km/h”; “sono sicuro che all'epoca c'era il cartello”).
Non è dirimente in senso contrario la testimonianza resa dal teste il quale ha Tes_2
riferito soltanto di non aver mai prestato attenzione alla segnaletica verticale, senza negare quindi la presenza della stessa.
Né l'esistenza di segnali verticali può essere smentita soltanto dal rapporto dei
Carabinieri, essendosi i rilievi concentrati sul punto interessato dal sinistro e non avendo gli stessi avuto riguardo all'intero tratto di strada percorso. Anzi nella C.T.U. cinematica il consulente fa riferimento a tre segnali verticali che pure rilevati durante il sopralluogo avvenuto nel 2022, riportano la data dell'anno 2009 sul retro.
Si tratta di elementi che unitariamente considerati sono probanti della effettiva apposizione della segnaletica all'epoca del sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la velocità di poco superiore al limite consentito e non commisurata alle condizioni di visibilità descritte e allo stato dissestato del fondo stradale costituisce sicuramente una condotta imprudente idonea a concorrere al sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella misura del 20%, avendo inciso sulla visibilità ed evitabilità del dosso.
11. Passando alla quantificazione del danno, il ha eccepito la nullità Controparte_1
della C.T.U., lamentando l'inammissibilità dei documenti acquisiti dal consulente nel corso delle operazioni peritali, ancorché con il consenso delle altre due parti presenti, in ragione della propria mancata partecipazione alle stesse.
L'eccezione è infondata.
La documentazione è stata acquisita in conformità ai principi sanciti dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 6500/2022 e n. 3824/2022 secondo cui "In materia di consulenza
tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di
allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti
a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti
sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento
della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non
si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
Di tali principi è stata fatta applicazione anche successivamente dalla Corte di Cassazione
in casi di C.T.U. medico legale (v. Cass. 2935/2022 che ha ritenuto ammissibile un nuovo documento sanitario per la integrale e unitaria valutazione e quantificazione del danno biologico sofferto dal danneggiato). La documentazione medica acquisita nel corso delle operazioni peritali regolarmente svolte nel contraddittorio delle parti, essendo una libera scelta quella del CP_1
di non partecipare, mira ad accertare fatti accessori della domanda, quali l'entità
[...]
delle lesioni e il decorso clinico, già comunque provati dall'appellante.
L'appellante ha, infatti, prodotto in primo grado elementi che comprovano il danno subito a seguito dell'incidente, in particolare la scheda di dimissione relativa al ricovero presso il Policlinico A. Gemelli di Roma successivo al sinistro, avvenuto tra il 4.7.2012 e il
6.9.2012, in cui sono descritte le lesioni riportate da e il decorso del ricovero, e la Pt_1
relazione medica del dott. del 9.12.2014 in cui vengono riportati gli esiti di visite Per_2
ed esami specialistici effettuati nel 2014, facendo riferimento puntuale a dei documenti che poi sono stati acquisiti dal C.T.U. per un riscontro obiettivo.
Alcuni dei documenti peraltro (all. dell'elenco depositato dal C.T.U. il 28.3.2025) Numer_1
sono sopravvenuti rispetto alla scadenza dei termini istruttori del primo grado di giudizio.
12. Il C.T.U. ha determinato le lesioni subite da in rapporto causale con il Pt_1
sinistro (frattura bifocale dell'arcata zigomatica destra, frattura ossa frontali con interessamento del seno frontale bilateralmente, frattura temporo-fronto-parietale destra con scomposizione pluriframmentaria, frattura pluriframmentaria del fondo e del tetto della parete dell'orbita con interessamento dell'occhio destro, con ematoma perioculare,
retrazione della palpebra superiore, chemosi congiuntivale emorragica, ulcera corneale inferiore da esposizione, e dell'occhio sinistro, con ulcerazione corneale inferiore da esposizione, frattura della base cranica con interessamento dell'etmoide, del seno sfenoidale e dello pterigoide di destra, focolai contusivi parenchimali in sede frontale e temporale a destra soffusione emorragica subaracnoidea parietale destra associati ad edema cerebrale,
frattura delle pareti del seno mascellare destro, frattura della clavicola destra, frattura del corpo della scapola destra, frattura delle coste dalla II alla IX a livello dell'emitorace destro con contusioni del parenchima polmonare e versamento pleurico, lacerazione del parenchima epatico tra VI e VII segmento, trauma dell'arto inferiore destro con abrasioni multiple complicate della gamba destra, ferita lacero contusa ed ampia abrasione con perdita di sostanza in regione dorsale del piede e lesione dei tendini estensori trattato con intervento di tenorrafia).
Il consulente ha poi accertato i postumi residuati all'attualità, stabilizzati e non suscettibili di miglioramento e consistenti in:
− epilessia post-traumatica in controllo farmacologico senza crisi da oltre 2 anni;
− sindrome frontale post traumatica lieve con deficit dell'attenzione prolungata, della memoria a breve termine e delle abilità cognitive,
− neuropatia ottica con deficit visus occhio destro
− esiti di plurime fratture del distretto cranio facciale
− disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo cronico;
− multipli esiti cicatriziale con moderato pregiudizio estetico;
− toracodinia pressoria riferita in esito a plurime fratture costali
− lieve disfunzione della spalla destra in esiti a frattura clavicolare e scapolare.
− limitazione algo-disfunzionale consensuale del piede destro.
I postumi sono stati quantificati nella misura del 60-62% complessivamente, mentre la durata dell'inabilità temporanea è stata accertata come totale per 65 giorni e al parziale al
75% per 120 giorni.
13. Con particolare riguardo alla valutazione della natura e gravità del disturbo dell'adattamento il C.T.U. ha evidenziato, anche in risposta alle osservazioni di parte appellante che ravvisava la configurabilità di un disturbo “complicato”, l'assenza di elementi di scarsa risposta alla terapia farmacologia e/o psicoterapica e di rischio di evoluzione del disturbo, peraltro confermata dalla relazione psicologica del 21.6.2023
dell'ASL di Viterbo in cui non vengono descritti peggioramenti del quadro psicologico,
bensì una sostanziale stabilità del quadro e della terapia farmacologica.
Parte appellante ha criticato pure l'elaborato peritale nella parte in cui si evidenzia che la natura e l'entità del complesso delle menomazioni di cui il D'AN è portatore rientra nel perimetro dei requisiti psico-fisici di idoneità necessari per la conferma della patente di guida, ottenuta dalla Commissione patenti speciali, ritenendo che il richiamo alla valutazione della predetta Commissione abbia influenzato la valutazione medico legale senza basi scientifiche. Tuttavia il riferimento rappresenta un mero riscontro alle valutazioni medico legali in senso stretto che non sono state sottoposte a specifiche censure, a parte la qualificazione del disturbo dell'adattamento.
Parte appellante ha infine insistito per l'esibizione di una presunta relazione di parte della compagnia assicurativa da cui emergerebbe un accertamento di invalidità di grado più
elevato, ma non sussistono i presupposti per l'acquisizione di un documento di natura meramente valutativa di parte, solo perché più favorevole rispetto alla relazione del C.T.U..
14. Passando alla quantificazione e alla liquidazione del danno, sulla base delle attuali
Tabelle del Tribunale di Milano può riconoscersi un importo giornaliero per l'inabilità
temporanea di € 150,00 che tiene conto della particolare sofferenza legata ai vari interventi chirurgici e riabilitativi ai quali l'attore è stato sottoposto e alla sofferenza nocicettiva riconosciuta in maniera particolare anche dal C.T.U.. Si otterrà quindi un totale di € 23.250,00
per l'invalidità temporanea, riconoscibile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella minor misura di € 18.600,00.
15. Per l'invalidità permanente può essere utilizzata, sulla base delle risultanze della
C.T.U., in via prudenziale la percentuale del 60% che porta a un riconoscimento, sulla base delle tabelle milanesi 2024, di € 633.966,00, importo comprensivo dell'incremento del 50%
per la sofferenza interiore la quale si ricava in via presuntiva dall'incidenza dei postumi riportati, anche di natura psicologica ed estetica, sulla vita quotidiana (v. Cass. n. 7513/2018).
Non sono invece stati allegati ulteriori elementi per pervenire a una personalizzazione del danno così liquidato.
Tale importo, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ammonta a €
525.772,80.
16. Non sono invece riconoscibili le voci di danno relative alle spese mediche, in quanto non allegate e documentate nel primo grado di giudizio.
17. Occorre poi rammentare che tali importi, calcolati a titolo di risarcimento,
costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, a oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti;
essi, tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Un siffatto pregiudizio deve essere provato dal creditore e, solo in difetto di prova, il giudice, nel liquidarlo, può fare ricorso all'equità, applicando gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. Sez.Un. n. 1712/1995), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua,
del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata,
bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle citate Sezioni Unite, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Gli importi, in quanto liquidati secondo le tabelle di Milano attuali, dovranno però essere previamente devalutati all'epoca dell'evento dannoso.
Non spettano invece i maggiori interessi ex art. 1284, comma 4 , c.c.. La soluzione delineata non si pone in contrasto con l'orientamento estensivo sposato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 61 del 2023, che aveva espressamente fatto salva la possibilità
per l'autorità giudiziaria di ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni. Difatti, trattandosi di obbligazioni di valore illiquide, non si può configurare un ritardo colpevole in capo al soggetto obbligato al pagamento.
Si otterrà quindi la somma complessiva all'attualità di € 624.977,37 sulla quale, in quanto convertita in debito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
18. In accoglimento dell'atto di appello deve quindi trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni nella misura sopra specificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e della Controparte_1 [...]
nei limiti del valore della controversia così come liquidato, per entrambi i CP_2 gradi di giudizio, così come le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di entrambe loe parti appellate.
Anche le spese di C.T.P. devono essere rimborsate quali spese processuali necessarie per la tutela del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali (v. Cass. n. 26729/2024).
Tra le spese processuali possono essere ricomprese anche le spese della consulenza medico legale del dott. in quanto redatta in epoca contestuale all'atto di citazione Per_2
e strumentale a una più agevole definizione del processo.
19. Il è tenuto quindi alla restituzione delle spese di lite del primo Controparte_1
grado, pagate ratealmente nel corso del giudizio di appello da nella misura di € Pt_1
4.017,09, oltre interessi legali dai singoli pagamenti rateali al saldo.
20. Infine la Società Cattolica di Assicurazione deve tenere indenne il CP_1
, entro il massimale di € 2.000,000,00 e, detratta la franchigia di € 30.000, da quanto
[...]
l'ente sarà tenuto a pagare all'appellante, anche a titolo di spese di lite.
La compagnia assicurativa infine è tenuta anche al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'ente assicurato per la chiamata in causa, in assenza di specifica domanda delle spese sostenute in relazione alla soccombenza e per la difesa nel presente giudizio (v. Cass. n. 4275/2024, n. 33013/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'atto di appello, e in riforma della sentenza appellata, condanna il al risarcimento dei danni subiti da nella misura di € Controparte_1 Parte_1
624.977,37, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Condanna il e la n solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per Parte_1
il primo grado in € 18.000,00 per compensi ed € 783,65 per spese e per il secondo grado in
€ 22.000,00 per compensi ed € 11.461,46 per spese, oltre accessori di legge;
3) Pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU., liquidate con separato provvedimento,
a carico delle parti appellate;
4) Condanna il alla restituzione in favore di € 4.017,09, oltre interessi Controparte_1
legali dai singoli pagamenti al saldo;
5) Condanna la i Assicurazione a tenere indenne il , nei CP_2 Controparte_1
limiti del massimale e detratta la franchigia come sopra indicati, da quanto l'ente sarà tenuto a risarcire Parte_1
6) Condanna la rimborsare le spese di lite di chiamata in Controparte_2
causa sopportate dal per entrambi i gradi di giudizio che liquida per il Controparte_1
primo in € 15.000,00 per compensi ed € 534,80 per spese, e per il secondo in € 14.000,00
per compensi , oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella