Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 10 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 150/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: pensione d'inabilità, esenzione totale e parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 gennaio 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 30 settembre 2021, domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% al fine di ottenere la pensione e l'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%;
- era stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Commissione, conclusasi con esito negativo;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie da cui era affetta.
Rilevava che il ctu, in particolare, aveva sottostimato la patologia a carico dell'apparato osteoarticolare ed osservava che a tale patologia avrebbe dovuto essere attribuito per analogia il codice 7202 con una percentuale di invalidità almeno nella misura del 41%.
Evidenziava, inoltre, che le patologie artrosiche erano ulteriormente aggravate dalla circostanza che ella ricorrente era un soggetto obeso con IBM 39,30 e che per tale patologia avrebbe dovuto attribuirsi il codice 7105, con una percentuale di invalidità del 40%, da sommare alla precedente.
Rilevava, ancora, inoltre che era affetta da endoprotesi al ginocchio destro e che il ctu aveva erroneamente ritenuto che detta patologia fosse in fase quiescenza.
Evidenziava, poi, che il ctu aveva sottovalutato la patologia a carico dell'apparato neurologico e la sindrome ansiosa depressiva.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% utile per la pensione di inabilità e l'esenzione ticket totale e che venisse confermato il riconoscimento del 67% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
CP_ amministrativa e che, per l'effetto, l' venisse condannato al pagamento della pensione d'inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1
indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2
sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione d'inabilità, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e, in subordine, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario (giudizio iscritto al RG n. 4218/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 69% da maggio 2022 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, nonché, in subordine, del già riconosciuto stato di invalidità civile nella misura pari al
67% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il consulente richiamato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da
“Obesità classe 2 (I.M.C. = 37,59) con complicanze artrosiche. Buoni esiti di endoprotesi ginocchio destro. Sindrome depressiva endoreattiva di entità lieve-moderata. Buoni esiti di colecistectomia videolaparoscopica. Pregressa infezione da Virus Epatite C eradicata dopo trattamento farmacologico con interferone”. Il ctu ha, dunque, ritenuto che “la signora non presenta i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento della pensione di invalidità civile nella misura del 100%” ed ha concluso ritenendo che alla ricorrente “si può riconoscere, con buona approssimazione, dal mese di maggio
2023 una percentuale invalidante in misura del 73%”.
Il ctu, successivamente richiamato affinché tenesse conto della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 9 maggio 2024, ha ritenuto che “dalla attenta e critica disamina della documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente in data 09/05/2024 ed inerente l'apparato osteoarticolare, non emergono elementi obiettivi indicativi di un peggioramento di quanto era stato invece clinicamente rilevato dallo scrivente c.t.u.”
Il ctu ha dunque concluso ribadendo che la ricorrente “non presenta quindi i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità civile nella misura del 100%, e che invece alla stessa si può riconoscere, con buona approssimazione, dal mese di maggio 2023 una percentuale invalidante in misura del 73%”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dal maggio 2022, come previsto dal ctu già in sede di atp.
8.- Tenuto conto dell'accertamento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso introduttivo del procedimento per atp e dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti;
tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di ctu vengono poste in via definitiva a carico dell' , legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. Lav., n. 31147/2022). CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dal maggio 2022;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 10 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga