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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. BE LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 2236/2023, pendente tra:
( ) nato il 1° luglio 1964 a Spello (PG) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
( ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Quercia 12,
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bellingacci, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Spoleto Via dei Filosofi 59;
ATTORI OPPONENTI
e per conto e in qualità di gestore del FIA italiano riservato denominato CP_1 [...]
” in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Roma, Via Flaminia n. 491, C.F. e P.IVA e per essa, quale mandataria per la gestione P.IVA_1 del credito (già con sede legale in Roma, alla Via Adolfo Ravà Controparte_3 Controparte_4
n. 75, P.IVA P.IVA_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Dattolo con studio in Perugia 06132, Via Santa Caterina da Siena, 32;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e , con citazione ritualmente notificata, hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.666/2023 emesso il 3 agosto
2023 dal Tribunale di Spoleto reso nel procedimento RG 1587/23, per la somma di Euro 218.294,42 oltre interessi e spese, notificato in data 30 settembre 2023.
Più in particolare hanno dedotto che:
• Nel ricorso per DI il creditore ha narrato che la Banca Popolare di Spoleto CP_1
S.p.A avrebbe concesso ed erogato a ed a un mutuo Parte_1 Parte_2 fondiario ai sensi dell'art 38 e ss. del D.Lgs 1/9/93 n. 385 di originari euro 310.000,00 con garanzia ipotecaria gravante sui beni di proprietà di per i diritti di Parte_1 comproprietà pari al 40% e di per i diritti dì comproprietà pari al 60% su un Parte_2 immobile sito in Valtopina;
che sarebbe attualmente creditrice di CP_1 Parte_1
e per l'importo di Euro 218.294,42 e gli stessi debitori sarebbero
[...] Parte_2 tenuti al pagamento in quanto non rivestirebbero la qualifica di consumatori sia perchè avrebbero dichiarato che il mutuo era destinato all'acquisto e ristrutturazione di un immobile da utilizzare per l'esercizio di una attività' di impresa sia perché avrebbero approvato le così dette
“clausole vessatorie”;
• Come primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno dedotto che il DI sarebbe nullo in quanto emesso in forza di mutuo a sua volta invalido per avvenuto superamento dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
pagina 2 di 8 • Come secondo motivo, hanno poi opposto che ad onta di quanto indicato nel contratto, per cui gli opponenti non rivestirebbero la qualità di consumatori, in realtà essi lo sarebbero, e il contratto di mutuo sarebbe nullo essendo caratterizzato dalla presenza di clausole vessatorie non oggetto di specifica negoziazione fra le parti (in particolare la clausola di pagamento di interessi di mora);
• In terzo luogo, gli opponenti hanno eccepito la mancata prova della titolarità del credito azionato in capo a , avendo prodotto soltanto l'avviso in GU della cessione in CP_1 blocco e non anche il contratto di cessione;
• Come quarto motivo, infine, ha lamentato l'applicazione di interessi usurari.
Hanno dunque concluso come segue: “accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni individuate nella parte motiva e per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., nonché per “abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento essendo gli odierni ricorrenti consumatori”, e quindi revocare il medesimo decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;
in subordine:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituita la quale si è opposta Controparte_5 all'accoglimento dell'opposizione, deducendo che: il mancato rispetto del limite di finanziabilità non determinerebbe la nullità del mutuo;
i Sig. ri e non rivestirebbero Parte_1 Parte_2 la qualifica di consumatori, essendo il mutuo destinato all'acquisto e ristrutturazione di immobile destinato ad attività di impresa;
la cessione del credito sarebbe provata;
le deduzioni in ordine all'usurarietà sarebbero del tutto generiche.
pagina 3 di 8 Ha dunque concluso per la conferma del DI opposto e il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 24.9.2024 il giudice istruttore dell'epoca ha rigettato la richiesta di sospensione della immediata esecutività del DI opposto.
In data 5.11.2025 l'opposta si è costituita ex art. 111 c.p.c. con nuovo difensore.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, viste le memorie depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta sulla base del motivo relativo alla mancata prova da parte dell'opposto della titolarità del credito ceduto, assorbita ogni valutazione sui restanti motivi.
2.1. Invero deve, in via preliminare, richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario), secondo il quale la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione o l'accettazione previste dall'art. 1264 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 4116/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 22208/2018; Cass. civ., Sez. III, n.
24798/2020).
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, la suddetta pubblicazione “non è idonea di per sé a provare l'inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione di cessione”, trattandosi di un adempimento che assolve a una funzione di pubblicità-notizia, rilevante ai soli fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti e ai terzi, ma non sufficiente a dimostrare la riferibilità concreta del credito oggetto di causa alla massa ceduta.
Quanto, poi, all'ipotesi in cui venga sollevata contestazione in ordine alla legittimazione attiva del cessionario ovvero all'effettiva inclusione del rapporto dedotto in giudizio tra quelli oggetto della cessione in blocco, si è registrata, nel tempo, una certa oscillazione interpretativa – tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito – in ordine all'individuazione della prova che il cessionario è tenuto a fornire.
pagina 4 di 8 In linea generale, la Corte di cassazione ha precisato che, in caso di contestazione, grava sul cessionario l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dovendo egli fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva: “la società che, affermandosi successore – a titolo universale o particolare – della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, intenda costituirsi in giudizio, ha
l'onere di produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. civ., Sez. I, n. 10518 del 20 maggio 2016).
A specificazione di tale principio, si è inizialmente affermato un orientamento più elastico, secondo il quale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una puntuale enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di trasferimento (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884).
Successivamente, anche in sede di legittimità, si è consolidato un orientamento più rigoroso, fondato sulla distinzione tra la funzione dell'avviso di pubblicazione, che è quella di rendere opponibile la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., e la prova dell'effettiva titolarità del credito, che costituisce questione diversa e autonoma. In altri termini, la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B., nel dispensare dalla notifica individuale ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c., mira unicamente a semplificare la procedura di opponibilità, ma non deroga al principio secondo cui incombe al cessionario dimostrare la propria legittimazione sostanziale attiva.
Pertanto, si è chiarito che altra cosa è la prova del rapporto sostanziale di cessione sotteso alla pubblicazione, la quale costituisce il presupposto fondante della titolarità del credito e, conseguentemente, della legittimazione ad agire del cessionario, tanto in sede cognitiva quanto in sede esecutiva. Di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato che, ove la titolarità del credito sia oggetto di contestazione, la relativa prova deve essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione o di altro documento idoneo anche a dimostrare la riconducibilità del credito controverso al portafoglio ceduto, potendo rilevare, in tal senso, anche una dichiarazione proveniente dal soggetto cedente (Cass. civ., n. 17944 del 22 giugno 2023; conf. Cass. civ., n. 10200/2021; n. 24798/2020; n. 22151/2019).
pagina 5 di 8 Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in mancanza della produzione del contratto di cessione, può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendo il giudice procedere a una valutazione complessiva delle risultanze di causa, nell'ambito della quale la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere valore indiziario, “specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
La giurisprudenza di questo Tribunale, ormai da tempo, si è uniformata a tale più rigoroso orientamento.
2.2. Ciò posto, applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, deve osservarsi quanto segue.
Parte opposta ha prodotto in giudizio, assieme alla costituzione, l'avviso in GU del 23.5.2023; non ha prodotto, tuttavia, oltre alla stessa, alcuna altra documentazione solitamente utilizzata per la prova del rapporto sostanziale di cessione sotteso all'avviso di cessione in blocco, né copia del contratto di cessione, neanche per estratto, né tantomeno dichiarazione dell'istituto cedente, come ritenuto sufficiente in base alla giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questo tribunale (per tutte
Cass. civ. n. 1022/2021).
Parte opposta, nella specie, ha dedotto che, in base all'orientamento della Corte di legittimità, “la prova” della titolarità del credito “può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito”
(così costituzione opposta, p. 7); in particolare, ha rimarcato come possa ritenersi elemento probatorio sufficiente la memoria di costituzione depositata il 19/4/23 unitamente all'istanza ex art. 41 TUB nella procedura esecutiva Imm.re RGE 137/18 Tribunale d Spoleto promossa nei confronti dei Sig.ri prodotta quale allegato alla comparsa. Pt_1 Pt_2
L'argomento, tuttavia, da un lato non appare esattamente in tali termini rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità e, comunque, nel merito non convince nella misura in cui la documentazione che si intende far valere a riprova dell'effettiva titolarità del credito è di provenienza dello stesso cessionario,
pagina 6 di 8 e come tale nulla aggiunge rispetto alla mera allegazione di essere titolare del credito contenuta nei propri atti difensivi.
Diversa è piuttosto l'attitudine probatoria del contratto di cessione, ovvero anche della sola dichiarazione della banca cedente (anche se magari non risalente all'epoca della cessione ma predisposta allo scopo), con le quali si fornisce riscontro, da parte del creditore cedente, terzo eventualmente interessato a far valere direttamente la propria qualità di creditore, del fatto che la cessione è avvenuta e che il preteso cessionario ha assunto la effettiva titolarità del credito, il quale non potrà più esser richiesto dall'originario creditore.
Infine, neanche soccorre la circostanza che sia stato il cedente a richiedere la pubblicazione in GU della cessione (come indicato da Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405, sopra richiamata), giacché la stessa risulta pubblicata su iniziativa del cessionario P&G.
Nella specie, quindi, nessun riscontro con documentazione di provenienza del cedente è stato fornito rispetto all'effettività dell'avvenuta cessione e, quindi, dell'attuale titolarità del credito in capo al preteso cessionario, di talché deve ritenersi non assolto l'onere della prova gravante sul creditore relativo alla titolarità del credito, peraltro già fatto valere anche in sede esecutiva.
2.3. L'opposizione deve dunque essere accolta, con assorbimento degli altri motivi.
3. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione in relazione al motivo di cui in narrativa e per l'effetto,
REVOCA il DI opposto, n.666/2023 emesso il 3 agosto 2023 dal Tribunale di Spoleto reso nel procedimento RG 1587/23;
pagina 7 di 8 CONDANNA l'opposta al pagamento in favore degli opponenti, tra loro in solido, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 9 dicembre 2025
Il giudice
BE LL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. BE LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 2236/2023, pendente tra:
( ) nato il 1° luglio 1964 a Spello (PG) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
( ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Quercia 12,
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bellingacci, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Spoleto Via dei Filosofi 59;
ATTORI OPPONENTI
e per conto e in qualità di gestore del FIA italiano riservato denominato CP_1 [...]
” in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Roma, Via Flaminia n. 491, C.F. e P.IVA e per essa, quale mandataria per la gestione P.IVA_1 del credito (già con sede legale in Roma, alla Via Adolfo Ravà Controparte_3 Controparte_4
n. 75, P.IVA P.IVA_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Dattolo con studio in Perugia 06132, Via Santa Caterina da Siena, 32;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e , con citazione ritualmente notificata, hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.666/2023 emesso il 3 agosto
2023 dal Tribunale di Spoleto reso nel procedimento RG 1587/23, per la somma di Euro 218.294,42 oltre interessi e spese, notificato in data 30 settembre 2023.
Più in particolare hanno dedotto che:
• Nel ricorso per DI il creditore ha narrato che la Banca Popolare di Spoleto CP_1
S.p.A avrebbe concesso ed erogato a ed a un mutuo Parte_1 Parte_2 fondiario ai sensi dell'art 38 e ss. del D.Lgs 1/9/93 n. 385 di originari euro 310.000,00 con garanzia ipotecaria gravante sui beni di proprietà di per i diritti di Parte_1 comproprietà pari al 40% e di per i diritti dì comproprietà pari al 60% su un Parte_2 immobile sito in Valtopina;
che sarebbe attualmente creditrice di CP_1 Parte_1
e per l'importo di Euro 218.294,42 e gli stessi debitori sarebbero
[...] Parte_2 tenuti al pagamento in quanto non rivestirebbero la qualifica di consumatori sia perchè avrebbero dichiarato che il mutuo era destinato all'acquisto e ristrutturazione di un immobile da utilizzare per l'esercizio di una attività' di impresa sia perché avrebbero approvato le così dette
“clausole vessatorie”;
• Come primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno dedotto che il DI sarebbe nullo in quanto emesso in forza di mutuo a sua volta invalido per avvenuto superamento dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
pagina 2 di 8 • Come secondo motivo, hanno poi opposto che ad onta di quanto indicato nel contratto, per cui gli opponenti non rivestirebbero la qualità di consumatori, in realtà essi lo sarebbero, e il contratto di mutuo sarebbe nullo essendo caratterizzato dalla presenza di clausole vessatorie non oggetto di specifica negoziazione fra le parti (in particolare la clausola di pagamento di interessi di mora);
• In terzo luogo, gli opponenti hanno eccepito la mancata prova della titolarità del credito azionato in capo a , avendo prodotto soltanto l'avviso in GU della cessione in CP_1 blocco e non anche il contratto di cessione;
• Come quarto motivo, infine, ha lamentato l'applicazione di interessi usurari.
Hanno dunque concluso come segue: “accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni individuate nella parte motiva e per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., nonché per “abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento essendo gli odierni ricorrenti consumatori”, e quindi revocare il medesimo decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;
in subordine:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituita la quale si è opposta Controparte_5 all'accoglimento dell'opposizione, deducendo che: il mancato rispetto del limite di finanziabilità non determinerebbe la nullità del mutuo;
i Sig. ri e non rivestirebbero Parte_1 Parte_2 la qualifica di consumatori, essendo il mutuo destinato all'acquisto e ristrutturazione di immobile destinato ad attività di impresa;
la cessione del credito sarebbe provata;
le deduzioni in ordine all'usurarietà sarebbero del tutto generiche.
pagina 3 di 8 Ha dunque concluso per la conferma del DI opposto e il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 24.9.2024 il giudice istruttore dell'epoca ha rigettato la richiesta di sospensione della immediata esecutività del DI opposto.
In data 5.11.2025 l'opposta si è costituita ex art. 111 c.p.c. con nuovo difensore.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, viste le memorie depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta sulla base del motivo relativo alla mancata prova da parte dell'opposto della titolarità del credito ceduto, assorbita ogni valutazione sui restanti motivi.
2.1. Invero deve, in via preliminare, richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario), secondo il quale la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione o l'accettazione previste dall'art. 1264 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 4116/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 22208/2018; Cass. civ., Sez. III, n.
24798/2020).
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, la suddetta pubblicazione “non è idonea di per sé a provare l'inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione di cessione”, trattandosi di un adempimento che assolve a una funzione di pubblicità-notizia, rilevante ai soli fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti e ai terzi, ma non sufficiente a dimostrare la riferibilità concreta del credito oggetto di causa alla massa ceduta.
Quanto, poi, all'ipotesi in cui venga sollevata contestazione in ordine alla legittimazione attiva del cessionario ovvero all'effettiva inclusione del rapporto dedotto in giudizio tra quelli oggetto della cessione in blocco, si è registrata, nel tempo, una certa oscillazione interpretativa – tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito – in ordine all'individuazione della prova che il cessionario è tenuto a fornire.
pagina 4 di 8 In linea generale, la Corte di cassazione ha precisato che, in caso di contestazione, grava sul cessionario l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dovendo egli fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva: “la società che, affermandosi successore – a titolo universale o particolare – della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, intenda costituirsi in giudizio, ha
l'onere di produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. civ., Sez. I, n. 10518 del 20 maggio 2016).
A specificazione di tale principio, si è inizialmente affermato un orientamento più elastico, secondo il quale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una puntuale enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di trasferimento (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884).
Successivamente, anche in sede di legittimità, si è consolidato un orientamento più rigoroso, fondato sulla distinzione tra la funzione dell'avviso di pubblicazione, che è quella di rendere opponibile la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., e la prova dell'effettiva titolarità del credito, che costituisce questione diversa e autonoma. In altri termini, la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B., nel dispensare dalla notifica individuale ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c., mira unicamente a semplificare la procedura di opponibilità, ma non deroga al principio secondo cui incombe al cessionario dimostrare la propria legittimazione sostanziale attiva.
Pertanto, si è chiarito che altra cosa è la prova del rapporto sostanziale di cessione sotteso alla pubblicazione, la quale costituisce il presupposto fondante della titolarità del credito e, conseguentemente, della legittimazione ad agire del cessionario, tanto in sede cognitiva quanto in sede esecutiva. Di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato che, ove la titolarità del credito sia oggetto di contestazione, la relativa prova deve essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione o di altro documento idoneo anche a dimostrare la riconducibilità del credito controverso al portafoglio ceduto, potendo rilevare, in tal senso, anche una dichiarazione proveniente dal soggetto cedente (Cass. civ., n. 17944 del 22 giugno 2023; conf. Cass. civ., n. 10200/2021; n. 24798/2020; n. 22151/2019).
pagina 5 di 8 Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in mancanza della produzione del contratto di cessione, può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendo il giudice procedere a una valutazione complessiva delle risultanze di causa, nell'ambito della quale la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere valore indiziario, “specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
La giurisprudenza di questo Tribunale, ormai da tempo, si è uniformata a tale più rigoroso orientamento.
2.2. Ciò posto, applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, deve osservarsi quanto segue.
Parte opposta ha prodotto in giudizio, assieme alla costituzione, l'avviso in GU del 23.5.2023; non ha prodotto, tuttavia, oltre alla stessa, alcuna altra documentazione solitamente utilizzata per la prova del rapporto sostanziale di cessione sotteso all'avviso di cessione in blocco, né copia del contratto di cessione, neanche per estratto, né tantomeno dichiarazione dell'istituto cedente, come ritenuto sufficiente in base alla giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questo tribunale (per tutte
Cass. civ. n. 1022/2021).
Parte opposta, nella specie, ha dedotto che, in base all'orientamento della Corte di legittimità, “la prova” della titolarità del credito “può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito”
(così costituzione opposta, p. 7); in particolare, ha rimarcato come possa ritenersi elemento probatorio sufficiente la memoria di costituzione depositata il 19/4/23 unitamente all'istanza ex art. 41 TUB nella procedura esecutiva Imm.re RGE 137/18 Tribunale d Spoleto promossa nei confronti dei Sig.ri prodotta quale allegato alla comparsa. Pt_1 Pt_2
L'argomento, tuttavia, da un lato non appare esattamente in tali termini rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità e, comunque, nel merito non convince nella misura in cui la documentazione che si intende far valere a riprova dell'effettiva titolarità del credito è di provenienza dello stesso cessionario,
pagina 6 di 8 e come tale nulla aggiunge rispetto alla mera allegazione di essere titolare del credito contenuta nei propri atti difensivi.
Diversa è piuttosto l'attitudine probatoria del contratto di cessione, ovvero anche della sola dichiarazione della banca cedente (anche se magari non risalente all'epoca della cessione ma predisposta allo scopo), con le quali si fornisce riscontro, da parte del creditore cedente, terzo eventualmente interessato a far valere direttamente la propria qualità di creditore, del fatto che la cessione è avvenuta e che il preteso cessionario ha assunto la effettiva titolarità del credito, il quale non potrà più esser richiesto dall'originario creditore.
Infine, neanche soccorre la circostanza che sia stato il cedente a richiedere la pubblicazione in GU della cessione (come indicato da Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405, sopra richiamata), giacché la stessa risulta pubblicata su iniziativa del cessionario P&G.
Nella specie, quindi, nessun riscontro con documentazione di provenienza del cedente è stato fornito rispetto all'effettività dell'avvenuta cessione e, quindi, dell'attuale titolarità del credito in capo al preteso cessionario, di talché deve ritenersi non assolto l'onere della prova gravante sul creditore relativo alla titolarità del credito, peraltro già fatto valere anche in sede esecutiva.
2.3. L'opposizione deve dunque essere accolta, con assorbimento degli altri motivi.
3. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione in relazione al motivo di cui in narrativa e per l'effetto,
REVOCA il DI opposto, n.666/2023 emesso il 3 agosto 2023 dal Tribunale di Spoleto reso nel procedimento RG 1587/23;
pagina 7 di 8 CONDANNA l'opposta al pagamento in favore degli opponenti, tra loro in solido, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 9 dicembre 2025
Il giudice
BE LL
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