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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6371/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.9.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto una “broncopatia enfisematosa“, asseritamente causata dall'attività lavorativa di svolta presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto.
Specificava, infatti, di aver svolto mansioni di operaio carpentiere e di essere stato continuamente esposto ad amianto, fumi e polveri minerali e ad altre sostanze cancerogene.
In ragione di ciò, in data 4.5.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica del dott. ha consentito di Persona_1 appurare che il ricorrente invero risulta attualmente affetto da “ispessimenti pleurici e micronoduli polmonari bilaterali da pregressa esposizione professionale all'asbesto”, da considerarsi di origine professionale.
All'esito delle osservazioni formulate dall' convenuto, il CTU concludeva CP_1 affermando e sottolineando che la documentazione medica allegata, ed in particolare la
Tac toracica del 31.10.24 “evidenzia sia i micronoduli, che gli ispessimenti pleurici
(evidente segno di esposizione all'asbesto) oltre che le modificazioni anatomico strutturali riferibili alla broncopatia cronica”, evidenziando altresì che ai fini diagnostici, ed in ossequio alle più recenti linee guida riguardanti la gestione della BPCO, è sufficiente anche il solo supporto fornito dalle immagini radiologiche di II livello.
Di conseguenza, considerato il lieve deficit restrittivo e le alterazioni anatomiche, ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6% in applicazione del codice 332 delle tabelle D.M. 12 Luglio 2000, con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
Quanto al nesso di causalità, si evidenzia altresì che la prova testimoniale espletata non solo ha pacificamente confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, l'esposizione continua ad un ambiente di lavoro chiuso, senza adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie e con costante esposizione a polveri e fumi provenienti dalle operazioni di movimentazione di materiali rivestiti di amianto, nonché demolizione, taglio e levigatura degli stessi.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
6 (sei) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6371/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.9.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto una “broncopatia enfisematosa“, asseritamente causata dall'attività lavorativa di svolta presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto.
Specificava, infatti, di aver svolto mansioni di operaio carpentiere e di essere stato continuamente esposto ad amianto, fumi e polveri minerali e ad altre sostanze cancerogene.
In ragione di ciò, in data 4.5.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica del dott. ha consentito di Persona_1 appurare che il ricorrente invero risulta attualmente affetto da “ispessimenti pleurici e micronoduli polmonari bilaterali da pregressa esposizione professionale all'asbesto”, da considerarsi di origine professionale.
All'esito delle osservazioni formulate dall' convenuto, il CTU concludeva CP_1 affermando e sottolineando che la documentazione medica allegata, ed in particolare la
Tac toracica del 31.10.24 “evidenzia sia i micronoduli, che gli ispessimenti pleurici
(evidente segno di esposizione all'asbesto) oltre che le modificazioni anatomico strutturali riferibili alla broncopatia cronica”, evidenziando altresì che ai fini diagnostici, ed in ossequio alle più recenti linee guida riguardanti la gestione della BPCO, è sufficiente anche il solo supporto fornito dalle immagini radiologiche di II livello.
Di conseguenza, considerato il lieve deficit restrittivo e le alterazioni anatomiche, ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6% in applicazione del codice 332 delle tabelle D.M. 12 Luglio 2000, con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
Quanto al nesso di causalità, si evidenzia altresì che la prova testimoniale espletata non solo ha pacificamente confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, l'esposizione continua ad un ambiente di lavoro chiuso, senza adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie e con costante esposizione a polveri e fumi provenienti dalle operazioni di movimentazione di materiali rivestiti di amianto, nonché demolizione, taglio e levigatura degli stessi.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
6 (sei) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)