Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 4338/2022
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. r.g. 4338/2022 promossa da
con l'Avv. Giuseppina PISACANE;
Parte_1
ATTRICE
Contro
:
, in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Controparte_1
Michele COLUCCI;
CONVENUTA
Nonché:
e con l'Avv. Gianfranco TOSCANO Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 2/08/2022 proponeva domanda per Parte_1
l'accertamento di usucapione su un immobile di proprietà di e Controparte_2 CP_3 sito in Pagani (SA) e adiacente la propria abitazione;
[...]
pagina 2 di 4 in data 18.11.2022 si costituivano in giudizio le sigg.re Sigg.re e Controparte_2 CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione della materia da contendere, con conseguente estinzione del processo, non sussistendo contrasto tra le parti sulla domanda attorea, in guisa da per venir meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale (cfr. Cass. n. 18956/2006, n. 8822/2003 e Cass., SS.UU., 28/9/2000 n. 1048)”.
In data 24.11.2024 si costituiva l' , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., chiedendo, in estrema sintesi, la reiezione della proposta domanda, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile, illegittima ed infondata in fatto e diritto oltre che non provata.
In data 30.12.2024, i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano dichiararsi l'estinzione del procedimento, atteso che parte attrice aveva dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio.
In particolare, nel corpo della menzionata istanza si legge: le attrici, con atto di rinuncia agli atti del giudizio, inviato ai difensori delle parti convenute a mezzo pec il 22/11/2024, hanno comunicato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate per motivi personali;
i difensori delle parti convenute, a tanto autorizzati anche in forza di procura alle liti, hanno comunicato a mezzo pec la propria volontà di accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate ( con pec del 26/11/2024 - CP_4
e con pec del 25/11/2024). Testimone_1 CP_3
Vanno pertanto ritenute regolari le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio secondo quanto previsto dall'art. 306 C.P.C., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Sul punto, si deve ancora precisare che, in relazione al disposto di cui all'art. 307, comma quarto,
C.P.C., ai sensi del quale l'estinzione è dichiarata “con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, in conformità della costante e condivisibile interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo è pronunciato in forma di ordinanza solo allorquando il Giudice Istruttore, diversamente dal caso di specie, non opera in funzione di
Giudice unico (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, sent. n. del 03/09/2015: “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio”; cfr. altresì
Tribunale Torino, sez. I, 12/02/2016, n. 904: “L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al
Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si pagina 3 di 4 rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello”; nonché Tribunale Torino, sez. III, 14/12/2007: “Davanti al giudice monocratico del tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria: nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 178 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale”).
Ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, C.P.C., il rinunciante deve rimborsare le spese all'altra parte, salvo diverso accordo.
Nel caso di specie risulta che è stato raggiunto il diverso accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe promossa, così dispone: visti gli artt. 306 e 307 C.P.C.,
a) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
b) compensa le spese
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 02.04.2025
Il Giudice
dott. Gisella Ciniglio
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