Articolo 25 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
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Versione
9 marzo 1971
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Versione
9 marzo 1972
Art. 25.
Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765 , e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e della presente legge, e' coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, numero 353 , tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dello impiego delle macchine agricole.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
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