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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG n. 66-1/2025 e n.66/2025 PU per l'omologa EL piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 28.2.2025 da
nata a [...] in data [...], residente in [...]d'LI Parte_1
(VI), Via Bassanese n.78, codice fiscale , C.F._1
Contr per il tramite EL gestore nominato dall presso ODCEC di Vicenza, dott.ssa . Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio EL gestore ELla crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti EL consumatore ex artt. 67 ss CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione EL gestore ELla crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( allegato n. 4) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-visto il decreto EL 05.04.2025;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura EL Gestore ELla crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII (vedi relazione EL Gestore ed allegate comunicazioni ai creditori in data 30.4.2025 );
-considerato che con l'informativa EL 22.5.2025 il Gestore ELla crisi ha dato atto di non aver ricevuto osservazioni;
-considerato che all'udienza EL 17.6.2025 il Gestore ELla crisi ha confermato l'assenza di osservazioni al piano e per il resto si è riportato alla relazione;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza EL 17.6.2025;
pagina 1 di 2 -ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità EL piano in difetto di elementi di segno contrario (va evidenziato che il Gestore ELla crisi nella relazione allegato n. 4 al ricorso ha confermato la fattibilità EL piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla signora - Parte_1 piano che consente la soddisfazione integrale dei Creditori privilegiati - ed ha spiegato che “ Il piano di ristrutturazione dei debiti prospettato, stimata nella durata massima di 6 mesi dall'omologa, appare pertanto conveniente, sia per tempistica (massimo 6 mesi rispetto a 3 anni più tempistica per ripartizione finale e chiusura) e che per soddisfazione per la dei Creditori ELla signora Pt_2 Pt_1
, potendo proporre maggiori somme disponibili rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria” ).
[...]
-Ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa EL piano, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore proposto da nata a Parte_1
AN EL PA (VI) in data 03.02.1982, residente in [...], codice fiscale . C.F._1
Dispone che il piano e la presente sentenza siano pubblicati in apposita area EL sito web EL Tribunale
o EL Ministero ELla Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) a cura EL Gestore ELla crisi nel termine di due giorni stabilito dall'art. 70 c.8 CCII;
dispone che l'OCC, Dott.ssa , ogni sei mesi depositi relazione sullo stato ELla procedura Persona_1 ex art. 71 c.1 CCII, nonché al termine ELl'esecuzione EL piano provveda al deposito ELla relazione finale ex art.71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura (ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione, a cura EL gestore ELla crisi, ELla presente sentenza ai creditori e la pubblicazione ELla presente in sentenza in apposita area EL sito web EL Tribunale o EL Ministero ELla Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) entro il termine di due giorni come stabilito dall'art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG n. 66-1/2025 e n.66/2025 PU per l'omologa EL piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 28.2.2025 da
nata a [...] in data [...], residente in [...]d'LI Parte_1
(VI), Via Bassanese n.78, codice fiscale , C.F._1
Contr per il tramite EL gestore nominato dall presso ODCEC di Vicenza, dott.ssa . Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio EL gestore ELla crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti EL consumatore ex artt. 67 ss CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione EL gestore ELla crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( allegato n. 4) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-visto il decreto EL 05.04.2025;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura EL Gestore ELla crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII (vedi relazione EL Gestore ed allegate comunicazioni ai creditori in data 30.4.2025 );
-considerato che con l'informativa EL 22.5.2025 il Gestore ELla crisi ha dato atto di non aver ricevuto osservazioni;
-considerato che all'udienza EL 17.6.2025 il Gestore ELla crisi ha confermato l'assenza di osservazioni al piano e per il resto si è riportato alla relazione;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza EL 17.6.2025;
pagina 1 di 2 -ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità EL piano in difetto di elementi di segno contrario (va evidenziato che il Gestore ELla crisi nella relazione allegato n. 4 al ricorso ha confermato la fattibilità EL piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla signora - Parte_1 piano che consente la soddisfazione integrale dei Creditori privilegiati - ed ha spiegato che “ Il piano di ristrutturazione dei debiti prospettato, stimata nella durata massima di 6 mesi dall'omologa, appare pertanto conveniente, sia per tempistica (massimo 6 mesi rispetto a 3 anni più tempistica per ripartizione finale e chiusura) e che per soddisfazione per la dei Creditori ELla signora Pt_2 Pt_1
, potendo proporre maggiori somme disponibili rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria” ).
[...]
-Ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa EL piano, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore proposto da nata a Parte_1
AN EL PA (VI) in data 03.02.1982, residente in [...], codice fiscale . C.F._1
Dispone che il piano e la presente sentenza siano pubblicati in apposita area EL sito web EL Tribunale
o EL Ministero ELla Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) a cura EL Gestore ELla crisi nel termine di due giorni stabilito dall'art. 70 c.8 CCII;
dispone che l'OCC, Dott.ssa , ogni sei mesi depositi relazione sullo stato ELla procedura Persona_1 ex art. 71 c.1 CCII, nonché al termine ELl'esecuzione EL piano provveda al deposito ELla relazione finale ex art.71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura (ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione, a cura EL gestore ELla crisi, ELla presente sentenza ai creditori e la pubblicazione ELla presente in sentenza in apposita area EL sito web EL Tribunale o EL Ministero ELla Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) entro il termine di due giorni come stabilito dall'art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 2 di 2