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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 518 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Barbara Parte_1 Parte_2
Etalle e Natalia Varaldi, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che è affetto da Controparte_1
“tetraparesi spastica conseguenza di una encefalopatia perinatale anossica. Il quadro clinico è
stabile, ma nel corso degli anni ha registrato una progressione significativamente peggiorativa, sia sul piano fisico che su quello funzionale, soprattutto nell'ambito della comunicazione. La
comprensione appare sufficientemente conservata, ma l'espressione verbale è totalmente
compromessa ed è in grado di comunicare, seppure con lentezza e difficoltà, solamente con
l'ausilio di supporti alternativi (computer e telefono con messaggi scritti). Il periziando si trova in
una condizione di grave disabilità per cui necessita di un'assistenza continua anche negli atti
comuni della quotidianità. Non pare in grado di compiere in autonomia sia gli atti ordinari che
quelli di straordinaria amministrazione. Le funzioni cognitive appaiono ancora sufficientemente
rappresentate, almeno negli aspetti più comuni e semplici, ma indubbiamente aspetti e decisioni più
complesse possono risentire negativamente della condizione di disabilità in atto. In considerazione
di quanto emerso dalla valutazione peritale appare necessaria e opportuna una misura di
protezione che risulta più rispondente alle sue necessità con un provvedimento di tutela” (cfr.
relazione dott. , specialista in psichiatria del 10.12.2024). Dalla medesima relazione emerge Tes_1
inoltre che nel corso del tempo vi sia stato “un peggioramento progressivo e notevole della
disartria e della scialorrea, tali da rendere necessario per la comprensione e l'espressione, l'uso di
un comunicatore” ed un peggioramento anche della funzione motoria, atteso che l'interdicendo
“non è più in grado di reggersi in piedi, di deambulare e di cambiare postura”, con conseguente totale assenza di autonomia negli atti della vita quotidiana.
Ascoltato all'udienza del 09.05.2025, l'interdicendo ha risposto alle domande che gli sono state poste, sebbene utilizzando un sistema di scrittura digitale sul computer. A tal proposito, dalla relazione medica in atti si evince che “usa prevalentemente la mano sinistra, digitando lentamente e
con non poche difficoltà. Spesso deve cancellare o correggere quanto erroneamente scritto” (cfr.
relazione dott. del 10.12.2024). Tes_1
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione. La Corte di cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del Codice civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che, per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi. Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti (cfr. in particolare relazione dott. del 10.12.2024 dalla quale emerge, oltre alla totale assenza di autonomia dal Tes_1
punto di vista fisico e per ciò che attiene alla comunicazione verbale, anche l'estrema difficoltà
nella comunicazione scritta con ricadute anche nella facoltà di adottare decisioni più complesse)
, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione Controparte_1
della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata né di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a nelle scelte terapeutiche ma neppure nella Controparte_1
gestione di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita. Si osserva, inoltre,
che il convenuto ha manifestato adesione alla misura in oggetto anche durante l'udienza del
09.05.2025.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini, strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Quanto alla nomina del tutore ritiene il Collegio di nominare tutore la madre, Parte_1
, dichiaratasi disponibile a ricoprire l'incarico e protutore il fratello
[...] Pt_2
, anch'egli dichiaratosi disponibile ad esercitare l'Ufficio.
[...]
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdizione nei confronti di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
nomina tutore del medesimo la madre;
Parte_1 nomina protutore del medesimo il fratello . Parte_2
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 10.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta