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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torino Nona Sezione Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Procedimento 10595/25
Il Collegio, riunito delle persone di
Alessandra Aragno Presidente rel.
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
visto il ricorso;
ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
rilevato che il ricorrente, proveniente da un paese sicuro, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale;
visto l'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL145/2024 conv. in l. 187/2024; ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione
Territoriale); osservato che il non ha depositato note difensive entro tre giorni Controparte_1 dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;
rilevato che, nel caso di specie, la P.A. ha dichiarato che la domanda è stata decisa con l'applicazione della procedura ordinaria, con conseguente effetto sospensivo automatico ex lege
P.Q.M
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla istanza essendo l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e degli altri ad esso collegati sospesa ex lege
*** *** ***
MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto Controparte_1 impugnato, la quale:
• potrà depositare, ENTRO 20 giorni dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
• dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale;
ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico economica del Paese di provenienza;
Pag. 2 di 3 • Dispone la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
• AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO
i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.
FISSA udienza avanti al relatore dott.ssa DOTTA, alla quale il fascicolo viene riassegnato, per il giorno 20 giugno 2028 alle ore 14.30 presso il Palazzo di Giustizia di Torino
(aula 26, ingresso 8)
Dispone l'archiviazione del sub.
Torino, 9.6.25
Il PRESIDENTE
Alessandra Aragno
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Procedimento 10595/25
Il Collegio, riunito delle persone di
Alessandra Aragno Presidente rel.
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
visto il ricorso;
ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
rilevato che il ricorrente, proveniente da un paese sicuro, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale;
visto l'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL145/2024 conv. in l. 187/2024; ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione
Territoriale); osservato che il non ha depositato note difensive entro tre giorni Controparte_1 dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;
rilevato che, nel caso di specie, la P.A. ha dichiarato che la domanda è stata decisa con l'applicazione della procedura ordinaria, con conseguente effetto sospensivo automatico ex lege
P.Q.M
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla istanza essendo l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e degli altri ad esso collegati sospesa ex lege
*** *** ***
MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto Controparte_1 impugnato, la quale:
• potrà depositare, ENTRO 20 giorni dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
• dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale;
ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico economica del Paese di provenienza;
Pag. 2 di 3 • Dispone la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
• AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO
i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.
FISSA udienza avanti al relatore dott.ssa DOTTA, alla quale il fascicolo viene riassegnato, per il giorno 20 giugno 2028 alle ore 14.30 presso il Palazzo di Giustizia di Torino
(aula 26, ingresso 8)
Dispone l'archiviazione del sub.
Torino, 9.6.25
Il PRESIDENTE
Alessandra Aragno
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