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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOERI COroparte_1 P.IVA_1 BARBARA e dell'avv. GIANDUIA GABRIELE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._2 PIAZZA VALFRE' 40 AL ALESSANDRIA presso il difensore avv. BOERI BARBARA
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLO COroparte_2 P.IVA_2 IO e dell'avv. BISIO ALESSANDRA ( ) Via Mazzini, 46 15121 C.F._3
ALESSANDRIA; , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI. 46 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. ROMAGNOLO IO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, reietta ogni contraria istanza e domanda avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
- revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal
Tribunale di Alessandria in data 07.10.2022 e notificato in data 24.10.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- in ogni caso respingere, per i motivi esposti in atti, le domande di pagamento svolte da
[...]
così come formulate e determinate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
COroparte_2
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il credito vantato da in forza del contratto COroparte_1 sottoscritto tra le parti in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data pagina 1 di 8 15.07.2020, per l'effetto condannare P.IVA con sede legale COroparte_2 P.IVA_2 in Sale (AL), Via Riccardo Sineo n. 13, in persona del Dottor o del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore se diverso, per i motivi indicati in atti, al pagamento dell'importo di €
18.423,82 in favore di ovvero della maggiore o minore somma che verrà COroparte_1 quantificata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 1104/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 07.10.2022 o, comunque, di riconoscimento anche parziale della sussistenza del credito monitoriamente azionato da COroparte_2
i) accertata la sussistenza del credito vantato da in forza del contratto COroparte_1 sottoscritto tra le parti in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data
15.07.2020, operare la compensazione tra le reciproche ragioni di credito delle parti, nei limiti della concorrenza dei rispettivi crediti, condannando la parte che risulterà debitrice al pagamento in favore dell'altra della differenza dovuta;
ii) ridurre l'importo ingiunto tenuto conto dell'ammontare delle spese notarili pari ad € 62,65, erroneamente considerate sia nella somma capitale sia nella liquidazione delle spese.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
In via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché COroparte_2 prova testimoniale, sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che in data 15.07.2020 e modificavano il COroparte_2 COroparte_1 contratto d'appalto fra loro stipulato in data 13.03.2020 riducendone l'oggetto e, precisamente, prevedendo che avrebbe eseguito solo parzialmente il sistema coibente COroparte_1 dell'impianto di stoccaggio GNL sito in Santa US (OR), con esclusione dell'isolamento delle parti in cui si sarebbero dovute montare le valvole e le flange e di tali componenti, come da docc. 2 e 10 che si rammostrano al teste”.
11) “Vero che trattiene a garanzia l'importo di € 18.423,82 del compenso COroparte_2 convenuto con con il contratto di appalto del 13.03.2020, modificato il COroparte_1
15.07.2020, come risultante dal doc. 21 che si rammostra al teste”.
Si indicano come testimoni:
1 sui tutti i capitoli sopra indicati,*****
Se quanto documentato e/o dimostrato per testi non fosse ritenuto sufficiente, senza inersione dell'onere della prova gravante su controparte, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare, previa disamina dei luoghi da parte del Consulente Tecnico e tenuto conto della documentazione versata in atti:
i quali opere di coibentazione sono state eseguite da e quali da COroparte_1 e/o da imprese terze da quest'ultima incaricate, presso il cantiere di Santa COroparte_2
US, Oristano, Sardegna;
ii se sulle opere di coibentazione eseguite da dopo il 05.11.2020, sono COroparte_1 intervenute e/o imprese terze da quest'ultima incaricate per ultimare la COroparte_2 coibentazione nelle parti di impianto non commissionate a e/o per realizzare COroparte_1 altre lavorazioni;
pagina 2 di 8 iii se le opere eseguite da son state realizzate a regola d'arte, ovvero se COroparte_1 presentano vizi e difetti che ne diminuiscano il valore e se questi sono imputabili in modo univoco ed esclusivo all'attività svolta da COroparte_1
iv l'esecuzione degli asseriti interventi di ripristino dei vizi e difetti da parte di
[...]
e se gli stessi hanno riguardato le opere eseguite in COroparte_2
i modo univoco ed esclusivo da In tal caso, dica il CTU se le somme COroparte_1 pretese da per tali interventi siano congrue, tenendo conto dei compensi COroparte_2 praticati sulla piazza di riferimento per simili opere. “
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata: nel merito in via principale: respingere l'opposizione per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in punto capitale, interessi e spese legali, decurtato al punto 3 delle sole spese notarili, come correttamente era riportato nel ricorso monitorio;
respingere la domanda di svincolo delle ritenute a garanzia dei lavori;
in via subordinata accertare che a giudizio degli ispettori della committente, parte delle opere di Con coibentazione dell'impianto di Santa US, eseguite da su incarico di COroparte_2
è risultata affetta da accumuli di moisture e non conforme alla specifica di riferimento e che le segnalate imperfezioni hanno resa necessaria una azione correttiva della convenuta attraverso proprio personale e apporto di proprio materiale;
accertare che tale azione correttiva ha comportato costi per nella misura che saranno accertati in corso di causa anche attraverso COroparte_2 Con eventuale CTU e per l'effetto condannare a rifondere a tali oneri, CP_2 CP_2 Con anche attraverso compensazioni con eventuali crediti che saranno accertati in capo a , condannando quest'ultima al pagamento delle differenze dovute. In via istruttoria: previa revoca del provvedimento contenuto nel verbale di udienza in data 09 aprile
2025, disporre CTU per accertare il costo del personale impiegato da nelle COroparte_2 operazioni di ispezione e ripristino delle linee dell'impianto GNL del cantiere di Santa US, secondo i livelli retributivi indicati nei cedolini, per il periodo dal 23 al 29 aprile 2021.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio“
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso in COroparte_2
data 07.10.2022, dal Tribunale di Alessandria, che ha ingiunto a di pagare, la COroparte_1
somma capitale di Euro 36.827,03, oltre interessi e spese ivi liquidate.
Ha proposto opposizione l'ingiunta, eccependo e deducendo che:
CO
- è una società leader nel settore dell'isolamento termoacustico e si occupa, in particolare, della progettazione e della fornitura di coibentazioni industriali;
CO
- nello svolgimento della propria attività presta anche la propria collaborazione ad altre imprese del settore, tra cui COroparte_2
pagina 3 di 8 - con contratto sottoscritto in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data
15.07.2020, ha subappaltato i lavori di posa in opera del sistema coibente, come COroparte_2
dettagliatamente specificato nel predetto contratto, da realizzarsi in favore della committente CP_4
presso il cantiere di Santa US, Oristano, Sardegna;
[...]
- in particolare, il subappalto ha ad oggetto l'esecuzione della “posa in opera dell'isolamento criogenico su piping e item” e la “gestione officina on site, modifica, prefabbricazione di pezzi in campo sia in poliuretano sia in alluminio”;
- le parti hanno espressamente disciplinato la distribuzione delle attività da svolgersi;
CO
- sono state poste a carico della subappaltatrice , tra l'altro, la fornitura di manodopera specializzata e la formazione del personale;
- sono state poste a carico dell'appaltatrice la fornitura di tutti i materiali e la COroparte_2
supervisione tecnica del cantiere
- si è assunta l'obbligo di gestire, coordinare e verificare la corretta esecuzione COroparte_2
CO delle opere, mentre la manodopera fornita da doveva attenersi alle indicazioni impartite dall'impresa appaltatrice.
- le parti hanno concordato, altresì, il corrispettivo per l'attività subappaltata, prevedendo la fatturazione dei lavori eseguiti sulla base dei S.A.L. mensili
- nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sorte molteplici problematiche, determinate dai ritardi nella fornitura dei materiali, dalle inesattezze e/o dall'incuria degli interventi svolti da CP_2
precisamente, quest'ultima ha eseguito linee e valvole incomplete, prive di supporti definitivi
[...]
CO e di saldature, ed ha ostacolato lo svolgimento dei lavori da parte di ingombrando con i ponteggi le linee da coibentare;
- il protrarsi dei ritardi nelle consegne dei materiali da parte di ha continuato, poi, COroparte_2 ad incidere sulla regolare esecuzione delle opere nei tempi imposti dall'appaltatrice, la quale ha, altresì, preteso scoibentazioni e ricoibentazioni per interventi meccanici, favorendo possibili infiltrazioni e CO andando così ad inficiare la qualità del lavoro svolto da;
CO
- infine, in data 30.10.2020 si è determinata a cessare la propria collaborazione presso il cantiere di Santa US al fine di contenere i costi;
anche in ragione del proprio ruolo di supervisore tecnico, si è, quindi, assunta il COroparte_2 compito di ultimare l'impianto e consegnarlo al committente principale.
pagina 4 di 8 CO
- l'appaltatrice ha provveduto a trasmettere a il relativo al mese di ottobre, ove ha detratto CP_5
l'importo di € 12.150,00 in relazione alle opere eseguite da a COroparte_2
CO completamento dell'impianto ed ha corrisposto in favore di l'importo di € 5.000,00 quale premio di produzione pattuito;
CO
- terminata la collaborazione, ha quindi chiesto a il pagamento COroparte_2 dell'importo di € 18.423,82, trattenuto dall'appaltatrice a titolo di garanzia;
-per la prima volta solo in data 23.04.2021, ovvero solo a seguito della diffida di pagamento - ha contestato i lavori svolti;
- l'articolo 11 del contratto di subappalto sottoscritto in data 15.07.2020 prevede la ritenuta a garanzia, nella misura del 10%, degli importi versati da COroparte_2
-la disposizione prevede che l'importo accantonato possa essere svincolato:
- a fine lavori, previa consegna di una garanzia fideiussoria;
- a 24 mesi dal collaudo;
- a 36 mesi dalla fine dei lavori;
-come risulta dal certificato di pagamento n. 6 per il pagamento della rata n. 6 del 15.11.2020 (cfr. doc.
8), l'importo accantonato a titolo di ritenuta per garanzia ammonta ad € 18.423,82
- la somma è illegittimamente ritenuta dalla COroparte_2
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo e , in via riconvenzionale, che COroparte_2
CO venga condannata al pagamento in favore di dell'importo pari a € 18.423,82, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
e Impianti è subappaltatrice di committente principale la quale rilevava all'interno CP_2 CP_4
CO delle tubazioni coibentate da la presenza di “moisture” consistenti in infiltrazioni ed accumuli di acqua dovute alla non perfetta coibentazione dell'impianto;
le parti convenivano nel contratto all'articolo 16 che la committente e l'appaltatore avevano “il diritto di ispezionare i lavori durante l'esecuzione” nonchè che il committente e il responsabile designato di cantiere dell'appaltatore “avevano il diritto di rifiutare qualunque parte del lavoro che risultasse non conforme a quanto richiesto”;
-prevedevano, inoltre che “se a giudizio degli ispettori qualunque parte dei lavori eseguiti risultasse non tecnicamente conforme alla specifica di riferimento, difettosa o danneggiata, il sub appaltatore dovrà provvedere a ripristinare tale parte nel piu' breve tempo possibile dall'evidenza del difetto riscontrato con il proprio personale ed i propri mezzi”. Nel caso in cui il subappaltatore non avesse pagina 5 di 8 provveduto sarebbe subentrato l'appaltatore;
-con PEC in data 23.04.2021 la comunicava a Parte_2 [...]
l'esistenza di significative contestazioni da parte della committente in merito alla COroparte_1 qualità e alla buona regola dell'arte dei lavori effettuati invitando quest'ultima a provvedere alla soluzione delle problematiche secondo quanto previsto dall'ordine e comunicando che in caso di inerzia, si sarebbe fatta carico personalmente del ripristino dei difetti con addebito dei costi sostenuti (doc. 2);
provvedeva con proprio personale all'esecuzione dei lavori come risulta COroparte_2
dalle comunicazioni in data 27 aprile e 26 maggio 2021 e, a seguito degli interventi risolutivi eseguiti veniva emessa regolare fattura, la n. 177/2021 del 21 giugno 2021, per l'importo di euro 36.764,38, di cui richiede il pagamento.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame della domanda, preliminarmente, si rileva che la denuncia della subcommittente risulta tempestiva, considerato che la teste dipendente della committente Tes_1 principale ha riferito che “ in data 22 aprile 2021 per mezzo della CP_4 CP_4
responsabile del progetto HIGAS, la stessa sig.ra comunicava telefonicamente al Parte_3
sig. che, durante le attività di pre-collaudo, erano state riscontrate delle “moisture” Persona_1
(umidità) all'interno del sistema di isolamento della tubazioni dell'impianto;
vista la lettera di cui alla produzione 6 di parte opposta datata 23 aprile 2021 con cui venivano riferite le contestazioni alla subappaltatrice, la denuncia della subcommittente risulta tempestiva.
Nel merito, la predetta teste dipendente della committente principale Tes_1 CP_4
ha confermato quanto capitolato nella seconda memoria istruttoria (cap. da 1 a 5) e in
[...]
particolare che in data 20 aprile 2021 i clienti finali AS e OS segnalavano a la CP_4 presenza di umidità sulle linee dell'impianto di stoccaggio GNL (gas naturale liquido) all'interno del porto di Santa US;
-la relazione (prod. 5 attrice) sottoscritta da è emerso che dall'attività ispettiva congiunta CP_4
del committente principale e della subappaltante è risultata la CP_4 COroparte_2
presenza di “moisture” all'interno del sistema isolante di tubazioni criogeniche.
Sul punto rileva l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale pagina 6 di 8 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia detto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
Nella fattispecie, riconosciuti i difetti, è emerso tuttavia, dal verbale dl fine lavori del subappaltatore prod. 10 datato, 18 Dicembre 2020, che era stata concordata “la riduzione dello scopo di lavoro al solo piping IC (doc, 19411.rar0 ad esclusione di flange e valvole) per richiesta del subappaltatore la subappaltatrice “
La modifica è confermata dal teste , il quale ha confermato il cap. 2 della Testimone_2 memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice dichiarando: “
2. vero;
preciso che facevo parte Con dell'Ufficio tecnico della;
in un primo momento dovevamo fare tutto noi;
poi vi fu una modifica del contratto per cui è stato scorporato l'importo delle valvole e delle flange;
da quel momento vi fu una mia contestazione ,sulla base di 43 anni di esperienza tecnica, perché l'isolamento a freddo che stavamo installando ha un'altra tipologia rispetto a quello a caldo, per cui ho detto che la coibentazione a freddo va fatta in un unico momento e non a spezzoni come richiedeva l'altra ditta
Montaggi e Impianti;
da parte mi a vi era come motivazione il rischio di penetrazione di acqua dalle giunture.
3. noi abbiamo eseguito come dicevano loro e abbiamo lasciato in sospeso le parti indicate in capitolo
( staffe etc) 8. il lavoro era finito tranne il lavoro che dovevano fare loro (staffe etc) che non potevamo completare noi in base agli accordi”.
Quanto al difetto lamentato, il teste responsabile della progettazione per Testimone_3
CO e HE ha poi, riferito che “ nessuna moisture veniva accertata in corrispondenza delle valvole, delle flange e delle staffe delle tubazioni 9 vero erano sul tubo”.
E' emerso , pertanto, dall'istruttoria che i difetti lamentati hanno riguardato una parte dell'impianto non oggetto dell'esecuzione da parte della subappaltatrice, la quale , quindi, ha dimostrato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
La richiesta della opposta di pagamento per avere eseguito lavori non effettuati o non effettuati correttamente dalla opponente, è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Va, accolta, altresì la domanda riconvenzionale di parte opponente, avente ad oggetto la pagina 7 di 8 restituzione dell'importo di € 18.423,82, trattenuto a garanzia, dei lavori oggetto del contratto (art.12 contratto del 2020 -prod.9), non oggetto di contestazione quanto alla sussistenza della ritenuta e dell'importo, ed essendo ampiamente trascorso dalla fine il tempo di massimo 36 mesi dal 2020 per trattenere l'importo.
L'importo va maggiorato degli interessi come per legge dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso in data 07.10.2022, dal Tribunale di Alessandria;
in accoglimento della riconvenzionale di parte attrice in opposizione, condanna parte convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 18.423,82 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna, altresì, la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre spese generali, spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOERI COroparte_1 P.IVA_1 BARBARA e dell'avv. GIANDUIA GABRIELE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._2 PIAZZA VALFRE' 40 AL ALESSANDRIA presso il difensore avv. BOERI BARBARA
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLO COroparte_2 P.IVA_2 IO e dell'avv. BISIO ALESSANDRA ( ) Via Mazzini, 46 15121 C.F._3
ALESSANDRIA; , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI. 46 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. ROMAGNOLO IO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, reietta ogni contraria istanza e domanda avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
- revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal
Tribunale di Alessandria in data 07.10.2022 e notificato in data 24.10.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- in ogni caso respingere, per i motivi esposti in atti, le domande di pagamento svolte da
[...]
così come formulate e determinate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
COroparte_2
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il credito vantato da in forza del contratto COroparte_1 sottoscritto tra le parti in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data pagina 1 di 8 15.07.2020, per l'effetto condannare P.IVA con sede legale COroparte_2 P.IVA_2 in Sale (AL), Via Riccardo Sineo n. 13, in persona del Dottor o del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore se diverso, per i motivi indicati in atti, al pagamento dell'importo di €
18.423,82 in favore di ovvero della maggiore o minore somma che verrà COroparte_1 quantificata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 1104/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 07.10.2022 o, comunque, di riconoscimento anche parziale della sussistenza del credito monitoriamente azionato da COroparte_2
i) accertata la sussistenza del credito vantato da in forza del contratto COroparte_1 sottoscritto tra le parti in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data
15.07.2020, operare la compensazione tra le reciproche ragioni di credito delle parti, nei limiti della concorrenza dei rispettivi crediti, condannando la parte che risulterà debitrice al pagamento in favore dell'altra della differenza dovuta;
ii) ridurre l'importo ingiunto tenuto conto dell'ammontare delle spese notarili pari ad € 62,65, erroneamente considerate sia nella somma capitale sia nella liquidazione delle spese.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
In via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché COroparte_2 prova testimoniale, sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che in data 15.07.2020 e modificavano il COroparte_2 COroparte_1 contratto d'appalto fra loro stipulato in data 13.03.2020 riducendone l'oggetto e, precisamente, prevedendo che avrebbe eseguito solo parzialmente il sistema coibente COroparte_1 dell'impianto di stoccaggio GNL sito in Santa US (OR), con esclusione dell'isolamento delle parti in cui si sarebbero dovute montare le valvole e le flange e di tali componenti, come da docc. 2 e 10 che si rammostrano al teste”.
11) “Vero che trattiene a garanzia l'importo di € 18.423,82 del compenso COroparte_2 convenuto con con il contratto di appalto del 13.03.2020, modificato il COroparte_1
15.07.2020, come risultante dal doc. 21 che si rammostra al teste”.
Si indicano come testimoni:
1 sui tutti i capitoli sopra indicati,*****
Se quanto documentato e/o dimostrato per testi non fosse ritenuto sufficiente, senza inersione dell'onere della prova gravante su controparte, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare, previa disamina dei luoghi da parte del Consulente Tecnico e tenuto conto della documentazione versata in atti:
i quali opere di coibentazione sono state eseguite da e quali da COroparte_1 e/o da imprese terze da quest'ultima incaricate, presso il cantiere di Santa COroparte_2
US, Oristano, Sardegna;
ii se sulle opere di coibentazione eseguite da dopo il 05.11.2020, sono COroparte_1 intervenute e/o imprese terze da quest'ultima incaricate per ultimare la COroparte_2 coibentazione nelle parti di impianto non commissionate a e/o per realizzare COroparte_1 altre lavorazioni;
pagina 2 di 8 iii se le opere eseguite da son state realizzate a regola d'arte, ovvero se COroparte_1 presentano vizi e difetti che ne diminuiscano il valore e se questi sono imputabili in modo univoco ed esclusivo all'attività svolta da COroparte_1
iv l'esecuzione degli asseriti interventi di ripristino dei vizi e difetti da parte di
[...]
e se gli stessi hanno riguardato le opere eseguite in COroparte_2
i modo univoco ed esclusivo da In tal caso, dica il CTU se le somme COroparte_1 pretese da per tali interventi siano congrue, tenendo conto dei compensi COroparte_2 praticati sulla piazza di riferimento per simili opere. “
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata: nel merito in via principale: respingere l'opposizione per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in punto capitale, interessi e spese legali, decurtato al punto 3 delle sole spese notarili, come correttamente era riportato nel ricorso monitorio;
respingere la domanda di svincolo delle ritenute a garanzia dei lavori;
in via subordinata accertare che a giudizio degli ispettori della committente, parte delle opere di Con coibentazione dell'impianto di Santa US, eseguite da su incarico di COroparte_2
è risultata affetta da accumuli di moisture e non conforme alla specifica di riferimento e che le segnalate imperfezioni hanno resa necessaria una azione correttiva della convenuta attraverso proprio personale e apporto di proprio materiale;
accertare che tale azione correttiva ha comportato costi per nella misura che saranno accertati in corso di causa anche attraverso COroparte_2 Con eventuale CTU e per l'effetto condannare a rifondere a tali oneri, CP_2 CP_2 Con anche attraverso compensazioni con eventuali crediti che saranno accertati in capo a , condannando quest'ultima al pagamento delle differenze dovute. In via istruttoria: previa revoca del provvedimento contenuto nel verbale di udienza in data 09 aprile
2025, disporre CTU per accertare il costo del personale impiegato da nelle COroparte_2 operazioni di ispezione e ripristino delle linee dell'impianto GNL del cantiere di Santa US, secondo i livelli retributivi indicati nei cedolini, per il periodo dal 23 al 29 aprile 2021.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio“
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso in COroparte_2
data 07.10.2022, dal Tribunale di Alessandria, che ha ingiunto a di pagare, la COroparte_1
somma capitale di Euro 36.827,03, oltre interessi e spese ivi liquidate.
Ha proposto opposizione l'ingiunta, eccependo e deducendo che:
CO
- è una società leader nel settore dell'isolamento termoacustico e si occupa, in particolare, della progettazione e della fornitura di coibentazioni industriali;
CO
- nello svolgimento della propria attività presta anche la propria collaborazione ad altre imprese del settore, tra cui COroparte_2
pagina 3 di 8 - con contratto sottoscritto in data 13.03.2020, successivamente modificato ed integrato in data
15.07.2020, ha subappaltato i lavori di posa in opera del sistema coibente, come COroparte_2
dettagliatamente specificato nel predetto contratto, da realizzarsi in favore della committente CP_4
presso il cantiere di Santa US, Oristano, Sardegna;
[...]
- in particolare, il subappalto ha ad oggetto l'esecuzione della “posa in opera dell'isolamento criogenico su piping e item” e la “gestione officina on site, modifica, prefabbricazione di pezzi in campo sia in poliuretano sia in alluminio”;
- le parti hanno espressamente disciplinato la distribuzione delle attività da svolgersi;
CO
- sono state poste a carico della subappaltatrice , tra l'altro, la fornitura di manodopera specializzata e la formazione del personale;
- sono state poste a carico dell'appaltatrice la fornitura di tutti i materiali e la COroparte_2
supervisione tecnica del cantiere
- si è assunta l'obbligo di gestire, coordinare e verificare la corretta esecuzione COroparte_2
CO delle opere, mentre la manodopera fornita da doveva attenersi alle indicazioni impartite dall'impresa appaltatrice.
- le parti hanno concordato, altresì, il corrispettivo per l'attività subappaltata, prevedendo la fatturazione dei lavori eseguiti sulla base dei S.A.L. mensili
- nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sorte molteplici problematiche, determinate dai ritardi nella fornitura dei materiali, dalle inesattezze e/o dall'incuria degli interventi svolti da CP_2
precisamente, quest'ultima ha eseguito linee e valvole incomplete, prive di supporti definitivi
[...]
CO e di saldature, ed ha ostacolato lo svolgimento dei lavori da parte di ingombrando con i ponteggi le linee da coibentare;
- il protrarsi dei ritardi nelle consegne dei materiali da parte di ha continuato, poi, COroparte_2 ad incidere sulla regolare esecuzione delle opere nei tempi imposti dall'appaltatrice, la quale ha, altresì, preteso scoibentazioni e ricoibentazioni per interventi meccanici, favorendo possibili infiltrazioni e CO andando così ad inficiare la qualità del lavoro svolto da;
CO
- infine, in data 30.10.2020 si è determinata a cessare la propria collaborazione presso il cantiere di Santa US al fine di contenere i costi;
anche in ragione del proprio ruolo di supervisore tecnico, si è, quindi, assunta il COroparte_2 compito di ultimare l'impianto e consegnarlo al committente principale.
pagina 4 di 8 CO
- l'appaltatrice ha provveduto a trasmettere a il relativo al mese di ottobre, ove ha detratto CP_5
l'importo di € 12.150,00 in relazione alle opere eseguite da a COroparte_2
CO completamento dell'impianto ed ha corrisposto in favore di l'importo di € 5.000,00 quale premio di produzione pattuito;
CO
- terminata la collaborazione, ha quindi chiesto a il pagamento COroparte_2 dell'importo di € 18.423,82, trattenuto dall'appaltatrice a titolo di garanzia;
-per la prima volta solo in data 23.04.2021, ovvero solo a seguito della diffida di pagamento - ha contestato i lavori svolti;
- l'articolo 11 del contratto di subappalto sottoscritto in data 15.07.2020 prevede la ritenuta a garanzia, nella misura del 10%, degli importi versati da COroparte_2
-la disposizione prevede che l'importo accantonato possa essere svincolato:
- a fine lavori, previa consegna di una garanzia fideiussoria;
- a 24 mesi dal collaudo;
- a 36 mesi dalla fine dei lavori;
-come risulta dal certificato di pagamento n. 6 per il pagamento della rata n. 6 del 15.11.2020 (cfr. doc.
8), l'importo accantonato a titolo di ritenuta per garanzia ammonta ad € 18.423,82
- la somma è illegittimamente ritenuta dalla COroparte_2
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo e , in via riconvenzionale, che COroparte_2
CO venga condannata al pagamento in favore di dell'importo pari a € 18.423,82, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
e Impianti è subappaltatrice di committente principale la quale rilevava all'interno CP_2 CP_4
CO delle tubazioni coibentate da la presenza di “moisture” consistenti in infiltrazioni ed accumuli di acqua dovute alla non perfetta coibentazione dell'impianto;
le parti convenivano nel contratto all'articolo 16 che la committente e l'appaltatore avevano “il diritto di ispezionare i lavori durante l'esecuzione” nonchè che il committente e il responsabile designato di cantiere dell'appaltatore “avevano il diritto di rifiutare qualunque parte del lavoro che risultasse non conforme a quanto richiesto”;
-prevedevano, inoltre che “se a giudizio degli ispettori qualunque parte dei lavori eseguiti risultasse non tecnicamente conforme alla specifica di riferimento, difettosa o danneggiata, il sub appaltatore dovrà provvedere a ripristinare tale parte nel piu' breve tempo possibile dall'evidenza del difetto riscontrato con il proprio personale ed i propri mezzi”. Nel caso in cui il subappaltatore non avesse pagina 5 di 8 provveduto sarebbe subentrato l'appaltatore;
-con PEC in data 23.04.2021 la comunicava a Parte_2 [...]
l'esistenza di significative contestazioni da parte della committente in merito alla COroparte_1 qualità e alla buona regola dell'arte dei lavori effettuati invitando quest'ultima a provvedere alla soluzione delle problematiche secondo quanto previsto dall'ordine e comunicando che in caso di inerzia, si sarebbe fatta carico personalmente del ripristino dei difetti con addebito dei costi sostenuti (doc. 2);
provvedeva con proprio personale all'esecuzione dei lavori come risulta COroparte_2
dalle comunicazioni in data 27 aprile e 26 maggio 2021 e, a seguito degli interventi risolutivi eseguiti veniva emessa regolare fattura, la n. 177/2021 del 21 giugno 2021, per l'importo di euro 36.764,38, di cui richiede il pagamento.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame della domanda, preliminarmente, si rileva che la denuncia della subcommittente risulta tempestiva, considerato che la teste dipendente della committente Tes_1 principale ha riferito che “ in data 22 aprile 2021 per mezzo della CP_4 CP_4
responsabile del progetto HIGAS, la stessa sig.ra comunicava telefonicamente al Parte_3
sig. che, durante le attività di pre-collaudo, erano state riscontrate delle “moisture” Persona_1
(umidità) all'interno del sistema di isolamento della tubazioni dell'impianto;
vista la lettera di cui alla produzione 6 di parte opposta datata 23 aprile 2021 con cui venivano riferite le contestazioni alla subappaltatrice, la denuncia della subcommittente risulta tempestiva.
Nel merito, la predetta teste dipendente della committente principale Tes_1 CP_4
ha confermato quanto capitolato nella seconda memoria istruttoria (cap. da 1 a 5) e in
[...]
particolare che in data 20 aprile 2021 i clienti finali AS e OS segnalavano a la CP_4 presenza di umidità sulle linee dell'impianto di stoccaggio GNL (gas naturale liquido) all'interno del porto di Santa US;
-la relazione (prod. 5 attrice) sottoscritta da è emerso che dall'attività ispettiva congiunta CP_4
del committente principale e della subappaltante è risultata la CP_4 COroparte_2
presenza di “moisture” all'interno del sistema isolante di tubazioni criogeniche.
Sul punto rileva l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale pagina 6 di 8 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia detto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
Nella fattispecie, riconosciuti i difetti, è emerso tuttavia, dal verbale dl fine lavori del subappaltatore prod. 10 datato, 18 Dicembre 2020, che era stata concordata “la riduzione dello scopo di lavoro al solo piping IC (doc, 19411.rar0 ad esclusione di flange e valvole) per richiesta del subappaltatore la subappaltatrice “
La modifica è confermata dal teste , il quale ha confermato il cap. 2 della Testimone_2 memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice dichiarando: “
2. vero;
preciso che facevo parte Con dell'Ufficio tecnico della;
in un primo momento dovevamo fare tutto noi;
poi vi fu una modifica del contratto per cui è stato scorporato l'importo delle valvole e delle flange;
da quel momento vi fu una mia contestazione ,sulla base di 43 anni di esperienza tecnica, perché l'isolamento a freddo che stavamo installando ha un'altra tipologia rispetto a quello a caldo, per cui ho detto che la coibentazione a freddo va fatta in un unico momento e non a spezzoni come richiedeva l'altra ditta
Montaggi e Impianti;
da parte mi a vi era come motivazione il rischio di penetrazione di acqua dalle giunture.
3. noi abbiamo eseguito come dicevano loro e abbiamo lasciato in sospeso le parti indicate in capitolo
( staffe etc) 8. il lavoro era finito tranne il lavoro che dovevano fare loro (staffe etc) che non potevamo completare noi in base agli accordi”.
Quanto al difetto lamentato, il teste responsabile della progettazione per Testimone_3
CO e HE ha poi, riferito che “ nessuna moisture veniva accertata in corrispondenza delle valvole, delle flange e delle staffe delle tubazioni 9 vero erano sul tubo”.
E' emerso , pertanto, dall'istruttoria che i difetti lamentati hanno riguardato una parte dell'impianto non oggetto dell'esecuzione da parte della subappaltatrice, la quale , quindi, ha dimostrato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
La richiesta della opposta di pagamento per avere eseguito lavori non effettuati o non effettuati correttamente dalla opponente, è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Va, accolta, altresì la domanda riconvenzionale di parte opponente, avente ad oggetto la pagina 7 di 8 restituzione dell'importo di € 18.423,82, trattenuto a garanzia, dei lavori oggetto del contratto (art.12 contratto del 2020 -prod.9), non oggetto di contestazione quanto alla sussistenza della ritenuta e dell'importo, ed essendo ampiamente trascorso dalla fine il tempo di massimo 36 mesi dal 2020 per trattenere l'importo.
L'importo va maggiorato degli interessi come per legge dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso in data 07.10.2022, dal Tribunale di Alessandria;
in accoglimento della riconvenzionale di parte attrice in opposizione, condanna parte convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 18.423,82 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna, altresì, la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre spese generali, spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN
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