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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 84/2025 del R.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio azionato con domanda congiunta da nato a [...] Parte_1
(Av) il 2.02.1962, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Marco Angelone ed elettivamente domiciliato in Lioni (Av) alla Piazza Aldo Moro n.
14 e nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Dragone ed elettivamente domiciliata in Montella (Av) alla via M. Cianciulli n. 14;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 5.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1.08.1994 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale sono nati due figli, il Per_1
12.11.1998 e il 27.10.2005 e che, in seguito all'omologa di separazione del 17.10.2022, Per_2 non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza. Le parti, comparse personalmente all'udienza del 28.04.2025, hanno precisato ed integrato alcune condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata assunta in decisione.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2 Pt_1
alle condizioni di cui al ricorso come precisate all'udienza del 28.4.2025;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2