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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Mario Suriano Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
Dott.ssa Stefania Starace Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: diniego di protezione speciale
TRA
(C.F.: – codice CUI: Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. LUCIO C.F._2
SECONNINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.
Porzio n. 4, presso il Centro Direzionale i. F12, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore; rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in
Napoli alla Via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Questura di Napoli, con decreto n. 47 del 02/03/2023, notificato al ricorrente in data 09/05/2023, rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione di Napoli in data 31/01/2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 17/05/2023, il ricorrente impugnava il suddetto provvedimento censurandone il merito e chiedendo, in riforma dello stesso, dichiararsi il proprio diritto il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 25/2008 nonché dell'art. 19 d.lgs 286/1998.
Integrato, quindi, il contradittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Questore, il e la Questura di Controparte_1
Napoli si costituivano in giudizio per tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, la quale, con memoria depositata in data 14/06/2023, impugnava e contestava le richieste attoree.
Con ordinanza collegiale resa in data 19/06/2023, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, contestualmente, fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito della lite, al 29/11/2023, udienza sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Sia parte ricorrente che resistente depositavano entro il termine fissato, le note scritte sostitutive dell'udienza. Scaduto, quindi il termine per il deposito delle stesse, ritenuta la causa non bisognevole di ulteriore attività istruttoria, il giudice designato per la trattazione della stessa, fissava l'udienza collegiale di cui all'art. 275 c.p.c. per il giorno 15/01/2025. In detta udienza, è comparso solo il procuratore del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. All'esito dell'udienza, la causa è stata riservata in decisione collegiale.
Tanto brevemente premesso, giova rappresentare che la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150/11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata nell'ottobre 2022. Ad essa, quindi, si applica il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020, regime applicabile, per l'appunto, alla fattispecie in esame, non trovando ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n.
249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Il provvedimento di diniego, oggetto del presente giudizio, deve essere censurato siccome, così come correttamente individuato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, sembra del tutto trascurare di considerare gli sforzi compiuti dal ricorrente medesimo volti ad integrarsi sul territorio italiano, la cui dimostrazione è data dalle allegazioni di parte attrice. Egli, infatti, risulta essere stato assunto presso la ditta “Sharo African Restaurant” di tale RB P. con contratto a tempo determinato (part – time) a far data dal 12/01/2022 sino all'11/04/2022, con la mansione di cameriere di ristorante, contratto in seguito prorogatogli sino al 31/07/2022 e successivamente sino al 30/11/2022. In seguito, è stato assunto presso la predetta ditta, sempre con la medesima mansione, con contratto a tempo indeterminato (part time) a far data dall'08/07/2023 (cfr. , buste paga e CU CP_2
depositati in atti).
Successivamente il ricorrente è stato assunto presso la “Global Technology S.r.l.” con contratto a tempo determinato (full time) a partire dal 20/07/2023 sino al 31/07/2023 con la mansione di aggiustatore meccanico, contratto successivamente prorogatogli fino al 31/08/2023 e poi al 30/09/2023. In seguito, la medesima ditta l'ha riassunto sempre con contratto a tempo determinato a far data dal 06711/2023 sino al 30/11/2023, poi prorogatogli fino al 30/12/2023. Ancora, l'istante è stato assunto presso la “Global
Technology S.r.l.” con ulteriore contratto a tempo determinato dal 14/02/2024 sino al
31/03/2024 e successivamente, dall'08/04/2024 al 30704/2024, in seguito prorogato dapprima al 31/05/2024, poi al 30/06/2024 ed infine al 31/07/2024. Da ultimo, il ricorrente risulta essere stato assunto sempre presso la “Global Technology S.r.l.” e sempre con la stessa mansione di aggiustatore meccanico, con contratto a tempo determinato (full time) a far data dal 03/10/2024 sino al 31/10/2024, prorogatogli sino al
30/11/2024 e, successivamente, sino al 31/12/2024 (cfr. , buste paga e C.U. CP_2
versati in atti).
Pertanto, tenuto conto della sua integrazione lavorativa, della sua attualità, del sufficiente livello di reddito che il ricorrente riesce a ricavare dal lavoro svolto, come evincibile dalle buste paga depositate, nonché dell'intuibile rete sociale che, verosimilmente, il medesimo è riuscito a costituire nel corso del suo svolgimento (cfr.
Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre
è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), il suo rimpatrio non è auspicabile perché lo sradicherebbe dal territorio nazionale e violerebbe il suo diritto alla vita privata, tutelato dagli artt. 2, 117 C
e 8 CEDU.
La situazione complessivamente considerata, quindi, rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. essendovi il rischio concreto, tornando in Nigeria, che CP_3
egli subisca la violazione del suo fondamentale diritto alla vita privata e familiare riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si provvede alla loro compensazione, stante non solo la natura della lite, ma anche la circostanza per la quale l'accoglimento della domanda è stata dettata in particolare da eventi avvenuti nel corso della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e per l'effetto
• Annulla il provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Napoli
n. 47 del 02703/2023;
• Riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3,
d.lgs. 25/2008, come modificato dal d-l 130/2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• Compensa le spese di lite
Così deciso a Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Mario Suriano Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
Dott.ssa Stefania Starace Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: diniego di protezione speciale
TRA
(C.F.: – codice CUI: Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. LUCIO C.F._2
SECONNINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.
Porzio n. 4, presso il Centro Direzionale i. F12, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore; rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in
Napoli alla Via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Questura di Napoli, con decreto n. 47 del 02/03/2023, notificato al ricorrente in data 09/05/2023, rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione di Napoli in data 31/01/2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 17/05/2023, il ricorrente impugnava il suddetto provvedimento censurandone il merito e chiedendo, in riforma dello stesso, dichiararsi il proprio diritto il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 25/2008 nonché dell'art. 19 d.lgs 286/1998.
Integrato, quindi, il contradittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Questore, il e la Questura di Controparte_1
Napoli si costituivano in giudizio per tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, la quale, con memoria depositata in data 14/06/2023, impugnava e contestava le richieste attoree.
Con ordinanza collegiale resa in data 19/06/2023, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, contestualmente, fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito della lite, al 29/11/2023, udienza sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Sia parte ricorrente che resistente depositavano entro il termine fissato, le note scritte sostitutive dell'udienza. Scaduto, quindi il termine per il deposito delle stesse, ritenuta la causa non bisognevole di ulteriore attività istruttoria, il giudice designato per la trattazione della stessa, fissava l'udienza collegiale di cui all'art. 275 c.p.c. per il giorno 15/01/2025. In detta udienza, è comparso solo il procuratore del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. All'esito dell'udienza, la causa è stata riservata in decisione collegiale.
Tanto brevemente premesso, giova rappresentare che la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150/11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata nell'ottobre 2022. Ad essa, quindi, si applica il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020, regime applicabile, per l'appunto, alla fattispecie in esame, non trovando ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n.
249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Il provvedimento di diniego, oggetto del presente giudizio, deve essere censurato siccome, così come correttamente individuato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, sembra del tutto trascurare di considerare gli sforzi compiuti dal ricorrente medesimo volti ad integrarsi sul territorio italiano, la cui dimostrazione è data dalle allegazioni di parte attrice. Egli, infatti, risulta essere stato assunto presso la ditta “Sharo African Restaurant” di tale RB P. con contratto a tempo determinato (part – time) a far data dal 12/01/2022 sino all'11/04/2022, con la mansione di cameriere di ristorante, contratto in seguito prorogatogli sino al 31/07/2022 e successivamente sino al 30/11/2022. In seguito, è stato assunto presso la predetta ditta, sempre con la medesima mansione, con contratto a tempo indeterminato (part time) a far data dall'08/07/2023 (cfr. , buste paga e CU CP_2
depositati in atti).
Successivamente il ricorrente è stato assunto presso la “Global Technology S.r.l.” con contratto a tempo determinato (full time) a partire dal 20/07/2023 sino al 31/07/2023 con la mansione di aggiustatore meccanico, contratto successivamente prorogatogli fino al 31/08/2023 e poi al 30/09/2023. In seguito, la medesima ditta l'ha riassunto sempre con contratto a tempo determinato a far data dal 06711/2023 sino al 30/11/2023, poi prorogatogli fino al 30/12/2023. Ancora, l'istante è stato assunto presso la “Global
Technology S.r.l.” con ulteriore contratto a tempo determinato dal 14/02/2024 sino al
31/03/2024 e successivamente, dall'08/04/2024 al 30704/2024, in seguito prorogato dapprima al 31/05/2024, poi al 30/06/2024 ed infine al 31/07/2024. Da ultimo, il ricorrente risulta essere stato assunto sempre presso la “Global Technology S.r.l.” e sempre con la stessa mansione di aggiustatore meccanico, con contratto a tempo determinato (full time) a far data dal 03/10/2024 sino al 31/10/2024, prorogatogli sino al
30/11/2024 e, successivamente, sino al 31/12/2024 (cfr. , buste paga e C.U. CP_2
versati in atti).
Pertanto, tenuto conto della sua integrazione lavorativa, della sua attualità, del sufficiente livello di reddito che il ricorrente riesce a ricavare dal lavoro svolto, come evincibile dalle buste paga depositate, nonché dell'intuibile rete sociale che, verosimilmente, il medesimo è riuscito a costituire nel corso del suo svolgimento (cfr.
Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre
è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), il suo rimpatrio non è auspicabile perché lo sradicherebbe dal territorio nazionale e violerebbe il suo diritto alla vita privata, tutelato dagli artt. 2, 117 C
e 8 CEDU.
La situazione complessivamente considerata, quindi, rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. essendovi il rischio concreto, tornando in Nigeria, che CP_3
egli subisca la violazione del suo fondamentale diritto alla vita privata e familiare riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si provvede alla loro compensazione, stante non solo la natura della lite, ma anche la circostanza per la quale l'accoglimento della domanda è stata dettata in particolare da eventi avvenuti nel corso della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e per l'effetto
• Annulla il provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Napoli
n. 47 del 02703/2023;
• Riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3,
d.lgs. 25/2008, come modificato dal d-l 130/2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• Compensa le spese di lite
Così deciso a Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano