CASS
Sentenza 1 gennaio 2026
Sentenza 1 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
- ricorrente -
contro ON SA e RE RO, entrambe in proprio ed in qualità di socie della Società G.E.T. SRL, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi, giusta procura speciale in atti, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta 1/B, in Roma;
- controricorrenti -
Ires, IRPEF, 2009. Motivazione apparente. Civile Sent. Sez. 5 Num. 42 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: BELLINI VINCENZA Data pubblicazione: 01/01/2026 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio - Sez. 18, n. 2373/2022, pronunciata il 6.4.2022 e pubblicata il 27.5.2022; udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato IN IL e per le controcorrenti l’Avv. Laura Trimarchi che ha insistito per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. La controversia trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento -I e EF emessi per l’anno 2009 recanti nn. TKF031602658/2014 (notificato il 31.12.2014 a ON SA e RE RO, quali socie di GET RL in liquidazione), TKF011602689/14 (notificato il 5.1.2015 alla ON in proprio) e TKF011100672/2015 (notificato il 9.5.2015 alla RE in proprio). Gli atti impositivi erano emessi a seguito di rettifica con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 39 DPR n. 600/1973, del reddito di impresa della GET RL in liquidazione, sulla base di operazioni di versamento e prelevamento sui conti bancari della società, poi cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013, con conseguente imputazione alle socie, ai fini EF, stante la ristretta base partecipativa, di quota degli utili extracontabili (rispettivamente del 40% per a RE e del 60% per la ON) derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società per l’importo complessivo di euro 9.327.096,29. 3 2. Le contribuenti, in proprio e quali socie della GE RL, impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla CTP di Latina che, riuniti i giudizi e dato atto del rigetto con sentenza passata in giudicato del ricorso presentato dalla GE RL avverso l’avviso di accertamento n. TKF031602658, rigettava i ricorsi delle due socie con sentenza n.843/03/18, dep. il 17 luglio 2018. Avverso la sentenza sfavorevole spiegavano tre distinti appelli le contribuenti, riproponendo le proprie critiche, insistendo per la declaratoria di nullità degli avvisi in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013. 3.La CTR, riuniti i gravami, accoglieva l’appello delle contribuenti con la seguente motivazione: “Il Collegio ritiene fondato l’appello proposto e condivide le argomentazioni a sostegno, evidenziando che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto attiene ai soci. L’accertamento operato è inefficace e nessuna distribuzione è stata operata dai soci appellanti. Il Collegio ritiene inoltre che l’eccepito differimento quinquennale dell’estinzione della società non riguarda la GE cancellata dal registro delle imprese in data 30.11.2013 e dunque antecedentemente all’ entrata in vigore dell’art.28 d.lgs.n.175 del 2014. Va aggiunto che devono ritenersi inapplicabili le sanzioni in quanto vi è estinzione del debito sanzionatorio che deve ritenersi operare a seguito di cancellazione della società. Le argomentazioni e le motivazioni espresse nell’atto di appello sono condivisibili, per cui va accolto l’appello proposto, mentre, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio”. 4 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi. Resistono mediante controricorso le contribuenti, in proprio e nella qualità di socie della GE RL, eccependo in via preliminare il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all’annullamento delle sanzioni per ritenuta acquiescenza, instando nel resto per il rigetto del ricorso e, in via gradata, il rinvio al giudice di secondo grado per esame delle questioni dedotte e non esaminate in quanto assorbite. In prossimità dell’udienza, il P.M., nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Le controricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt.2495 e 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto, in violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di successione dei soci nei debiti della società estinta ed in tema di accertamento dei redditi di partecipazione dei soci di società a ristretta base partecipativa, l’invalidità di tutti e tre gli avvisi di accertamento in forza della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche quanto alla possibilità di utilizzare gli esiti dell’accertamento societario quale presupposto per l’emissione degli avvisi rivolti ai soci destinatari della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. 5 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360 n.5 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l’avviso di accertamento del debito societario era stato direttamente notificato, ai sensi dell’art.2495 cod. civ., alle due socie, per come dalle stesse riconosciute nel ricorso introduttivo, per cui nessun atto era stato notificato al soggetto estinto, come erroneamente sostenuto nella sentenza. 3.Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell’art.36 d.lgs.546 del 1992, prospettando una motivazione apparente, oltre che apodittica, in quanto priva della indicazione dell’iter logico-giuridico a sostegno delle conclusioni, ed ultronea, quanto al differimento quinquennale ex art.28 d.lgs. 175 del 2014, considerata la data di notifica degli avvisi impugnati, con conseguente vizio di nullità. 4. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in precedenza rispetto agli altri, secondo il corretto ordine logico di esame delle questioni poste, denunciandosi con esso la nullità della sentenza impugnata, è fondato, restando assorbite le rimanenti censure. 4.1. Va premesso che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del 6 processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. Sez. 5, 04/08/2017, n. 19547, Rv. 645292 – 01). 4.2. Ciò precisato, è orientamento consolidato di questa Corte che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , ricorrono quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che, alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053 del 2014, Rv. 629830 - 01; successivamente tra le tante Cass. Sez. 6, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880 – 01). In particolare, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del 7 documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (si fa rimando sul punto, a Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01). 4.3. E’ pur vero che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono comunque all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.., sicchè la riformulazione della norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 4.4. Nel caso di specie, la sentenza - che formalmente si compone di tre parti, “intestazione”, “svolgimento del processo” e “motivi della decisione - non reca alcun riferimento al contenuto e alla natura dei tre avvisi di accertamento 8 impugnati (si legge solo “Trattasi di avviso di accertamento relativo all’anno 2009”), e dei rispettivi presupposti, mancando finanche l’enunciazione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alle contribuenti appellanti, della quale non si illustra neppure la ratio decidendi (certamente articolata, per come si evince dalla diffusa motivazione riprodotta nel ricorso introduttivo del presente giudizio), né tampoco reca un sunto degli argomenti difensivi con cui l’Agenzia delle Entrate si opponeva alla riforma delle decisioni di primo grado con la richiesta di rigetto degli appelli riuniti. La motivazione è, dunque, mancante, in quanto meramente assertiva, constando di affermazioni apodittiche che non lasciano intendere il fondamento giuridico della decisione di annullamento sia dell’avviso di accertamento nei confronti della società a ristretta base partecipativa (pacificamente notificato alle ex socie, in forza della previa cancellazione della società dal registro delle imprese) sia di quelli emessi nei confronti delle due socie, su presupposti diversi seppur collegati al primo avviso di accertamento, mancando del tutto la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale il giudice è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. Sez. 6, 29/07/2016, n. 15964, Rv. 640645 – 01). Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza di una tesi sull’altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata (come nella specie) dal richiamo all’atto di appello, di cui peraltro non venivano neppure riprodotte in sentenza le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, che, in ogni caso, in quanto atto di parte, 9 non può essere acriticamente utilizzato al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della CTR e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato, non essendo possibile cogliere l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione e di verificare il fondamento delle ragioni che hanno indotto la CTR a riformare integralmente la decisione di prime cure. Rimangono assorbiti i restanti motivi di ricorso ed anche l’eccezione di giudicato interno formulata dalla difesa delle resistenti, conseguendo alla riconosciuta nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione la sua inidoneità a passare in giudicato. Occorre pertanto cassare la decisione impugnata con riferimento al motivo accolto, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Il consigliere estensore (Vincenza Bellini) Il Presidente ND RO
- ricorrente -
contro ON SA e RE RO, entrambe in proprio ed in qualità di socie della Società G.E.T. SRL, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi, giusta procura speciale in atti, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta 1/B, in Roma;
- controricorrenti -
Ires, IRPEF, 2009. Motivazione apparente. Civile Sent. Sez. 5 Num. 42 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: BELLINI VINCENZA Data pubblicazione: 01/01/2026 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio - Sez. 18, n. 2373/2022, pronunciata il 6.4.2022 e pubblicata il 27.5.2022; udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato IN IL e per le controcorrenti l’Avv. Laura Trimarchi che ha insistito per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. La controversia trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento -I e EF emessi per l’anno 2009 recanti nn. TKF031602658/2014 (notificato il 31.12.2014 a ON SA e RE RO, quali socie di GET RL in liquidazione), TKF011602689/14 (notificato il 5.1.2015 alla ON in proprio) e TKF011100672/2015 (notificato il 9.5.2015 alla RE in proprio). Gli atti impositivi erano emessi a seguito di rettifica con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 39 DPR n. 600/1973, del reddito di impresa della GET RL in liquidazione, sulla base di operazioni di versamento e prelevamento sui conti bancari della società, poi cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013, con conseguente imputazione alle socie, ai fini EF, stante la ristretta base partecipativa, di quota degli utili extracontabili (rispettivamente del 40% per a RE e del 60% per la ON) derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società per l’importo complessivo di euro 9.327.096,29. 3 2. Le contribuenti, in proprio e quali socie della GE RL, impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla CTP di Latina che, riuniti i giudizi e dato atto del rigetto con sentenza passata in giudicato del ricorso presentato dalla GE RL avverso l’avviso di accertamento n. TKF031602658, rigettava i ricorsi delle due socie con sentenza n.843/03/18, dep. il 17 luglio 2018. Avverso la sentenza sfavorevole spiegavano tre distinti appelli le contribuenti, riproponendo le proprie critiche, insistendo per la declaratoria di nullità degli avvisi in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013. 3.La CTR, riuniti i gravami, accoglieva l’appello delle contribuenti con la seguente motivazione: “Il Collegio ritiene fondato l’appello proposto e condivide le argomentazioni a sostegno, evidenziando che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto attiene ai soci. L’accertamento operato è inefficace e nessuna distribuzione è stata operata dai soci appellanti. Il Collegio ritiene inoltre che l’eccepito differimento quinquennale dell’estinzione della società non riguarda la GE cancellata dal registro delle imprese in data 30.11.2013 e dunque antecedentemente all’ entrata in vigore dell’art.28 d.lgs.n.175 del 2014. Va aggiunto che devono ritenersi inapplicabili le sanzioni in quanto vi è estinzione del debito sanzionatorio che deve ritenersi operare a seguito di cancellazione della società. Le argomentazioni e le motivazioni espresse nell’atto di appello sono condivisibili, per cui va accolto l’appello proposto, mentre, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio”. 4 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi. Resistono mediante controricorso le contribuenti, in proprio e nella qualità di socie della GE RL, eccependo in via preliminare il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all’annullamento delle sanzioni per ritenuta acquiescenza, instando nel resto per il rigetto del ricorso e, in via gradata, il rinvio al giudice di secondo grado per esame delle questioni dedotte e non esaminate in quanto assorbite. In prossimità dell’udienza, il P.M., nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Le controricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt.2495 e 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto, in violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di successione dei soci nei debiti della società estinta ed in tema di accertamento dei redditi di partecipazione dei soci di società a ristretta base partecipativa, l’invalidità di tutti e tre gli avvisi di accertamento in forza della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche quanto alla possibilità di utilizzare gli esiti dell’accertamento societario quale presupposto per l’emissione degli avvisi rivolti ai soci destinatari della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. 5 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360 n.5 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l’avviso di accertamento del debito societario era stato direttamente notificato, ai sensi dell’art.2495 cod. civ., alle due socie, per come dalle stesse riconosciute nel ricorso introduttivo, per cui nessun atto era stato notificato al soggetto estinto, come erroneamente sostenuto nella sentenza. 3.Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell’art.36 d.lgs.546 del 1992, prospettando una motivazione apparente, oltre che apodittica, in quanto priva della indicazione dell’iter logico-giuridico a sostegno delle conclusioni, ed ultronea, quanto al differimento quinquennale ex art.28 d.lgs. 175 del 2014, considerata la data di notifica degli avvisi impugnati, con conseguente vizio di nullità. 4. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in precedenza rispetto agli altri, secondo il corretto ordine logico di esame delle questioni poste, denunciandosi con esso la nullità della sentenza impugnata, è fondato, restando assorbite le rimanenti censure. 4.1. Va premesso che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del 6 processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. Sez. 5, 04/08/2017, n. 19547, Rv. 645292 – 01). 4.2. Ciò precisato, è orientamento consolidato di questa Corte che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , ricorrono quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che, alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053 del 2014, Rv. 629830 - 01; successivamente tra le tante Cass. Sez. 6, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880 – 01). In particolare, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del 7 documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (si fa rimando sul punto, a Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01). 4.3. E’ pur vero che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono comunque all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.., sicchè la riformulazione della norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 4.4. Nel caso di specie, la sentenza - che formalmente si compone di tre parti, “intestazione”, “svolgimento del processo” e “motivi della decisione - non reca alcun riferimento al contenuto e alla natura dei tre avvisi di accertamento 8 impugnati (si legge solo “Trattasi di avviso di accertamento relativo all’anno 2009”), e dei rispettivi presupposti, mancando finanche l’enunciazione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alle contribuenti appellanti, della quale non si illustra neppure la ratio decidendi (certamente articolata, per come si evince dalla diffusa motivazione riprodotta nel ricorso introduttivo del presente giudizio), né tampoco reca un sunto degli argomenti difensivi con cui l’Agenzia delle Entrate si opponeva alla riforma delle decisioni di primo grado con la richiesta di rigetto degli appelli riuniti. La motivazione è, dunque, mancante, in quanto meramente assertiva, constando di affermazioni apodittiche che non lasciano intendere il fondamento giuridico della decisione di annullamento sia dell’avviso di accertamento nei confronti della società a ristretta base partecipativa (pacificamente notificato alle ex socie, in forza della previa cancellazione della società dal registro delle imprese) sia di quelli emessi nei confronti delle due socie, su presupposti diversi seppur collegati al primo avviso di accertamento, mancando del tutto la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale il giudice è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. Sez. 6, 29/07/2016, n. 15964, Rv. 640645 – 01). Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza di una tesi sull’altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata (come nella specie) dal richiamo all’atto di appello, di cui peraltro non venivano neppure riprodotte in sentenza le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, che, in ogni caso, in quanto atto di parte, 9 non può essere acriticamente utilizzato al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della CTR e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato, non essendo possibile cogliere l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione e di verificare il fondamento delle ragioni che hanno indotto la CTR a riformare integralmente la decisione di prime cure. Rimangono assorbiti i restanti motivi di ricorso ed anche l’eccezione di giudicato interno formulata dalla difesa delle resistenti, conseguendo alla riconosciuta nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione la sua inidoneità a passare in giudicato. Occorre pertanto cassare la decisione impugnata con riferimento al motivo accolto, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Il consigliere estensore (Vincenza Bellini) Il Presidente ND RO