Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
Perché un contratto sia causalmente qualificabile come affitto di fondo agricolo è necessario non solo che esso abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, dovendosi, quindi, all'occorrenza valutare se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato, il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la natura agraria del rapporto, avente ad oggetto un terreno, ritenuto peraltro inidoneo allo sfruttamento agricolo, nonché autonomi alloggi detenuti dai vari conduttori dei quali non era stata provata la qualifica di coltivatori diretti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/01/2012, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. FILABOZZI ON - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27608-2009 proposto da:
ESPOSITO ROSARIO [...], RE IN [...], SS NI [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato DE TILLA ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NI IERVOLINO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LD IL [...], LD AR NS [...], LD EL [...];
- intimati -
Nonché da:
LD AR NS, GRMMCN48M56H70F839M, LD IL [...], LD EL [...], avente causa dal defunto genitore dott. Ugo LD, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO GIOVANNI, rappresentate e difese dall'avvocato SEPE GIACOMO giusta delega in atti;
- ricorrenti incidentali -
e contro
SS NI [...], ESPOSITO ROSARIO
[...], RE IN [...];
- intimati -
avverso la sentenza n. 1840/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2009; R.G.N. 2343/2008. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato GIACOMO SEPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 17 ottobre 2007 LD RI LI, VA e IR, proprietarie di un complesso immobiliare in Napoli, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria NA LI, SI ON e OS OS chiedendo, in via principale, che dichiarato cessato il rapporto di affitto agrario, quanto al terreno di mq. 3.000, alla data del 6 maggio 2007 o del 6 maggio 2008 o del 6 maggio 2011 tutti i convenuti fossero condannati in solido al suo rilascio, e i resistenti NA LI e SI ON al rilascio delle abitazioni al primo piano, interni 5 e 6, il resistente OS OS della abitazione al primo piano interno 4, in via subordinata, in caso di ritenuta incompetenza per materia a conoscere della controversia, perché la causa fosse rimessa al tribunale ordinario di Napoli.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alle avverse pretese deducendone la inammissibilità e la infondatezza delle domande avverse chiedendo, di conseguenza, che l'adita sezione, accertasse la natura agraria della locazione dedotta in causa con rigetto dell'avverso ricorso.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 25 febbraio - 29 maggio 2008 ha rigettato la domanda di finita affittanza agraria e di conseguenza condannato i resistenti al rilascio, non sussistendo da rapporto agrario tra le parti in relazione agli immobili oggetto di causa e dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere in ordine alla domanda di condanna dei convenuti al rilascio dei predetti immobili in base a altro titolo, per essere competente il tribunale ordinario (recte: in composizione ordinaria) di Napoli.
Gravata tale pronunzia in via principale da NA LI, SI ON e OS OS, e in via incidentale subordinata da LD RI NS, VA e IR, la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 3 giugno - 15 luglio 2009 ha rigettato l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 12 ottobre 2009, hanno proposto ricorso, con atto 4 dicembre 2009 SI ON, NA LI e OS OS, affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, notificato il 9 gennaio 2010 LD RI NS, VA e IR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti
contro
La stessa sentenza, sono riuniti.
2. Premesso che le ricorrenti in primo grado avevano chiesto, in via principale, un accertamento negativo (e, cioè la inesistenza tra le parti di un contratte di natura agraria) e solo in via subordinata l'accertamento della data di finita affittanza con condanna degli intimati al rilascio dell'immobile, i giudici di secondo grado hanno evidenziato - da un lato - che correttamente tale accertamento (negativo) era stato chiesto alla sezione agraria (sussistendo la sua competenza per tutto le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento, positivo o negativo, dei rapporti soggetti alle norme cogenti in materia di contratti agrari), dal L'altro, che anche in presenta di una domanda avente a oggetto un accertamento negativo l'onere probatorio grava - ex art. 2697 c.c. - a carico della parte attrice.
Quanto al merito, quei giudici, evidenziata la tardività dei documenti (vaglia postali) depositati in primo grado unicamente all'udienza del 25 febbraio 2008 e escluso che sussistessero le condizioni per l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 cod. proc. civ., hanno ritenuto che i dati catastali (dei beni oggetto di controversia) non siano decisivi al fine della qualificazione del rapporto inter partes sussistendo grà in atti sufficienti riscontri probatori per escludere la natura agraria del rapporto in discussione.
Ciascuno dei due nuclei familiari - hanno precisato i giudici di appello - detiene un autonomo appartamento mentre, in comune, dispongono del terreno di circa 3000 mq a loro dire coltivato con l'aiuto anche di altri parenti conviventi, in realtà, la limitata estensione del terreno circa mille metri, per ogni nucleo familiare), che non risulta oggetto di coltivazioni intensive, unitamente a altri dementi, induce a escludere la esistenza di un contratto di affitto a coltivatore diretto, atteso che perché un contratto sia causalmente qualificabile - come affitto di fondo agricolo è necessario che lo stesso abbia a oggetto un terreno potenzialmente produttivo, sia che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva del fondo, ma nella specie la stessa descrizione del terreno o delle coltivazioni contenuta nella relazione di consulenza di parte non consente di ipotizzare una significativa redditività del fondo che non rappresenta una unità colturale apprezzabile.
Inoltre - hanno ancora osservato i giudici di appello - non risulta dagli atti la qualifica di coltivatori diretti o comunque la capacità lavorativa degli appellanti che hanno chiesto di provare solo la avvenuta coltivazione del terreno in contestazione, circostanza che troverebbe comunque ragionevole e anzi più vero simile giustificazione nella raccolta e nei con suino a uso familiare dei prodotti della terra.
3. I ricorrenti principali censurano la riassunta pronuncia denunziando nell'ordine:
- da un lato, violazione e falsa applicazione: della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, artt. 1647 e 2082 c.c., in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, atteso che sono stati disattesi dalla sentenza impugnata i principi enunciati in materia da Cass., sez. un., 1 settembre 1999, n. 616 (primo motivo);
- dall'altro, violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6 e degli artt. 1647 e 2082 cod. civ., nonché dell'art.2721 cod. civ. e ss. e in rapporto ai principi generali di diritto in materia di ammissione e rilevanza della prova, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per non essere state ammesse le richieste istruttorie di essi ricorrenti volte a provare lo coltivazione del fondo, da quando il fondo era coltivato (secondo motivo);
- da ultimo, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che le affermazioni del giudice di appello sono errate in quanto le argomentazioni svolte non hanno tenuto conto della effettiva coltivazione del fondo da parte degli odierni ricorrenti e della circostanza che la qualità e del fondo e la sua dimensione erano adeguate a una coltivazione idonea alla produzione di prodotti agricoli (terzo motivo).
4. L'intima connessione, tra i vari motivi, esige che gli stessi siano esaminati congiuntamente.
Tali motivi, peraltro, non possono trovare accoglimento, attesa la inammissibilità o, per altri aspetti, la manifesta infondatezza degli stessi.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Giusta quanto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di affitto agrario e per enucleare la qualità di coltivatore diretto, e necessario che il fondo sul quale viene svolta la attività risulti, per lo sue dimensioni e caratteristiche, essere un bene produttivo, suscettibile del godimento tipico del contratto d'affitto, e cioè di una concreta utilizzazione attraverso una apprezzabile attività di coltivazione (Cass. 23 gennaio 1986, n. 425). Con riguardo alla eventualità - ancora - per un unico corrispettivo, sia ceduto il godimento di un immobile composto da una casa di abitazione e da un terreno idoneo allo sfruttamento agricolo - si è precisato - che un tale contratto può essere qualificato di locazione (urbana) o di affitto (agrario) a seconda che le parti abbiamo voluto soltanto consentire il godimento dell'immobile in conformità ai suoi possibili usi, nell'ambito dei quali vi è anche la coltivazione del terreno, o se abbiano piuttosto considerato la funzione produttiva del bene ricollegando a questa un vero e proprio obbligo dell'affittuario alla coltivazione del fondo. Nell'accertamento di questa volontà, il giudice può anche servirsi di elementi estrinseci al contratto, quale l'idoneità del terreno ad assicurare una produzione non esauribile nell'autoconsumo o le qualità professione del conduttore, se queste dedichi le sue energie abituali alla coltivazione della terra (Cass. 19 aprile 1996, n. 3724, resa in una fattispecie non diversa dalla presente e in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva desunto la natura locativa del rapporto dal non rilevante significato economico della coltivazione del terreno, il cui prodotto era esaurito dal consumo della famiglia del conduttore, e dalla attività professionale del conduttore, titolare di una impresa edilizia. Sempre in questo senso, il contratto con i quale, pei un unico corrispettivo, è ceduto il godimento di un immobile composto da una casa di abitazione e da un terreno idoneo allo sfruttamento agricolo può essere qualificato di locazione o di affitto a secondo che le parti abbiano voluto soltanto consentire il godimento dell'immobile in conformità ai suoi possibili usi, nell'ambito dei quali vi è anche la coltivazione del terreno, o se abbiano piuttosto considerato la l'unzione produttiva del bene ricollegando a questa un vero e proprio obbligo dell'affittuario alla coltivazione del fondo, Cass. 19 marzo 1999, n. 2919). In altri termini, poiché il criterio di distinzione tra contratto dr affitto e contratto di locazione è oggettivo e soggettivo ad un tempo, nel senso che, perché si configuri un contratto di affitto, è necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva, tua anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso.
In particolare nell'ipotesi di un immobile costituito da fabbricato ed annesso fondo rustico è necessario stabilire la prevalenza o meno, nell'economia del contratto, del godimento del fabbricato e del terreno annesso - che pure può comportare un'attività di coltivazione preordinata alla produzione e percezione dei frutti - ovvero della coltivazione del fondo, intesa come oggetto essenziale di una "gestione produttiva" costituente oggetto di obbligo, prima ancora che di diritto, dell'affittuario (In termini, ad esempio, Cass. 19 gennaio 1995, n. 592 che ha ritenuto viziata nella motivazione una sentenza che aveva dato rilievo, oltre che all'elemento obiettivo della attitudine del fondo - benché di limitata estensione - al la coltivazione, ad un volontà contrattuale desunta dai soli elementi della determinazione annuale del canone e della fissazione della scadenza del contratto all'11 novembre, con mancata considerazione, invece, dell'uso dei termini "locazione" - in relazione alla natura del contratto -, "fabbricato" e terreno "annesso" - in relazione all'oggetto del contratto-, e in relazione all'oggetto dell'obbligo del conduttore - "manutenzione", e non "coltivazione";
Può concludersi, quindi, che perché un contratto sia casualmente quantificabile come contratto di affitto di fondo agricolo e necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, e deve quindi all'occorrenza valutarsi se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto (Cass. 10 ottobre 1996, n. 8316). Pacifico quanto precede, a prescindere dal considerare che nella specie non è stato mai dedotto, ne' dimostrato, che nel l'economia dei contratti di cui si discute fosse prevalente il godimento, indistintamente tra i vari conduttori dei singoli alloggi, del terreno annesso al fabbricato, al fine del suo sfruttamento agrario, piuttosto che del fabbricato, si osserva che i giudici del merito hanno escluso la natura agraria del rapporto di cui si discute, da un lato, stante la non idoneità del terreno, nella detenzione degli odierni ricorrenti, a costituire oggetto di un contratto di affitto agrario, dall'altro, mancando, comunque, la prova - in atti - che i conduttori potessero qualificarsi coltivatori diretti ai sensi della normativa sui contratti dr affitto agrario (L. 3 maggio 1982, n. 703, art. 6).
4.2. Premesso quanto sopra in ordine, in primis, al terzo motivo si osserva - in limine - che lo stesso è inammissibile.
Sotto diversi, concorrenti, profili.
4.2.1. A norma dell'art. 360 c.p.c., n 5, - nel testo applicabile nella specie ratione temporis (e stata impugnata con ricorso per cassazione una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006) - le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l'altro "por omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
È palese, pertanto, che 1 dotti vizi - salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi fatti controversi - non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.
Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonché insufficiente e, ancora contraddittoria è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia - in concreto - il vizio della sentenza, non potendo tale scelta a norma dell'art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (recentemente, in termini, ad esempio, Cass. 27 settembre 2011, n. 19749, nonché Cass. 10 marzo 2011, n. 5701, e Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127, specie in motivazione). 4. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva - comunque - che giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione pres1ippone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076). Contemporaneamente, sempre alla luce di quanto non controverso in giurisprudenza, si osserva che il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 cod. proc. civ.) - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845). Non controversi i principi che precedono, è palese che qualora si deduca - come nella specie - che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è censurabile sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, per essere sorretta da una contraddittoria motivazione
è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parto motiva della sentenza impugnata che si elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa. Poiché nella specie parte te ricorrente pur denunziando nella intestazione dei motivi in esame anche la "contraddittoria motivazione" si è astenuto, totalmente - nella successiva parte espositiva - dal trascrivere le proposizioni presenti nella sentenza impugnata tra loro contraddittorie, e evidente che nella parte do qua il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
È palese, per l'effetto, sotto il profilo in esame, La inammissibilità della censura.
4.2.3. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame ai punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra lo argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.
L'art. 360 c.p.c., n. 5, - intatti - non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (in tale senso, ad esempio, Cass. 22 aprile 2010, n. 9547). Certo quanto sopra è agevole osservare che i giudici del merito non sono incorsi in insufficiente motivazione della loro pronunzia, per avere trascurato, da un lato, quanto emerge dai dati catastali relativi al terreno per cui è controversia, dall'altro, la data in cui ha avuto inizio il rapporto inter pates.
Dovendo, in particolare, quei giudici accertare se oggetto del rapporto inter partes fosse, o meno, uri terreno potenzialmente produttivo è palese che correttamente non hanno fatto alcun riferimento alle risultanze catastali ne' alla data in cui i conduttori si sono insediati negli alloggi e sui terreno, e privilegiato - esclusivamente - la situazione, di fatto, esistente (e ritenendo, per ciò stesso inutile ogni, altro accertamento). Precisa, al riguardo la sentenza impugnata rilava la Corte che nella specie la stessa descrizione del terreno e delle coltivazioni ivi esistenti, sia arboree che erbacee, contenuta nella consulenza tecnica di parte, non consente di ipotizzare una significativa redditività del fondo, che non rappresenta anche a parere degli esperti agrari componenti la Sezione - una unità colturale apprezzabile. Superflua pertanto, oltre che inammissibile perché meramente esplorativa, (è) la chiesta consulenza tecnica d'ufficio. Certo quanto sopra è evidente che le considerazioni svolte;
nel motivo, specie quanto alla circostanza - non controversa - che il terreno in discussione sia e sia stato, nei passato, coltivato, è assolutamente irrilevante e non giustifica in alcun modo un superamento dell'accertamento, in fatto, sopra riferito. Dovendosi - decisamente - escludere che qualsiasi porzione di terreno idoneo a essere coltivato perché non occupato da manufatti possa costituire fondo rustico, suscettibile di essere oggetto di un contratto di affitto agrario (cfr., del resto, al riguardo la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 31) e evidente - sotto il profilo in esame
- la manifesta infondatezza della deduzione in esame. Tale deduzione, del resto, da un lato, non è in alcun modo idonea a giustificare un superamento di quanto, in linea di fatto, accertato dai giudici del merito, dall'altro, tender - in ultima analisi - a una, preclusa in sede di legittimità, nuova valutazione di tutto il materiale probatorio acquisito, cioè a un giudizio di merito di terzo grado.
4.3. Il secondo motivo (con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere dato ingresso alle prove articolate è - per un verso - inammissibile, per altro, comunque, manifestamente infondato.
4.3.1. Quanto al pruno profilo (inammissibilità) si osserva che qualora il ricorrente per cassazione si dolga della omessa ammissione, da parte del giudice del merito, di prove a suo avviso rilevanti al fine del decidere lo stesso - stante il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione - deve trascrivere, in ricorso i capitoli di prova non ammessi.
Atteso che nella specie parte ricorrente ha totalmente omesso la detta indicazione è palese, già sotto tale profilo, la inammissibilità della deduzione.
4.3.2. Anche a prescindere da quanto precede, inoltre, alla luce delle considerazioni svolte nel motivo, i capitoli non ammessi tendevano a dimostrare che i terreni oggetto di controversia erano stati, nel tempo, sempre coltivati.
Poiché - come evidenziato sopra - al fine di ritenere il terreno di cui si discute unità col turai e apprezzabile al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva del terreno stesso è irrilevante che lo stesso sia, o meno, idoneo alla coltivazione, è palese che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la irrilevanza, al fine del decidere dei capitoli di prova articolati.
4.3. Esaminando, da ultimo, il primo motivo del ricorso, lo stesso - al pari dei precedenti - è per alcuni aspetti - inammissibile, per altri manifestamente infondato.
4.3.1. Giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, ove una statuizione del giudice di merito sia fondata su una pluralità di rationes decidendi può pervenirsi alla cassazione della stessa unicamente qualora non solo vengano censurate tutte le autonome rationes decidendi che la sorreggono, ma anche tutte tali censure risultino fondate.
Qualora infatti, venga accertata la infondatezza di una di queste le censure relative alle altre divengono inammissibili, per difetto di interesse, atteso che anche nella eventualità dovessero risultare fondate non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe ferma in base alla ratio decidendi di cui si è dimostrata la correttezza (cfr. Cass. 29 novembre 2009, n. 24540; Cass. 5 giugno 2007, n. 13070). Applicando il riferito principio al caso di specie e palese - come anticipato - la inammissibilità del primo motivo (con cui si censura l'affermata carenza di prova, in capo ai ricorrenti, alla qualifica di coltivatori diretti), a seguito del rigetto del primo e del secondo motivo (diretti a dimostrare l'erroneità della dichiarata inidoneità del terreno in discussione a costituire oggetto di un contratto di affitto agrario).
4.3.2. Anche a prescindere da quanto precede, in alcun modo pertinente - al fine del decidere - e di ritenere la natura agraria del rapporto in discussione è l'insegnamento contenuto nella sentenza di questa Corte regolatrice, a Sezioni Unite, 1 settembre 1999, n. 616. Tale pronunzia, infatti, ha puntualmente precisato:
- da un lato, che rispetto alla nozione di coltivatore diretto manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge si - pertanto - che la nozione di coltivatore diretto elaborata a fini previdenziali non può, palesemente, invocarsi anche a altri fini (cfr., del resto, L. 26 maggio 1965, n. 131, art. 31, comma 1, "ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti ...", nonché L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, comma 1, "ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti ...");
- dall'altro che la nozione di coltivatore diretta enucleata nella specie (e desunta, dal combinato disposto della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 2 e L. 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 2 e 3) è valida esclusivamente ai fini della applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- da ultimo, che ancorché ai detti fini, cioè della applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) non sia richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia è pur sempre indispensabile che sussistano i seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione Lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Certo che nella specie non risulta in alcun modo accertato - in linea di fatto - la ricorrenza di alcuno dei detti requisiti e palese che correttamente i giudici del merito hanno escluso la natura agraria del rapporto in discussione.
5. Il ricorso principale, in conclusione deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna dei ricorrenti principali, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012