Cass. civ., sez. III, sentenza 31/01/2012, n. 1375
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Sentenza 31 gennaio 2012

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Perché un contratto sia causalmente qualificabile come affitto di fondo agricolo è necessario non solo che esso abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, dovendosi, quindi, all'occorrenza valutare se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato, il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la natura agraria del rapporto, avente ad oggetto un terreno, ritenuto peraltro inidoneo allo sfruttamento agricolo, nonché autonomi alloggi detenuti dai vari conduttori dei quali non era stata provata la qualifica di coltivatori diretti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/01/2012, n. 1375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1375
    Data del deposito : 31 gennaio 2012

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