Sentenza 26 ottobre 2020
Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01266/2025REG.PROV.COLL.
N. 04834/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4834 del 2021, proposto da CO AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AM (Sezione sesta) n. 4790 del 26 ottobre 2020,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall'ordinanza n. 63 del 1° aprile 2015 con la quale il Comune di Forio ha ingiunto al sig. AT CO la demolizione di alcune opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Ta.r. per la AM dal sig. AT CO sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985, anche in relazione alla legge n. 326 del 2003, difetto ed erroneità dei presupposti, carenza assoluta di potere;
b) violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, omessa ponderazione della situazione contemplata, violazione degli artt. 3 e ss. d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione;
c) violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 sotto altro profilo;
d) violazione dell’art. 7della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento;
e) violazione della legge regionale n. 10/1982 (art. 1 e all.), violazione del d.P.R. n. 616/1977 (art. 82 lett. b, d, e), violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, incompetenza.
3. Con la sentenza n. 4720 del 26 ottobre 2020 il T.a.r. per la AM ha rigettato il ricorso, nulla disponendo sulle spese, vista la mancata costituzione in giudizio del Comune.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a un unico articolato motivo così rubricato: error in iudicando, travisamento degli atti, error in iudicando in relazione alla dedotta violazione delle “garanzie partecipative”.
5. Il Comune di Forio non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello.
6. Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 l’appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione
7. All’udienza pubblica straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto dichiarato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla coltivazione dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
9. In considerazione della mancata costituzione del Comune, nulla deve essere disposto sulle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO