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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI ER, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5681/2024 depositato il 01/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr.ssa - CF_Difensore_1
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA - P.zza Municipio 84010 RA SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 635/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23504/2022 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7123/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio origina dall'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellante, per il recupero della TARI, asseritamente non pagata nell'anno di riferimento, per il complessivo importo di euro 460,00 circa comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e notifica.
L'appellante sostiene che la censura di inammissibilità sollevata dalla parte resistente possa essere superata dal raggiungimento dello scopo della proposizione del ricorso, unitamente alla circostanza che l'amministrazione si è adeguatamente difesa in giudizio senza subire alcun danno.
Nel merito, il contribuente dichiara di aver denunciato l'avvio dell'attività di B&B e che il Comune di
RA pur essendo in possesso di tutti gli elementi per liquidare l'imposta non vi avrebbe provveduto, scaricando sul contribuente gli effetti di tale inerzia.
Tale carenza giustifica il mancato addebito delle sanzioni e interesse non avendo l'appellante mai ricevuto l'avviso di pagamento dal Comune di RA. Eccepiva, infine, la prescrizione della pretesa e concludeva per l'accoglimento del gravame. Sosteneva l'appellant che il termine di prescrizione per questo tipo di tributo caratterizzato dalla annualità è quinquennale e decorre dall'anno successivo a quello di imposta considerato, con la conseguenza che l'annualità Tari 2017 si prescrive al 31 gennaio 2022. Essendo stato notificato il 05/01/2023 tale data deve farlo ritenere fuori termine.
Si costituiva il Comune di RA ritenendo infondata la prospettazione dell'Ricorrente_1 censurando analiticamente ciascuno dei motivi proposti.
In particolare evidenziava che, a margine di ogni questione sul formato del ricorso, rileverebbe la notifica di un atto non nativo, la sua mancata sottoscrizione con modalità digitale e la notifica effettuata a mezzo pec non riscontrabile nei pubblici registri.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità del ricorso di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre affermare la piena ammissibilità del ricorso del contribuente.
Verificando quanto depositato agli atti, il ricorso risulta firmato dal difensore. La circostanza appare dirimente rispetto alle questioni sorte sul punto.
Dal punto di vista sostanziale non risulta verificatasi alcuna decadenza da parte dell'Amministrazione nell'aver notificato il provvedimento controverso.
Invero, con riferimento a quanto depositato agli atti dallo stesso contribuente va evidenziato che dal timbro recante la data di spedizione risulta che la stessa sia il 30 dicembre 2022 e, pertanto, pienamente nel quinquennio in questione.
La circostanza sgombera il campo da ogni dubbio sul tema, rendendo peraltro inconferente da parte del Comune il richiamo alla decretazione in tempo di emergenza da Covid sullo slittamento di alcuni termini processuali (l'art. 67 D.L. 18/2020).
Nel merito, il Comune aveva proceduto alla riduzione considerando il superficie anche il locale deposito.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado in considerazione del complessivo andamento della lite e delle difese svolte dalle parti su questioni piane dal punto di vista della verifica dei relativi presupposti normativi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI ER, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5681/2024 depositato il 01/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr.ssa - CF_Difensore_1
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA - P.zza Municipio 84010 RA SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 635/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23504/2022 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7123/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio origina dall'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellante, per il recupero della TARI, asseritamente non pagata nell'anno di riferimento, per il complessivo importo di euro 460,00 circa comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e notifica.
L'appellante sostiene che la censura di inammissibilità sollevata dalla parte resistente possa essere superata dal raggiungimento dello scopo della proposizione del ricorso, unitamente alla circostanza che l'amministrazione si è adeguatamente difesa in giudizio senza subire alcun danno.
Nel merito, il contribuente dichiara di aver denunciato l'avvio dell'attività di B&B e che il Comune di
RA pur essendo in possesso di tutti gli elementi per liquidare l'imposta non vi avrebbe provveduto, scaricando sul contribuente gli effetti di tale inerzia.
Tale carenza giustifica il mancato addebito delle sanzioni e interesse non avendo l'appellante mai ricevuto l'avviso di pagamento dal Comune di RA. Eccepiva, infine, la prescrizione della pretesa e concludeva per l'accoglimento del gravame. Sosteneva l'appellant che il termine di prescrizione per questo tipo di tributo caratterizzato dalla annualità è quinquennale e decorre dall'anno successivo a quello di imposta considerato, con la conseguenza che l'annualità Tari 2017 si prescrive al 31 gennaio 2022. Essendo stato notificato il 05/01/2023 tale data deve farlo ritenere fuori termine.
Si costituiva il Comune di RA ritenendo infondata la prospettazione dell'Ricorrente_1 censurando analiticamente ciascuno dei motivi proposti.
In particolare evidenziava che, a margine di ogni questione sul formato del ricorso, rileverebbe la notifica di un atto non nativo, la sua mancata sottoscrizione con modalità digitale e la notifica effettuata a mezzo pec non riscontrabile nei pubblici registri.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità del ricorso di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre affermare la piena ammissibilità del ricorso del contribuente.
Verificando quanto depositato agli atti, il ricorso risulta firmato dal difensore. La circostanza appare dirimente rispetto alle questioni sorte sul punto.
Dal punto di vista sostanziale non risulta verificatasi alcuna decadenza da parte dell'Amministrazione nell'aver notificato il provvedimento controverso.
Invero, con riferimento a quanto depositato agli atti dallo stesso contribuente va evidenziato che dal timbro recante la data di spedizione risulta che la stessa sia il 30 dicembre 2022 e, pertanto, pienamente nel quinquennio in questione.
La circostanza sgombera il campo da ogni dubbio sul tema, rendendo peraltro inconferente da parte del Comune il richiamo alla decretazione in tempo di emergenza da Covid sullo slittamento di alcuni termini processuali (l'art. 67 D.L. 18/2020).
Nel merito, il Comune aveva proceduto alla riduzione considerando il superficie anche il locale deposito.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado in considerazione del complessivo andamento della lite e delle difese svolte dalle parti su questioni piane dal punto di vista della verifica dei relativi presupposti normativi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.