Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2010, n. 9264
CASS
Sentenza 19 aprile 2010

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L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.

Commentario1

  • 1Difesa, procura ad litem, obbligo di rendiconto, assenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2010, n. 9264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9264
Data del deposito : 19 aprile 2010

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