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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5977/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio TRA
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ercolano in via IV Novembre n. 89, presso lo studio dell'avvocato Antonietta Garzia, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] ed residente in Controparte_1
Fucecchio (FI) alla Via M. Sbrilli n° 20 (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Meta (NA) al Corso Italia n° 91 presso lo studio dell'Avv. Michele Aiello, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio. Conclusioni: il ricorrente si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento anche alla luce della mancata contestazione della resistente che, nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla domanda del ricorrente;
la resistente si è riportata alla propria comparsa chiedendo decidersi la controversia con compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 19.12.2023, il ricorrente ha premesso che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 2664/16 del
29.02.2016, passata in giudicato come da certificazione di cancelleria del
1 15.11.2024, a definizione del divorzio richiesto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13.02.2013 : A) veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torre del Greco in data
25.02.1995 da ed , ordinando i connessi Controparte_2 Parte_1 adempimenti di legge;
B) veniva disposto a carico di un assegno Parte_1 mensile di complessivi € 700,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT - a titolo di concorso per il mantenimento dei figli ( nato il Per_1
4.08.1995), a quella data maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
(nato il [...]), all'epoca ancora minore, oltre al 50% di spese Per_2 straordinarie necessarie per i ridetti figli;
che con successivo decreto del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3429/19 del 30.09.2019, su ricorso proposto dall' in data 14.06.2018, il Tribunale di Torre Annunziata a parziale Pt_1 modifica delle condizioni di divorzio rideterminava in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno da corrispondere da parte del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio maggiore della coppia, , in ragione del suo Per_1 inserimento, sebbene del tutto saltuario e non stabile, nel mondo del lavoro.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che, trascorsi oltre cinque anni da tale ultimo provvedimento, era venuta a cambiare la situazione di entrambi i figli della coppia i quali, oramai maggiorenni, si erano stabilmente inseriti nel modo del lavoro, divenendo pertanto economicamente autosufficienti;
in particolare il figlia maggiore lavorava presso la società Per_1 Controparte_3
Cont mentre il figlio era dipendente della società ; che nelle more Per_2 Pt_2 anche la condizione economica del ricorrente era mutata in peius, essendo Pers onerato del mantenimento di altre due figlie, ed , nate dalle seconda Per_4 unione matrimoniale del ricorrente;
evidenziava – richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione – che il venir meno dell'obbligo di mantenimento fosse conseguenza dello status di indipendenza economica che può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentire ai figli un reddito corrispondente alla propria professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di
2 mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno”. (Tra le tante Cass Civ.,
Sent. n.° 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent. n.° 1761 del 2008).
Pertanto il ricorrente, alla stregua della mutata situazione dei figli e Per_1
– certamente sopravvenuta rispetto alla pronuncia della cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri ed - Controparte_1 Parte_1 chiedeva la integrale eliminazione di tale assegno di mantenimento posto a suo carico, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.09.2024 si costituiva la resistente riconoscendo la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli della coppia, non opponendosi alla domanda proposta dal ricorrente.
Il giudice delegato, pertanto, preso atto delle concordi posizioni delle parti, con ordinanza del 2.01.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22, V comma c.p.c., rimetteva la causa in decisione al collegio.
2. La domanda spiegata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione controversa è quella relativa alla permanenza o meno dell'obbligo, in capo ad di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, Parte_1
e . Per_1 Per_2
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle
3 parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si
è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I,
09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Ciò posto si richiama lo stabile indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'avanzare dell'età del figlio non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni ed alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o
4 tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente sicchè "il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata" (vd. Cass.
Civ., Sez. I, 02/12/2021, n. 38366).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cassazione 11.3.2022 n. 8049) e che "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso". (vedi Cassazione civile sez. I, 31/07/2023, (ud.
11/07/2023, dep. 31/07/2023), n.23133 Cass.n.29264/2022; conf. Cass.
38366/2021).
Nella specie è pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato ( cfr. estratti contributivi allegati al ricorso introduttivo) che i figli e , il CP_5 Per_1 Per_2 primo oramai ventinovenne ed il secondo ventiquattrenne, lavorino alle dipendenze l'uno della e l'altro alle dipendenze della . CP_3 CP_6
5 Del resto nel costituirsi in giudizio la stessa resistente non ha contestato la raggiunta indipendenza economica dei figli, non opponendosi alla domanda di revoca.
Quanto alla decorrenza della riconosciuta revoca, questa deve individuarsi nel giorno del deposito del ricorso, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in proposito.
Si afferma, condivisibilmente, invero, che in caso di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 - applicabile analogicamente al caso di revisione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l'art. 445 cod. civ. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell'entità della somministrazione di denaro connessa a uno “status” (di coniuge divorziato o separato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Principio utilizzato dalla Suprema
Corte a conferma dell'interpretazione di un titolo esecutivo, nel giudicare - con riguardo ad un'opposizione all'esecuzione forzata - di un motivo di ricorso, con il quale ci si doleva che il giudice di merito avesse considerato non riconosciuta retroattivamente, rispetto al momento del ricorso per la modifica, la debenza degli importi corrispondenti all'adeguamento di un assegno divorzile, da parte di un titolo esecutivo, rappresentato da un'ordinanza ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, con cui era stato disposto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento sulla base della variazione I.S.T.A.T. annuale intervenuta fra il momento della scadenza del primo anno dal riconoscimento dell'assegno in sede divorzile e quello della scadenza dell'anno in cui l'ordinanza era stata pronunciata)” (Cass. civ.,
19057/2006).
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2664/16 del 29.02.2016, come già parzialmente modificata con decreto del tribunale di Torre Annunziata
n. 3429/10 del 30.09.2019, si revoca, con decorrenza dal 19.12.2023 (data di
6 deposito del ricorso) l'assegno di euro 550,00 posto a carico di Parte_1 in favore di , quale concorso al mantenimento dei figli della Controparte_1 coppia e . Per_1 Per_2
Le spese di lite, in ragione della condotta processuale della resistente, la quale non si è opposta alla domanda ed ha aderito alle richieste del ricorrente, vengono integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il tribunale, nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A. accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Tribunale di Napoli n. 2664/16 del
29.02.2016, come già parzialmente modificata con decreto del tribunale di Torre
Annunziata n. 3429/10 del 30.09.2019, revoca, con decorrenza dal 19.12.2023
(data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 550,00 posto a carico di Parte_1
in favore di , quale concorso al mantenimento dei figli
[...] Controparte_1 della coppia e;
Per_1 Controparte_7
B. spese compensate
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.02.2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
7
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ercolano in via IV Novembre n. 89, presso lo studio dell'avvocato Antonietta Garzia, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] ed residente in Controparte_1
Fucecchio (FI) alla Via M. Sbrilli n° 20 (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Meta (NA) al Corso Italia n° 91 presso lo studio dell'Avv. Michele Aiello, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio. Conclusioni: il ricorrente si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento anche alla luce della mancata contestazione della resistente che, nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla domanda del ricorrente;
la resistente si è riportata alla propria comparsa chiedendo decidersi la controversia con compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 19.12.2023, il ricorrente ha premesso che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 2664/16 del
29.02.2016, passata in giudicato come da certificazione di cancelleria del
1 15.11.2024, a definizione del divorzio richiesto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13.02.2013 : A) veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torre del Greco in data
25.02.1995 da ed , ordinando i connessi Controparte_2 Parte_1 adempimenti di legge;
B) veniva disposto a carico di un assegno Parte_1 mensile di complessivi € 700,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT - a titolo di concorso per il mantenimento dei figli ( nato il Per_1
4.08.1995), a quella data maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
(nato il [...]), all'epoca ancora minore, oltre al 50% di spese Per_2 straordinarie necessarie per i ridetti figli;
che con successivo decreto del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3429/19 del 30.09.2019, su ricorso proposto dall' in data 14.06.2018, il Tribunale di Torre Annunziata a parziale Pt_1 modifica delle condizioni di divorzio rideterminava in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno da corrispondere da parte del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio maggiore della coppia, , in ragione del suo Per_1 inserimento, sebbene del tutto saltuario e non stabile, nel mondo del lavoro.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che, trascorsi oltre cinque anni da tale ultimo provvedimento, era venuta a cambiare la situazione di entrambi i figli della coppia i quali, oramai maggiorenni, si erano stabilmente inseriti nel modo del lavoro, divenendo pertanto economicamente autosufficienti;
in particolare il figlia maggiore lavorava presso la società Per_1 Controparte_3
Cont mentre il figlio era dipendente della società ; che nelle more Per_2 Pt_2 anche la condizione economica del ricorrente era mutata in peius, essendo Pers onerato del mantenimento di altre due figlie, ed , nate dalle seconda Per_4 unione matrimoniale del ricorrente;
evidenziava – richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione – che il venir meno dell'obbligo di mantenimento fosse conseguenza dello status di indipendenza economica che può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentire ai figli un reddito corrispondente alla propria professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di
2 mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno”. (Tra le tante Cass Civ.,
Sent. n.° 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent. n.° 1761 del 2008).
Pertanto il ricorrente, alla stregua della mutata situazione dei figli e Per_1
– certamente sopravvenuta rispetto alla pronuncia della cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri ed - Controparte_1 Parte_1 chiedeva la integrale eliminazione di tale assegno di mantenimento posto a suo carico, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.09.2024 si costituiva la resistente riconoscendo la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli della coppia, non opponendosi alla domanda proposta dal ricorrente.
Il giudice delegato, pertanto, preso atto delle concordi posizioni delle parti, con ordinanza del 2.01.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22, V comma c.p.c., rimetteva la causa in decisione al collegio.
2. La domanda spiegata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione controversa è quella relativa alla permanenza o meno dell'obbligo, in capo ad di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, Parte_1
e . Per_1 Per_2
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle
3 parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si
è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I,
09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Ciò posto si richiama lo stabile indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'avanzare dell'età del figlio non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni ed alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o
4 tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente sicchè "il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata" (vd. Cass.
Civ., Sez. I, 02/12/2021, n. 38366).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cassazione 11.3.2022 n. 8049) e che "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso". (vedi Cassazione civile sez. I, 31/07/2023, (ud.
11/07/2023, dep. 31/07/2023), n.23133 Cass.n.29264/2022; conf. Cass.
38366/2021).
Nella specie è pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato ( cfr. estratti contributivi allegati al ricorso introduttivo) che i figli e , il CP_5 Per_1 Per_2 primo oramai ventinovenne ed il secondo ventiquattrenne, lavorino alle dipendenze l'uno della e l'altro alle dipendenze della . CP_3 CP_6
5 Del resto nel costituirsi in giudizio la stessa resistente non ha contestato la raggiunta indipendenza economica dei figli, non opponendosi alla domanda di revoca.
Quanto alla decorrenza della riconosciuta revoca, questa deve individuarsi nel giorno del deposito del ricorso, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in proposito.
Si afferma, condivisibilmente, invero, che in caso di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 - applicabile analogicamente al caso di revisione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l'art. 445 cod. civ. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell'entità della somministrazione di denaro connessa a uno “status” (di coniuge divorziato o separato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Principio utilizzato dalla Suprema
Corte a conferma dell'interpretazione di un titolo esecutivo, nel giudicare - con riguardo ad un'opposizione all'esecuzione forzata - di un motivo di ricorso, con il quale ci si doleva che il giudice di merito avesse considerato non riconosciuta retroattivamente, rispetto al momento del ricorso per la modifica, la debenza degli importi corrispondenti all'adeguamento di un assegno divorzile, da parte di un titolo esecutivo, rappresentato da un'ordinanza ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, con cui era stato disposto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento sulla base della variazione I.S.T.A.T. annuale intervenuta fra il momento della scadenza del primo anno dal riconoscimento dell'assegno in sede divorzile e quello della scadenza dell'anno in cui l'ordinanza era stata pronunciata)” (Cass. civ.,
19057/2006).
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2664/16 del 29.02.2016, come già parzialmente modificata con decreto del tribunale di Torre Annunziata
n. 3429/10 del 30.09.2019, si revoca, con decorrenza dal 19.12.2023 (data di
6 deposito del ricorso) l'assegno di euro 550,00 posto a carico di Parte_1 in favore di , quale concorso al mantenimento dei figli della Controparte_1 coppia e . Per_1 Per_2
Le spese di lite, in ragione della condotta processuale della resistente, la quale non si è opposta alla domanda ed ha aderito alle richieste del ricorrente, vengono integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il tribunale, nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A. accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Tribunale di Napoli n. 2664/16 del
29.02.2016, come già parzialmente modificata con decreto del tribunale di Torre
Annunziata n. 3429/10 del 30.09.2019, revoca, con decorrenza dal 19.12.2023
(data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 550,00 posto a carico di Parte_1
in favore di , quale concorso al mantenimento dei figli
[...] Controparte_1 della coppia e;
Per_1 Controparte_7
B. spese compensate
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.02.2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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