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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3338/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3338/2018 promossa da:
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Luigia Serpico, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Marigliano (Na), alla Via
Libertà n. 2;
-appellante contro
(c.f.: ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa
Sebastiani, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Nola (Na), alla Via Flora, n. 10;
-appellata
Conclusioni: come da note e verbale del 10 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3466/2017, depositata il 30.12.2017, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato la domanda attorea di risarcimento danni, patrimoniali e non, riportati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 29.02.2012, in San Vitaliano (NA), verso le ore 18.00, nei pressi di Via Roma, allorquando la attrice, alla guida dell'autovettura Opel Astra Tg. PV783569 di proprietà di , mentre CP_2
procedeva in direzione Marigliano, e rallentava a causa della presenza di alcuni dossi sul suolo, veniva tamponata da un'auto Fiat Uno di colore grigio rimasta non meglio identificata, riportando le lesioni descritte nella documentazione medica in atti.
1 L' appellante ha proposto il gravame denunciando l'erronea motivazione assunta dal giudice del primo grado a fondamento della propria decisione, concludendo per la riforma della sentenza, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni pari ad euro 7.100,00, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato in toto l'avverso gravame sostenendo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure, stante l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall' appellante il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 30.12.2017, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 11.05.2018, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, viene rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Giova premettere che in materia di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione di un onere di diligenza, a carico del danneggiato, nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma anche alla finalità perseguita dal Legislatore di impedire eventuali frodi che
2 potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o
3 querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cfr. Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016;
n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito" - come avvenuto nel caso di specie – “quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame, secondo quanto rilevato dal giudice di prime cure, deve ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio fornito da parte appellante, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
Ed infatti, le deposizioni rese dall'unico teste escusso appaiono generiche e lacunose Testimone_1
sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro.
Il teste si è limitato a confermare i capi di prova ammessa, senza nulla aggiungere in ordine alle modalità con cui sarebbe avvenuto l'impatto; ha aggiunto di ricordare che l'autovettura Fiat Uno fosse di colore grigio e che fosse condotta da un uomo, per poi dare atto di “non essere riuscito a prendere il numero di targa in quanto mi avvicinai subito all'Opel Astra ove vi era mia madre per soccorrerla”.
Su questo punto, appare singolare il fatto che il teste abbia ricordato il colore dell'auto e il sesso di chi la conducesse, ma non abbia avuto tempo e modo di prendere il numero di targa, per di più considerando che la Fiat Uno “fece una piccola retromarcia per svincolarsi, per proseguire verso Marigliano centro”, in una strada segnata dalla presenza di dossi.
In aggiunta, il teste ha riferito che sul luogo del sinistro “accorsero altre persone che si trovavano fuori al bar per soccorrere mia madre”; non può non rilevarsi come nella denuncia-querela presentata dalla in data 7 marzo 2012, a distanza di circa una settimana dall'evento dannoso, non siano state Pt_1
fornite le generalità dei soggetti presenti al momento dei fatti (nella querela si fa riferimento solamente ad “alcune persone”), né tantomeno si è dato atto della presenza sul luogo del sinistro del teste . CP_2
Al riguardo, appare insolito che l'appellante (attrice in primo grado) in sede civile abbia indicato come testimone un soggetto (il figlio) di cui non si ha fatto alcuna menzione nella denuncia-querela, nonostante
4 lo stesso abbia riferito di essere intervenuto nell'immediato sul luogo dell'evento e di aver accompagnato la madre presso l'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'appellante, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità.
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria è del tutto insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;
sulla scorta di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio in atti deve pervenirsi al rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, stante la bassa complessità, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di nella qualità, in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3338/2018 promossa da:
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Luigia Serpico, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Marigliano (Na), alla Via
Libertà n. 2;
-appellante contro
(c.f.: ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa
Sebastiani, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Nola (Na), alla Via Flora, n. 10;
-appellata
Conclusioni: come da note e verbale del 10 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3466/2017, depositata il 30.12.2017, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato la domanda attorea di risarcimento danni, patrimoniali e non, riportati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 29.02.2012, in San Vitaliano (NA), verso le ore 18.00, nei pressi di Via Roma, allorquando la attrice, alla guida dell'autovettura Opel Astra Tg. PV783569 di proprietà di , mentre CP_2
procedeva in direzione Marigliano, e rallentava a causa della presenza di alcuni dossi sul suolo, veniva tamponata da un'auto Fiat Uno di colore grigio rimasta non meglio identificata, riportando le lesioni descritte nella documentazione medica in atti.
1 L' appellante ha proposto il gravame denunciando l'erronea motivazione assunta dal giudice del primo grado a fondamento della propria decisione, concludendo per la riforma della sentenza, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni pari ad euro 7.100,00, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato in toto l'avverso gravame sostenendo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure, stante l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall' appellante il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 30.12.2017, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 11.05.2018, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, viene rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Giova premettere che in materia di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione di un onere di diligenza, a carico del danneggiato, nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma anche alla finalità perseguita dal Legislatore di impedire eventuali frodi che
2 potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o
3 querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cfr. Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016;
n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito" - come avvenuto nel caso di specie – “quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame, secondo quanto rilevato dal giudice di prime cure, deve ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio fornito da parte appellante, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
Ed infatti, le deposizioni rese dall'unico teste escusso appaiono generiche e lacunose Testimone_1
sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro.
Il teste si è limitato a confermare i capi di prova ammessa, senza nulla aggiungere in ordine alle modalità con cui sarebbe avvenuto l'impatto; ha aggiunto di ricordare che l'autovettura Fiat Uno fosse di colore grigio e che fosse condotta da un uomo, per poi dare atto di “non essere riuscito a prendere il numero di targa in quanto mi avvicinai subito all'Opel Astra ove vi era mia madre per soccorrerla”.
Su questo punto, appare singolare il fatto che il teste abbia ricordato il colore dell'auto e il sesso di chi la conducesse, ma non abbia avuto tempo e modo di prendere il numero di targa, per di più considerando che la Fiat Uno “fece una piccola retromarcia per svincolarsi, per proseguire verso Marigliano centro”, in una strada segnata dalla presenza di dossi.
In aggiunta, il teste ha riferito che sul luogo del sinistro “accorsero altre persone che si trovavano fuori al bar per soccorrere mia madre”; non può non rilevarsi come nella denuncia-querela presentata dalla in data 7 marzo 2012, a distanza di circa una settimana dall'evento dannoso, non siano state Pt_1
fornite le generalità dei soggetti presenti al momento dei fatti (nella querela si fa riferimento solamente ad “alcune persone”), né tantomeno si è dato atto della presenza sul luogo del sinistro del teste . CP_2
Al riguardo, appare insolito che l'appellante (attrice in primo grado) in sede civile abbia indicato come testimone un soggetto (il figlio) di cui non si ha fatto alcuna menzione nella denuncia-querela, nonostante
4 lo stesso abbia riferito di essere intervenuto nell'immediato sul luogo dell'evento e di aver accompagnato la madre presso l'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'appellante, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità.
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria è del tutto insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;
sulla scorta di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio in atti deve pervenirsi al rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, stante la bassa complessità, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di nella qualità, in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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