Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rg. 5924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
-- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5924 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MORRA SALVATORE
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. C.F. 2 CP 1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MORRA SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte 1 e CP 1Con ricorso depositato il 04/04/2024, - premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 09/02/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(9.07.2002) maggiorenne ma non autosufficiente, Per 2 (17.11.2004) maggiorenne ma non autosufficiente e Per 3 (06.05.2020) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il minore Per 3 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza esclusiva presso la dimora materna;
3) il padre avrà con sé il figlio minore Per 3 secondo il seguente calendario: a) a fine settimane alternati dal sabato mattina alle ore 8:30 sino alla domenica alle 22:00 e lo riaccompagnerà a casa della madre;
, b) in occasione delle visite del minore indicate al punto a) il padre lo terrà a pernottare presso la sua residenza;
c) il padre terrà con sé il minore due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 22:00, dopodichè lo riaccompagnerà a casa della madre;
d) Ad anni alterni, le festività natalizie saranno cosi suddivise: il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
e) ad anni alterni, le festività pasquali, la domenica di pasqua o il lunedi in Albis dalle ore 10:00 alle ore 19:00; f) per un periodo, anche non continuativo, di 10 giorni (con possibilità di aumentare il periodo di vacanza a seconda della volontà del figlio man mano che cresce) durante il periodo estivo da intendersi dal mese di giugno (fine anno scolastico) sino al 1° settembre incluso, detto periodo di vacanza dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
g) il minore festeggerà con entrambi i genitori, anche con modalità separate, il proprio compleanno ed onomastico;
h) il minore, inoltre, festeggerà con il padre il suo compleanno,
l'onomastico e la festa del papà e con la madre le medesime ricorrenze e ciò a prescindere dal calendario fissato;
i) le parti si impegnano a introdurre gradualmente presso i figli la presenza di eventuali terze persone prevedendo, se del caso, anche la possibilità di un sostegno e/o percorso psicologico, eventualmente anche da intraprendere assieme come genitori, in considerazione della età e delle esigenze e/o eventuali disagi manifestati dal minore;
4) il sig. Parte 1 si impegna, altresi, a versare la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00)
mensili in favore della CP_1 casalinga, cosi suddivisi € 400,00 per il mantenimento della moglie stessa, € 300,00 per il mantenimento del figlio minore Per 3 ed € 250,00 a testa per il mantenimento dei figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, da corrispondere ogni primo del mese e da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat;
5) Il sig. Parte 1 parteciperà, altresi, alle spese mediche non coperte dal SSN nonché a quelle scolastiche/universitarie nella misura del 50%".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe,
così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP_1
[ …..] (atto n.6, parte II, S. A sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino