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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4650/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
ES Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], Lungadige G. Leopardi n. 29, rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F.
presso la quale sono elettivamente domiciliati in Trento, Via Grazioli n.7 C.F._3
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'11 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs.
n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13 ottobre 2025.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e vicendevole rispetto;
2) la casa familiare sita in Trento, Lungadige G. Leopardi 29, viene assegnata in uso alla signora dove Parte_1 vivrà assieme al figlio il signor si attiverà per trovare un altro alloggio. Il mutuo Per_1 Parte_2 della casa familiare, cointestato, verrà pagato dalle parti al 50%. 3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente, entro il gionro 5 di ogni mese, la somma di euro 320,00.-, rivalutabile istat, prima rivalutazione gennaio 2027. 4) I genitori pagheranno metà ciascuno tutte le spese straordinarie a favore del figlio e precisamente: spese extra obbligatorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN o con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra subordinate al consenso di entrambi i genitori a.- spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private;
frequenza scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (macchina, motorino), conseguimento della patente;
c.- spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori in misura pari a quanto di fatto contribuito. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà. 5) L'autovettura Citroen targata DY 460 JE, di proprietà del signor (all. 8), con il presente atto viene ceduta in proprietà Parte_2 esclusiva alla signora la quale, con il presente atto, si recherà alla motorizzazione Parte_1 per le formalità del passaggio. 6) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di aver già tra loro ripartito i risparmi comuni 7) il signor si impegna sin d'ora a versare alla Parte_2 signora nel momento in cui lo stesso si ritirerà dal lavoro, una quota pari alla 1/2 della Parte_1 pensione, o comunque della somma totale che riceverà a titolo di pensione”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, stante la natura consensuale del presente giudizio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 13 ottobre 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 30 agosto 2008 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 89 - P.
1 - Serie A - Uff.
1 -Anno 2008).
Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Dott. Luciano Spina