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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5798/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 15/04/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI CAPRIO ROSA, come da Parte_1
procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 02/10/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.06.2012 con parte resistente, dal quale non sono nati figli. Deduceva che dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa ma che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, avendo perso il lavoro ed avendo costituito un nuovo nucleo familiare. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e riduceva il contributo di mantenimento previsto a carico del marito in favore della moglie.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data
13.05.2022, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 18.01.2018.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto con riguardo all'assegno divorzile in assenza di domanda sul punto.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie, pertanto, esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5798/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GRAZZANISE il
16.06.2012 da , nato il [...] in [...] e da Parte_1 [...]
, nata l'[...] in [...] (atto n°3, parte II, S.A, registro atti CP_1
matrimonio anno 2012);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRAZZANISE per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio